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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 05781/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24609/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] O , che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5978/2017,depositata i l 14/02/2018 , R.G.N. 2715/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE

1. con sentenza 14 febbraio 2018, la Corte d’appello di Roma ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, a titolo di crediti da lavoro dipendente in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 46.173,10, oltre accessori di legge: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile la domanda del lavoratore, per l’intervenuto fallimento delle società ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) alle cui dipendenze egli aveva lavorato ed alle quali era quindi succeduta in continuità, ai sensi dell’art. 2112 c.c., la predetta società;

2. sulla base della documentazione scrutinata, essa ha, infatti, ritenuto: a) in via preliminare, la continuità del rapporto dell’appellante, con mansioni di magazziniere, dal 17 giugno 2002 al 31 dicembre 2005 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., dal 1° gennaio 2006 al 31 ottobre 2010 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., dal 1° novembre 2010 al 5 giugno 2011 nuovamente alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi dal 6 giugno 2011 al licenziamento del 13 gennaio 2013 alle dipendenze di ([OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta) [OSCURATO:SOCIETA].: comportante la sua responsabilità diretta per l’ultimo periodo, di datrice del lavoratore e quale coobbligata solidale, ai sensi dell’art.2112 c.c., per i periodi precedenti; b) l’infondatezza dell’eccezione presuntiva della società limitatamente al periodo anteriore al passaggio del lavoratore alle proprie dipendenze, in applicazione dell’art. 2959 c.c., per avere essa negato tale componente del credito; c) la fondatezza invece della pretesa creditoria nella misura suindicata, al netto della somma di € 2.039,81 corrisposta dalla medesima società per la mensilità di giugno 2011;

3. con atto notificato il 10 (13) agosto 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 24 l. fall., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile la domanda del lavoratore davanti al giudice del lavoro, anziché fallimentare, ignorando i rispettivi e distinti ambiti di cognizione, spettando al secondo la pretesa creditoria del predetto nei confronti delle società fallite, quali debitrici principali e di [OSCURATO:SOCIETA]., soltanto quale coobbligata solidale ai sensi dell’art. 2112 c.c., legittimata ad agire in surrogazione, ai sensi dell’art. 1203, n. 3 c.c., per il pagamento compiuto dopo l’apertura del fallimento (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. per una corretta impostazione della questione, occorre in via preliminare ribadire che essa deve essere posta in termini, non già di eventuale competenza del foro fallimentare, in funzione della sua vis actractivaai sensi dell'art. 24 l. fall. (non derivando l'azione dal fallimento), ma piuttosto di rito, a norma degli artt. 52, 92 ss. l. fall. (Cass. 18 ottobre 2005, n. 20131; Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363; Cass. 21 giugno 2018, n. 16443);

3.1. in tema poi di obbligazioni solidali, la regola di improcedibilità nella sede ordinaria della domanda di adempimento, e della conseguente attrazione a quella fallimentare, non trova applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia proposta alcuna domanda intesa ad ottenere un titolo di partecipazione al concorso, sicché il creditore ben può proseguire il giudizio ordinario nei confronti del condebitore in bonis(Cass. 3 dicembre 2009, n. 25403; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass. 28 settembre 2012, n. 16535; Cass. 15 febbraio 2016, n. 2902).D'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione alla cognizione del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005, n. 14468); 3.2.nel caso di specie, correttamente la Corte capitolina ha ritenuto ammissibile la domanda del lavoratore nei confronti della società datrice in bonis , subentrata ai sensi dell’art. 2112 c.c. nelle obbligazioni della precedente datrice fallita, per effetto di contratto di affitto d’azienda;

4. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.2112, 2697 c.c., 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ravvisato la solidarietà passiva tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in particolare per il difetto di prova della vigenza del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. (interrotto il 5 giugno 2011), all’atto della conclusione dell’affitto di azienda tra questa e [OSCURATO:SOCIETA]., momento costitutivo dalla sua responsabilità solidale.

E ciò per non essere risultata con certezza la data di sottoscrizione, avendo l’affittuaria dichiarato (in sede di costituzione del giudizio di primo grado) la sua stipulazione genericamente nel mese di giugno 2011 (secondo motivo);

5. esso è inammissibile;

6. non si configurano le violazioni di legge denunciate, non implicando la censura un problema interpretativo, né difalsa applicazione della legge, che consiste nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851).

Essa attiene piuttosto all’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e tipicamente inerente alla valutazione del giudice di merito, che è possibile censurare, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.;

6.1. il mezzo esprime la sostanziale contestazione di un accertamento in fatto, relativo alla continuità del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base della documentazione scrutinata (in particolare, oltre allacomparsa di costituzione della seconda: lettera del 31 maggio 2011 di [OSCURATO:SOCIETA]., contratto di assunzione di [OSCURATO:SOCIETA]. e sua comunicazione in data 6 giugno 2011), congruamente argomentato (per le ragioni esposte dal primo al terz’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza); sicché, si risolve in unadiversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);

7. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.2112, 2948, 2955, 2959 c.c., per erronea qualificazione dalla Corte territoriale dell’eccezione di prescrizione, formulata in via ordinaria, alla stregua di presuntiva, neppure deducibile in un rapporto regolarmente formalizzato, come quello di specie, con contratto in forma scritta, con la conseguente estinzione di tutti i crediti retributivi maturati prima del 4 ottobre 2008 per prescrizione quinquennale, a seguito della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio il 4 ottobre 2013 (terzo motivo);

8. anch’esso è inammissibile;9. il motivo difetta di specificità, in violazione del principio prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di trascrizione della parte dell’atto con il quale l’eccezione di prescrizione sarebbe stata formulata (sia pure nell’interpretazione non eccessivamente formalistica, conforme ai principi enunciati nella sentenza CEDUSucci e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021: Cass. 4 marzo 2022, n. 7186; Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950), ai fini di verifica della sua qualificazione dalla Corte territoriale (al primo periodo e ai primi due capoversi di pg. 7 della sentenza), tenuto conto dell’ontologica differenza tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva;

9.1. esse sono logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto la prima ha quali elementi costitutivi il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, che estinguono il debito: con la conseguenza della liberazione dalla pretesa del debitore che se ne giovi, sia che contesti l'esistenza del credito, sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione.

La seconda è invece fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, sicché colui che la oppone si espone al suo rigetto non soltanto se ammetta di non aver estinto l'obbligazione, ma anche se ne contesti la stessa insorgenza (Cass.21 febbraio 2005, n. 3443; Cass. 31 ottobre 2011, n. 22649).

Neppure esse sono reciprocamente fungibili, né rappresentano espressione di un'attività difensiva sostanzialmente unitaria, configurando la prescrizione presuntiva una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte; invece quella estintiva, una difesa volta a determinare l’estinzione dell’avverso diritto che, qualora sia proposta, non impone al debitore alcun onere di specificazione del tipo legale né di durata, spettandone al giudice l’individuazione secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio “iura novit curia” (Cass. 18 gennaio 2017, n. 1203);9.2. una volta qualificata la prescrizione come presuntiva, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio della sua incompatibilità con la difesa del debitore, il quale, come nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA]., neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda, in tal modo implicitamente ammettendo che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. 16 febbraio 2016, n. 2977; Cass. 5 giugno 2019, n. 15303).

Né infine osta alla sua applicazione il riferimento ad un contratto stipulato in forma scritta: pur vero che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operino se il credito tragga origine da un contratto stipulato in forma scritta, tuttavia se ne può sicuramente avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti (Cass. 8 maggio 2014, n. 9930, in motivazione sub p.to 7, lett. b; Cass. 13 gennaio 2017, n. 763, in motivazione sub p.to 3);

10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario secondo la sua richiesta e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24609/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] O , che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5978/2017,depositata i l 14/02/2018 , R.G.N. 2715/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con sentenza 14 febbraio 2018, la Corte d’appello di Roma ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, a titolo di crediti da lavoro dipendente in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 46.173,10, oltre accessori di legge: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile la domanda del lavoratore, per l’intervenuto fallimento delle società ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) alle cui dipendenze egli aveva lavorato ed alle quali era quindi succeduta in continuità, ai sensi dell’art. 2112 c.c., la predetta società; 2. sulla base della documentazione scrutinata, essa ha, infatti, ritenuto: a) in via preliminare, la continuità del rapporto dell’appellante, con mansioni di magazziniere, dal 17 giugno 2002 al 31 dicembre 2005 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., dal 1° gennaio 2006 al 31 ottobre 2010 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., dal 1° novembre 2010 al 5 giugno 2011 nuovamente alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi dal 6 giugno 2011 al licenziamento del 13 gennaio 2013 alle dipendenze di ([OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta) [OSCURATO:SOCIETA].: comportante la sua responsabilità diretta per l’ultimo periodo, di datrice del lavoratore e quale coobbligata solidale, ai sensi dell’art.2112 c.c., per i periodi precedenti; b) l’infondatezza dell’eccezione presuntiva della società limitatamente al periodo anteriore al passaggio del lavoratore alle proprie dipendenze, in applicazione dell’art. 2959 c.c., per avere essa negato tale componente del credito; c) la fondatezza invece della pretesa creditoria nella misura suindicata, al netto della somma di € 2.039,81 corrisposta dalla medesima società per la mensilità di giugno 2011; 3. con atto notificato il 10 (13) agosto 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 24 l. fall., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile la domanda del lavoratore davanti al giudice del lavoro, anziché fallimentare, ignorando i rispettivi e distinti ambiti di cognizione, spettando al secondo la pretesa creditoria del predetto nei confronti delle società fallite, quali debitrici principali e di [OSCURATO:SOCIETA]., soltanto quale coobbligata solidale ai sensi dell’art. 2112 c.c., legittimata ad agire in surrogazione, ai sensi dell’art. 1203, n. 3 c.c., per il pagamento compiuto dopo l’apertura del fallimento (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. per una corretta impostazione della questione, occorre in via preliminare ribadire che essa deve essere posta in termini, non già di eventuale competenza del foro fallimentare, in funzione della sua vis actractivaai sensi dell'art. 24 l. fall. (non derivando l'azione dal fallimento), ma piuttosto di rito, a norma degli artt. 52, 92 ss. l. fall. (Cass. 18 ottobre 2005, n. 20131; Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363; Cass. 21 giugno 2018, n. 16443); 3.1. in tema poi di obbligazioni solidali, la regola di improcedibilità nella sede ordinaria della domanda di adempimento, e della conseguente attrazione a quella fallimentare, non trova applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia proposta alcuna domanda intesa ad ottenere un titolo di partecipazione al concorso, sicché il creditore ben può proseguire il giudizio ordinario nei confronti del condebitore in bonis(Cass. 3 dicembre 2009, n. 25403; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass. 28 settembre 2012, n. 16535; Cass. 15 febbraio 2016, n. 2902).D'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione alla cognizione del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005, n. 14468); 3.2.nel caso di specie, correttamente la Corte capitolina ha ritenuto ammissibile la domanda del lavoratore nei confronti della società datrice in bonis , subentrata ai sensi dell’art. 2112 c.c. nelle obbligazioni della precedente datrice fallita, per effetto di contratto di affitto d’azienda; 4. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.2112, 2697 c.c., 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ravvisato la solidarietà passiva tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in particolare per il difetto di prova della vigenza del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. (interrotto il 5 giugno 2011), all’atto della conclusione dell’affitto di azienda tra questa e [OSCURATO:SOCIETA]., momento costitutivo dalla sua responsabilità solidale. E ciò per non essere risultata con certezza la data di sottoscrizione, avendo l’affittuaria dichiarato (in sede di costituzione del giudizio di primo grado) la sua stipulazione genericamente nel mese di giugno 2011 (secondo motivo); 5. esso è inammissibile; 6. non si configurano le violazioni di legge denunciate, non implicando la censura un problema interpretativo, né difalsa applicazione della legge, che consiste nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). Essa attiene piuttosto all’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e tipicamente inerente alla valutazione del giudice di merito, che è possibile censurare, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 6.1. il mezzo esprime la sostanziale contestazione di un accertamento in fatto, relativo alla continuità del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base della documentazione scrutinata (in particolare, oltre allacomparsa di costituzione della seconda: lettera del 31 maggio 2011 di [OSCURATO:SOCIETA]., contratto di assunzione di [OSCURATO:SOCIETA]. e sua comunicazione in data 6 giugno 2011), congruamente argomentato (per le ragioni esposte dal primo al terz’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza); sicché, si risolve in unadiversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987); 7. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.2112, 2948, 2955, 2959 c.c., per erronea qualificazione dalla Corte territoriale dell’eccezione di prescrizione, formulata in via ordinaria, alla stregua di presuntiva, neppure deducibile in un rapporto regolarmente formalizzato, come quello di specie, con contratto in forma scritta, con la conseguente estinzione di tutti i crediti retributivi maturati prima del 4 ottobre 2008 per prescrizione quinquennale, a seguito della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio il 4 ottobre 2013 (terzo motivo); 8. anch’esso è inammissibile;9. il motivo difetta di specificità, in violazione del principio prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di trascrizione della parte dell’atto con il quale l’eccezione di prescrizione sarebbe stata formulata (sia pure nell’interpretazione non eccessivamente formalistica, conforme ai principi enunciati nella sentenza CEDUSucci e altri c. Italia del 28 ottobre 2021: Cass. 4 marzo 2022, n. 7186; Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950), ai fini di verifica della sua qualificazione dalla Corte territoriale (al primo periodo e ai primi due capoversi di pg. 7 della sentenza), tenuto conto dell’ontologica differenza tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva; 9.1. esse sono logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto la prima ha quali elementi costitutivi il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, che estinguono il debito: con la conseguenza della liberazione dalla pretesa del debitore che se ne giovi, sia che contesti l'esistenza del credito, sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione. La seconda è invece fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, sicché colui che la oppone si espone al suo rigetto non soltanto se ammetta di non aver estinto l'obbligazione, ma anche se ne contesti la stessa insorgenza (Cass.21 febbraio 2005, n. 3443; Cass. 31 ottobre 2011, n. 22649). Neppure esse sono reciprocamente fungibili, né rappresentano espressione di un'attività difensiva sostanzialmente unitaria, configurando la prescrizione presuntiva una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte; invece quella estintiva, una difesa volta a determinare l’estinzione dell’avverso diritto che, qualora sia proposta, non impone al debitore alcun onere di specificazione del tipo legale né di durata, spettandone al giudice l’individuazione secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio “iura novit curia” (Cass. 18 gennaio 2017, n. 1203);9.2. una volta qualificata la prescrizione come presuntiva, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio della sua incompatibilità con la difesa del debitore, il quale, come nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA]., neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda, in tal modo implicitamente ammettendo che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. 16 febbraio 2016, n. 2977; Cass. 5 giugno 2019, n. 15303). Né infine osta alla sua applicazione il riferimento ad un contratto stipulato in forma scritta: pur vero che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operino se il credito tragga origine da un contratto stipulato in forma scritta, tuttavia se ne può sicuramente avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti (Cass. 8 maggio 2014, n. 9930, in motivazione sub p.to 7, lett. b; Cass. 13 gennaio 2017, n. 763, in motivazione sub p.to 3); 10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario secondo la sua richiesta e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
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