CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 30373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.. Risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 17 maggio e 24 maggio 2022, rispettivamente al difensore ed all'indagata e che il ricorso per la cassazione dell'ordinanza è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale del Riesame che aveva adottato ìl provvedimento impugnato, solo il 27 giugno 2022 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. per la tempestività dell'impugnazione. Deve rammentarsi in proposito che l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. contiene una specifica disciplina per la presentazione del ricorso per cassazione, che deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione e dalla quale discende che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame, deve essere presentato nella cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, deo. 2021, Bottari, Rv. 280167). 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 luglio 2022 Il Consigliere relato