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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 05253/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3232/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VERONA n. 4110/2018 depositata il 17/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verona, con decreto del 17.12.2018, ha rigettato l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto con cui il G.D. aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo della predetta procedura, ammettendola [OSCURATO:SOCIETA]. ( cui era succeduta in corso di causa [OSCURATO:SOCIETA].)in via privilegiata per l’importo di € 2.088.437,74, in virtù del contratto di mutuo fondiario del 16.10.2003 (rep. 15432), e per l’importo di € 637.471,30, in virtù del finanziamento fondiario in conto corrente del 25.07.2007 (rep. 20345).

Il tribunale: i) ha disatteso l ’ eccezione, sollevata dalla procedura , di nullità del contratto di mutuo e del finanziamento fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.,e ciò sul rilievo che il valore degli immobili, emergente dalle perizie depositate dalla curatela, era ben inferiore rispetto alla soglia massima dell’80 % prevista dal CICR; ii) ha, altresì, ri tenuto infondata l’ulteriore eccezione svolta dal Fallimento, di nullità del contratto di mutuo per concorso della banca nel reato di bancarotta preferenziale, per avere l’istituto di credito concesso il finanziamento alla società poi fallita nonostante l’integrale erosione del capitale sociale già alla fine del 2006, osservando che l a contestazionenulla aveva a che vedere con i vizi genetici dei contratti (peraltro stipulati nel 2003 e nel 2007, prima del deposito del bilancio al 31.12.2006)e che la violazione di una norma imperativa, quale l’art. 216 comma 3° legge fall., non dà luogo alla nullità del contratto, costituendo solo il presupposto per la revoca degli atti lesivi della par condicio creditorum; iii) ha condannato il curatore del Fallimento, avv. [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in proprio delle spese ai sensi dell’art. 94 c.p.c., rilevando che la contestazione sul superamento del limite di finanziabilità era stata sostenuta sulla scorta di una perizia di stima redatta a distanza di anni dai due mutui, senza alcuna valutazione della situazione di fatto al momento della conclusione dei contratti, e che le contestazioni di nullità per concorso in bancarotta o violazione del merito creditizio si fondavano su valutazioni contabili successive alla stipula dei negozi e non tenevano conto della giurisprudenza in tema di nullità del contratto ex art.1418 cod. civ.

Il decreto è stato impugnato dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, limitatamente alla pronuncia sulle spese, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico ricorso per cassazione, sorretto da complessivi tre motivi.

I ricorrentihanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella sua qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il Fallimentoha dedotto, ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e il difetto di motivazione del decreto impugnato , sul rilievo che il Tribunale di Verona avrebbe immotivatamente rifiutato di ammettere una consulenza tecnica, volta ad accertare il valore degli immobili perla cui realizzazione erano stat i concess i i finanziamenti, unico strumento idoneo per verificare il superamento dei limiti di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB.

2. Il motivo non merita accoglimento.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 33719/2022, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.

"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto,che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere".

Il contenuto della predetta sentenza delle S.U. ha natura assorbente rispetto alle questioni sollevate dalla procedura nel motivo, non avendo più rilevanza accertare se, in concreto, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB sia stato o meno superato, non potendo l’eventuale superamento di tali limite comunque condurre alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo.

3. Con il secondo motivo il Fallimentoha dedotto la violazione dell’art. 1418 cod. civ..

La procedura lamenta il rigetto dell’eccezione di nullità del contratto di mutuo, che avrebbe costituito lo strumento per eludere l’applicazione di una norma imperativa, quale quella che prevede la par condicio creditorum, presidiata da responsabilità penale ai sensi dell’art. 216 l. fall., mediantel’illecita attribuzione alla banca di una nuova garanzia per il soddisfacimento di propri crediti, anche pregressi, in via preferenziale rispetto agli altri creditori.

4. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale di Verona ha ritenuto non fondata l’eccezione di nullità del mutuo fondiario per violazione dell’art. 216 legge fall. sulla scorta di due distinte rationesdecidendi: ha in primo luogo rilevato che il fatto che l’istituto di credito avesse concesso il finanziamento alla società poi fallita nonostante questa avesse integralmente perso ilcapitale sociale già alla fine del 2006 non aveva nulla a che vedere con i vizi genetici dei contratti(stipulati nel 2003 e nel 2007, prima del deposito del bilancio al 31.12.2006) che, soli, avrebbero pot uto condurre alla declaratoria di nullità deinegozi; ha aggiunto che la violazione di una norma imperativa, quale l’art. 216 comma 3° legge fall., non dà luogo alla nullità del contratto, costituendo solo il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della parcondicio creditorum.

Orbene, mentre la seconda ratio decidendi è stata impugnata dalla procedura ricorrente, nessuna contestazione è stata mossa alla prima ratio decidendi, come sopra illustrata.

Trova pertanto applicazione l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazionedi una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020).

5. Con il terzo motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] personalmente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1° n. 3 in relazione all’art. 94 cod. proc. civ. nonché la violazione dell’art.360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

Il ricorrente contesta che sussistessero i presupposti per la sua condanna al pagamento delle spese di liteai sensi dell’art. 94 cod. proc. civ .

6. Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Verona ha ritenuto che il curatore avesse tenuto una condotta processualegravemente imprudente per aver, fra l’altro, eccepito la nullità dei contrattiper superamento del limite di finanziabilità sulla scorta di una perizia redatta a distanza di quattordici anni dal primo mutuo e di undici dal secondo, senza valutare la situazione esistente al momento della stipula di tali contratti.

Il giudice ha però del tutto omesso di considerare che, prima del recente intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 33719/2022, la tesi della nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità aveva incontrato per tanti anni il favore della giurisprudenza di legittimitàe che, in ordine a t ale questione, il curatore non si era limitato a richiamare stime stragiudiziali del bene, ma aveva espressamente chiesto al Tribunale di disporre una ctu.

La circostanza che tale richiesta, finalizzata a un accertamento potenzialmente idoneo a produrre un vantaggio per la massa dei creditori, sia stata disattesa dal giudice del merito, rientra nella normale dinamica processuale: tanto basta ad escludere che potesse imputarsial curatore una condotta a tal punto imprudente da integrare una fattispecie di responsabilità processuale aggravata, lesiva degli interessi della stessamassa.

In conclusione, respinto il ricorso del Fallimento ed accolto quello del curatore, il decreto impugnato va cassato limitatamente alla statuizione di condanna di quest’ultimo al pagamento in proprio delle spese del giudizio di opposizione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, condannando il [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] le spese del predettogiudizio, come già liquidate dal Tribunale in € 12.308,00 oltre IVA e cpa.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, sia nel rapportotra la procedura e la controricorrente sia in quell o tra la stessa contro ricorrente e il curatore personalmente, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso del Fallimento ed accoglie quello del curatore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna il [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 12.308,00 oltre IVA e cpa.

Condanna il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.200,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del dPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del Fallimento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo

13. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3232/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VERONA n. 4110/2018 depositata il 17/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verona, con decreto del 17.12.2018, ha rigettato l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto con cui il G.D. aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo della predetta procedura, ammettendola [OSCURATO:SOCIETA]. ( cui era succeduta in corso di causa [OSCURATO:SOCIETA].)in via privilegiata per l’importo di € 2.088.437,74, in virtù del contratto di mutuo fondiario del 16.10.2003 (rep. 15432), e per l’importo di € 637.471,30, in virtù del finanziamento fondiario in conto corrente del 25.07.2007 (rep. 20345). Il tribunale: i) ha disatteso l ’ eccezione, sollevata dalla procedura , di nullità del contratto di mutuo e del finanziamento fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.,e ciò sul rilievo che il valore degli immobili, emergente dalle perizie depositate dalla curatela, era ben inferiore rispetto alla soglia massima dell’80 % prevista dal CICR; ii) ha, altresì, ri tenuto infondata l’ulteriore eccezione svolta dal Fallimento, di nullità del contratto di mutuo per concorso della banca nel reato di bancarotta preferenziale, per avere l’istituto di credito concesso il finanziamento alla società poi fallita nonostante l’integrale erosione del capitale sociale già alla fine del 2006, osservando che l a contestazionenulla aveva a che vedere con i vizi genetici dei contratti (peraltro stipulati nel 2003 e nel 2007, prima del deposito del bilancio al 31.12.2006)e che la violazione di una norma imperativa, quale l’art. 216 comma 3° legge fall., non dà luogo alla nullità del contratto, costituendo solo il presupposto per la revoca degli atti lesivi della par condicio creditorum; iii) ha condannato il curatore del Fallimento, avv. [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in proprio delle spese ai sensi dell’art. 94 c.p.c., rilevando che la contestazione sul superamento del limite di finanziabilità era stata sostenuta sulla scorta di una perizia di stima redatta a distanza di anni dai due mutui, senza alcuna valutazione della situazione di fatto al momento della conclusione dei contratti, e che le contestazioni di nullità per concorso in bancarotta o violazione del merito creditizio si fondavano su valutazioni contabili successive alla stipula dei negozi e non tenevano conto della giurisprudenza in tema di nullità del contratto ex art.1418 cod. civ. Il decreto è stato impugnato dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, limitatamente alla pronuncia sulle spese, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico ricorso per cassazione, sorretto da complessivi tre motivi. I ricorrentihanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella sua qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Fallimentoha dedotto, ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e il difetto di motivazione del decreto impugnato , sul rilievo che il Tribunale di Verona avrebbe immotivatamente rifiutato di ammettere una consulenza tecnica, volta ad accertare il valore degli immobili perla cui realizzazione erano stat i concess i i finanziamenti, unico strumento idoneo per verificare il superamento dei limiti di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB. 2. Il motivo non merita accoglimento. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 33719/2022, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto,che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere". Il contenuto della predetta sentenza delle S.U. ha natura assorbente rispetto alle questioni sollevate dalla procedura nel motivo, non avendo più rilevanza accertare se, in concreto, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB sia stato o meno superato, non potendo l’eventuale superamento di tali limite comunque condurre alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo. 3. Con il secondo motivo il Fallimentoha dedotto la violazione dell’art. 1418 cod. civ.. La procedura lamenta il rigetto dell’eccezione di nullità del contratto di mutuo, che avrebbe costituito lo strumento per eludere l’applicazione di una norma imperativa, quale quella che prevede la par condicio creditorum, presidiata da responsabilità penale ai sensi dell’art. 216 l. fall., mediantel’illecita attribuzione alla banca di una nuova garanzia per il soddisfacimento di propri crediti, anche pregressi, in via preferenziale rispetto agli altri creditori. 4. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale di Verona ha ritenuto non fondata l’eccezione di nullità del mutuo fondiario per violazione dell’art. 216 legge fall. sulla scorta di due distinte rationesdecidendi: ha in primo luogo rilevato che il fatto che l’istituto di credito avesse concesso il finanziamento alla società poi fallita nonostante questa avesse integralmente perso ilcapitale sociale già alla fine del 2006 non aveva nulla a che vedere con i vizi genetici dei contratti(stipulati nel 2003 e nel 2007, prima del deposito del bilancio al 31.12.2006) che, soli, avrebbero pot uto condurre alla declaratoria di nullità deinegozi; ha aggiunto che la violazione di una norma imperativa, quale l’art. 216 comma 3° legge fall., non dà luogo alla nullità del contratto, costituendo solo il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della parcondicio creditorum. Orbene, mentre la seconda ratio decidendi è stata impugnata dalla procedura ricorrente, nessuna contestazione è stata mossa alla prima ratio decidendi, come sopra illustrata. Trova pertanto applicazione l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazionedi una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020). 5. Con il terzo motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] personalmente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1° n. 3 in relazione all’art. 94 cod. proc. civ. nonché la violazione dell’art.360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Il ricorrente contesta che sussistessero i presupposti per la sua condanna al pagamento delle spese di liteai sensi dell’art. 94 cod. proc. civ . 6. Il motivo è fondato. Il Tribunale di Verona ha ritenuto che il curatore avesse tenuto una condotta processualegravemente imprudente per aver, fra l’altro, eccepito la nullità dei contrattiper superamento del limite di finanziabilità sulla scorta di una perizia redatta a distanza di quattordici anni dal primo mutuo e di undici dal secondo, senza valutare la situazione esistente al momento della stipula di tali contratti. Il giudice ha però del tutto omesso di considerare che, prima del recente intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 33719/2022, la tesi della nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità aveva incontrato per tanti anni il favore della giurisprudenza di legittimitàe che, in ordine a t ale questione, il curatore non si era limitato a richiamare stime stragiudiziali del bene, ma aveva espressamente chiesto al Tribunale di disporre una ctu. La circostanza che tale richiesta, finalizzata a un accertamento potenzialmente idoneo a produrre un vantaggio per la massa dei creditori, sia stata disattesa dal giudice del merito, rientra nella normale dinamica processuale: tanto basta ad escludere che potesse imputarsial curatore una condotta a tal punto imprudente da integrare una fattispecie di responsabilità processuale aggravata, lesiva degli interessi della stessamassa. In conclusione, respinto il ricorso del Fallimento ed accolto quello del curatore, il decreto impugnato va cassato limitatamente alla statuizione di condanna di quest’ultimo al pagamento in proprio delle spese del giudizio di opposizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, condannando il [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] le spese del predettogiudizio, come già liquidate dal Tribunale in € 12.308,00 oltre IVA e cpa. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, sia nel rapportotra la procedura e la controricorrente sia in quell o tra la stessa contro ricorrente e il curatore personalmente, e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso del Fallimento ed accoglie quello del curatore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna il [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 12.308,00 oltre IVA e cpa. Condanna il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.200,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del dPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del Fallimento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],
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