CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 20963/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/1985avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio adaltra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, limitatamente allaquantificazione degli aumenti per la continuazione; dichiararsi l'inammissibilità delricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza, emessa in data 13 maggio 2025, la Corte di appello diNapoli, chiamata a pronunciarsi sulla sentenza emessa, in data 12 febbraio 2020,all’esito di rito abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diNapoli ha:- confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, con la contestatarecidiva, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, di anni 6, mesi 4 direclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma2, 629, 416 bis.1 cod. pen. (capo E);- parzialmente riformato la decisione impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](e di altro soggetto non ricorrente), imputato del reato di cui agli artt. 81, comma2, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 7 legge 12luglio 1991 n. 203 (capo D), escludendo la circostanza aggravante contestata,ritenendo sussistente il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del procedi-mento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 gennaio2017, irrevocabile il 12 giugno 2017, applicando quale aumento per la continua-zione la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione, rideterminando la pena complessiva-mente irrogata in anni 11, mesi 8 di reclusione.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia.3. La difesa dell’[OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati con-formemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen., nullità della sentenza per violazione dell’art. 441 cod. proc. pen. e viziodi motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di inutilizzabilità dell’annotazionedi P.G. del 27 gennaio 2020.Il ricorrente ha rappresentato che la vicenda processuale riguardante l’Espo-sito traeva origine dalle dichiarazioni della persona offesa e dal riconoscimentofotografico effettato dal predetto presso i Carabinieri, laddove aveva individuatocon certezza l’autore dell’estorsione nel soggetto raffigurato nella foto n. 14., che,secondo la legenda contenuta nel fascicolo fotografico allegato al verbale, corri-spondeva a tale [OSCURATO:PERSONA].Si censura, quindi, che, dopo la scelta processuale di accedere al rito abbre-viato, all’udienza del 12 febbraio 2020, fissata per la decisione, su richiesta delpubblico ministero, nonostante l’opposizione della difesa, il giudice di primo gradoabbia acquisito una nota integrativa redatta dalla P.G., con cui si specificava chela legenda in oggetto era errata, allegando una diversa legenda asseritamentecorretta, nella quale al n. 14 era indicato l’attuale ricorrente. Tale comportamentoha integrato una violazione dei principi che governano la scelta del rito abbreviato,da cui deriva una cristallizzazione del quadro probatorio su cui il giudicante puòfondare la propria decisione, e una violazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc.pen, inconferentemente richiamato dalla Corte di appello per disattendere l’ecce-zione sollevata sul punto, in quanto i poteri di integrazione istruttoria ivi previstirichiedono, quale requisito imprescindibile, la non definibilità del giudizio allo statodegli atti, che, nel caso di specie, non sussisteva.3.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., nullità della sentenza per violazione dell’art. 441 cod. proc. pen.e vizio di motivazione, in ordine al rigetto della richiesta difensiva, all’esito delladisposta acquisizione, di sentire l’ufficiale di P.G. firmatario dell’annotazione e lapersona offesa.Si lamenta che il rigetto della richiesta da parte del giudice di primo grado sisia tradotto in una lesione del diritto di difesa, in quanto lesivo del diritto allacontroprova spettante all’imputato, e che la relativa eccezione sia stata disattesadalla Corte di appello con motivazione insufficiente, richiamando la irrilevanza deimezzi probatori richiesti.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi, di seguito sintetizzati.4.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., mancanza di motivazione sul motivo di appello riguardante l’affermazione diresponsabilità del ricorrente in ordine a una pluralità di cessioni.Si afferma che tale doglianza aveva costituito specifico motivo di appello (aln. 3 dell’atto di gravame), con cui si contestava la credibilità dei collaboratori digiustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla pluralità degli episodi di cessione attri-buiti al ricorrente. La Corte territoriale, con motivazione illogica, aveva ritento chel’intervenuta rinuncia al primo motivo di appello, riguardante l’insussistenza delreato contestato, si estendesse anche alla prova della pluralità di cessioni, oggetto,invece, di autonoma e specifica censura.4.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motiva-zione, in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio.Si censura che la Corte territoriale abbia individuato l’aumento per la conti-nuazione, per le tre cessioni oggetto del presente procedimento, in modo cumula-tivo, venendo così meno all’obbligo di calcolare e motivare l’aumento di pena inmodo distinto per ciascun reato satellite.4.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motiva-zione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.Si lamenta che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta, non si sia spe-cificamente confrontata con gli elementi evidenziati dalla difesa, quali il ruolo me-ramente esecutivo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza di precedenti penali di rilievo.5. In data 6 marzo 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoriascritta, anticipando le proprie conclusioni.6. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta dei ricor-renti, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inam-missibile, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza per violazionedell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato.2.1. Va premesso che, secondo il costante insegnamento di questa Corte,l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod.proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribui-bilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativopotere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di provadi cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estra-nei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 4, n. 42617 del 16/10/2024, Qosja,non mass; Sez. 2, n. 15139 del 26/03/2024, Abraham, non mass; Sez. 6, n. 17360del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 – 01, in cui si è precisato, in motivazione,che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondarealcuna aspettativa circa un preteso diritto a essere giudicati sulla sola base deglial giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguenteimpossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazioneistruttoria).2.2. Ciò precisato in linea di principio, nel disporre l’acquisizione dell’annota-zione di P.G. del 27 gennaio 2020, il Giudice non ha affatto esplorato un autonomoitinerario probatorio, ma si è limitato ad approfondire temi di prova già patrimoniodel processo, essendo emerso un errore materiale, riguardante le generalità delsoggetto indicato al n. 14 dell’album fotografico.3. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo, con cui si deducenullità della sentenza, per violazione del diritto di difesa, in ordine al rigetto dellarichiesta difensiva di escutere l’ufficiale di P.G., autore dell’annotazione di rettificaacquisita, e la persona offesa.3.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, che, qui, si intenderibadire, richiamato anche dal ricorrente, «In caso di assunzione di ufficio di nuovimezzi di prova ai sensi degli artt. 507, 603 o 441, comma 5, cod. proc. pen., èriconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, ma, perché la relativa richiestasia ammissibile, e l'eventuale rigetto possa costituire motivo di doglianza in sededi legittimità, è necessario che la parte indichi specificamente le circostanze difatto su cui deve vertere la nuova indagine istruttoria che, a differenza di quellaarticolata sui temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali ilgiudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio» (Sez. 1, n. 18215dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527 – 01).3.2. A tali principi si è uniformata la Corte territoriale che, nel disattendere lacensura difensiva, ha, con argomentazione priva di vizi logici, osservato come lasuperfluità degli espletamenti istruttori richiesti, a fronte di una nuova integrazionefinalizzata unicamente a porre riparo a un mero errore materiale, emergesse dalfatto che la difesa non aveva contestato che la persona effigiata nella fotografia n.14 fosse il proprio assistito.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile,per le ragioni di seguito esposte.5. Il primo motivo formula censure non consentite in questa sede. poiché at-tinenti a motivi oggetto di rinuncia.5.1. Va ricordato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il pas-saggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinun-cia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono cen-sure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficiole questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Ama-bile, Rv. 278006, inerente a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la pos-sibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti allaqualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appellorelativi all'affermazione della responsabilità penale).5.2. In applicazione dei sopra esposti principi, l’intervenuta rinuncia, in fasedi appello, della difesa del [OSCURATO:PERSONA] al motivo concernente la responsabilità ha deter-minato l'immediato passaggio in giudicato della pronuncia in ordine all'afferma-zione di responsabilità e ha determinato, pertanto, l'effetto di precludere qualsiasisuccessiva questione sul punto, senza possibilità per il giudice di pronunciare sen-tenza di modifica della qualificazione dei fatti né, tanto meno, diritto della parterinunciante a proporre impugnazione di legittimità sul punto. Dunque, poiché exart. 597 comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circo-scrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali siriferiscono i motivi proposti, una volta che essi siano stati oggetto di rinuncia nonpotevano i giudici d'appello prenderli in considerazione, nemmeno se alcuni profilierano oggetto di doglianza in altri motivi.6. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata determinazione degliaumenti di pena individuati per ciascun reato satellite e la mancanza di motiva-zione, risulta manifestamente infondata e generica.6.1. La doglianza ignora l’ormai consolidato orientamento di questa Corte dilegittimità, ribadito nelle recenti Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, nonmass. e Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, Vilardi, non mass., per cui non è indiscussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo ilquale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva,oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolaree motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, congrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena cor-relato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettatoil rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269). Non si devono, tuttavia, trascurare le puntualizzazioni for-nite dalla medesima pronuncia delle Sez. U n. 47217 del 2021, cit. nella parte incui si precisa che l’obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per lacontinuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergonodall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo allestatuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Peraltro, sempre Sez. U n.47217 del 2021 al § 10 della motivazione, danno conto che: «…è ammissibile ilricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum"dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reatosatellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto e attuale a soste-gno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117)». Si èin proposito sostenuto che, quando la censura si concreti nella sola doglianza dellamancata indicazione dei singoli aumenti di pena o della motivazione ad essi rela-tiva, il motivo è privo di specificità se non correlato alla contestazione sulla con-gruità della pena, venendo in questo modo fatta implicita o esplicita acquiescenzaalla pena come determinata nel suo complesso.6.2. Nel caso in esame, il ricorrente si limita a censurare l’omessa indicazionedegli aumenti per i reati satellite, peraltro non rispondente al vero, avendo la Corteterritoriale indicato l’aumento operato per ogni singola condotta alla pag. 10 dellasentenza impugnata (rinviando a quelli determinati per il coimputato: anni 1 perciascuna fornitura di 500 g e mesi 6 per l’ulteriore cessione), e l’omessa motiva-zione, senza contestare la congruità del complessivo trattamento sanzionatorioinflittogli.7. Il terzo motivo di ricorso, riguardante il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, è generico.7.1. Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al tratta-mento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile insede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli,degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dellaconcessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269 - 01).7.2. Nel rispetto di tali consolidati principi, la Corte di appello non ha concessole circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità della condotta del [OSCURATO:PERSONA],inquadrabile in un vasto contesto associativo, e della sua personalità, quale emer-gente dai precedenti penali, ritenendoli parametri di valutazione prevalenti ingrado di superare le allegazioni difensive.7.3. A fronte di tali argomentazioni, la censura del ricorrente risulta ripetitivadei rilievi già formulati con l’atto di appello, senza contestare specificamente laritenuta incidenza negativa di tali elementi.8. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvi-sandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria in favore dellaCassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]