CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 102 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] G78 in fallimento, in persona del curatore fallimentare e legale rappresentante pro tempore -intimato- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- Agente di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 5645/05/2018, depositata in data 2 ottobre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] G78 in fallimento, in persona del curatore p.t. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- Agente di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 1293/02/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania di accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento emessa ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, ai fini Irap e Iva, per l'anno 2005; -la CTR ha dichiarato inammissibile l'atto di appello, essendo stato spedito con raccomandata postale il 29.2.2016, oltre il termine semestrale di impugnazione, ex art. 327, comma 1 c.p.c. (applicabile, ex lege n. 69/2009, ai giudizi incardinati dopo il 4.7.2009), decorrente dal deposito, in data 3.2.2015, della sentenza di primo grado; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 3 e 51 del d.lgs. n. 546/92 in combinato disposto con l'art. 58 della legge n. 69/2009 nonché degli artt. 327 c.p.c. e 112 c.p.c.; in particolare, l'Agenzia lamenta l'erroneità della pronuncia di inammissibilità per tardività dell'appello, spedito in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte della sentenza di primo grado depositata il 3.2.2015, essendo, ad avviso dell'Ufficio, il termine per proporre l'impugnazione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 di un anno (e 46 giorni per la sospensione dei termini feriali) decorrente dalla pubblicazione della sentenza della CTP; la ricorrente evidenzia come considerando la data del 19.6.2009 di notifica del ricorso introduttivo, non poteva trovare applicazione - diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal giudice di appello - la nuova disciplina processuale di cui all'art. 58 della I. n. 69/2009 che, novellando l'art. 327 c.p.c., aveva ridotto i termini di impugnazione a sei mesi solo per i giudizi incardinati dopo l'entrata in vigore della detta novella (4 luglio 2009); -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 5, e 144 della Decisione finale del 14 .8.2015, degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e degli artt. 11 e 12 del Regolamento CE 659/1999 per il grave vulnus all'interesse pubblico che aveva comportato la pronuncia di inammissibilità dell'appello, non essendo stata vagliata nel merito la pretesa tributaria; -il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; -quanto all'interpretazione da darsi alla modifica apportata all'art. 327 cod. proc. civ. dalla legge n. 69 del 2009, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6 - 5, n. 20102 del 06/10/2016; Cass. sez. 6-3, ord. 6 ottobre 2015, n. 19969; Cass. sez. 6-5, ord. 21 giugno 2013, n. 15741), ribadendo un consolidato principio, in base al quale, in mancanza di specifica disposizione in senso contrario, per "giudizio" si intende non il grado bensì l'intero processo, ha precisato che occorre, affinché possa trovare applicazione il nuovo più breve termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ove non notificata, sancito a pena di decadenza dalla nuova formulazione dell'art.327 c.p.c., che il relativo giudizio sia stato ab origine instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 69/2009 (4 luglio 2009) restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; -essendo indubbia la proposizione del ricorso in primo grado in data 19.6.2009 (allegato al ricorso per cassazione) prima del 4-7-2009, stante l'applicabilità del termine di un anno (e 31 giorni, in forza dell'art. 16 del d.l. n. 132/2014, conv. con mod. nella legge n. 162/2014) ex art. 327, comma 1, c.p.c. ante novella - diversamente da quanto affermato dal giudice di appello incorso in error in procedendo- risultava tempestivamente proposto l'appello spedito a mezzo posta in data 29.2.2016 avverso la sentenza di primo grado depositata il 3.2.2015; - in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione; Roma, così deciso il 27 april