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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02499/2023

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[OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 2 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con .la quale il Tribunale di Ravenna il 26 febbraio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante 'della recidiva.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sull'intensità del dolo e sulla personalità negativa dell'imputato nonché sui precedenti penali specifici di quest'ultimo e sul carattere minimo della pena àpplicata (penultima pagina della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costitliz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna ai pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 2 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con .la quale il Tribunale di Ravenna il 26 febbraio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante 'della recidiva. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sull'intensità del dolo e sulla personalità negativa dell'imputato nonché sui precedenti penali specifici di quest'ultimo e sul carattere minimo della pena àpplicata (penultima pagina della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costitliz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna ai pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novem
Sentenza Cassazione n. 02499/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris