CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 15453/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Capurso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in data 18/12/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip che, in data 23/11/2023, aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di • ricettazione, favoreggiamento personale, illecita detenzione di armi, aggravati anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in relazione all'omessa considerazione della memoria difensiva. Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare ha omesso di fornire adeguata risposta ai rilievi svolti nella memoria depositata in atti con riguardo al trattamento cautelare, limitandosi a reiterare le valutazioni espresse nell'ordinanza genetica, di cui ha trascritto ampi stralci, incorrendo -peraltro- in palesi errori come quando richiama erroneamente la vicinanza dell'indagato a [OSCURATO:PERSONA] confondendolo con il coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che la motivazione resa con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura risulta illogica e contraddittoria poiché ha posto a fondamento della valutazione di attualità l'informativa del 19/9/23 che non attiene alla posizione del ricorrente ma di altri coindagati. Quanto alle minacce che il prevenuto avrebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA] al fine di indurlo a ritrattare le dichiarazioni rese, il difensore assume che i giudici della cautela sonc incorsi in travisamento giacché le minacce sarebbero state formulate non dal Pagone ma da Palermiti attraverso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano dialetticamente all'ampia motivazione con cui il Tribunale del riesame ha disatteso i rilievi difensivi in punto di trattamento cautelare. 3.1 L'ordinanza impugnata (pag. 19 e segg.) ha escluso, in presenza della doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., l'esistenza di elementi attestanti l'insussistenza di esigenze cautelari ovvero idonei a giustificare l'adozione di misure di minore afflittività rispetto alla custodia in carcere. All'uopo ha richiamato le pendenze e i precedenti giudiziari che militano a carico del prevenuto; ha chiarito che la vicinanza del Pagone al boss [OSCURATO:PERSONA], assai prossima alla partecipazione organica al sodalizio, è stata riferita dai collaboratori Capriati e Lavermicocca; ha evidenziato che il Capriati era stato fatto oggetto di ripetuti e convergenti pressioni per indurlo a mantenere il silenzio sui fatti contestati e si era espresso nel senso di temere più il Pagone che il Palermiti; ha, quindi, rimarcato l'assoluta gravità dei fatti ascritti e la negativa personalità del ricorrente, escludendo l'idoneità della misura autocustodiale a neutralizzare l'intenso rischio di recidiva ravvisabile nella specie. Il difensore si limita ad una confutazione priva di puntualità dal momento che il richiamo alle emergenze di cui alla informativa di P.g. del 19/9/23, certamente non pertinenti alla posizione del prevenuto ma utili ad illustrare la scarsa capacità dissuasiva del regime domiciliare nei confronti degli associati e dei soggetti agli stessi vicini, non incide sulla tenuta argonnentativa relativa alla specifica posizione del prevenuto, adeguatamente analizzata con valutazioni trasfuse in una motivazione priva di aporie e fratture logiche. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassai delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 26 marzo 2024 S