Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 31744/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato in concorso di cui agli artt. 624-bis, 625, n. 2) e art. 99, comma 4, con riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA], cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui in entrambi i ricorsi lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., essendo l'istituto invocato inapplicabile non solo perché il reato di furto in abitazione non rientra formalmente nei limiti editali previsti dalla legge ma anche perché nel merito, a ragione delle modalità con cui la condotta è stata posta in essere; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre 2025 eIl Cop8ig.ere e sore - E Enr. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato in concorso di cui agli artt. 624-bis, 625, n. 2) e art. 99, comma 4, con riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA], cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui in entrambi i ricorsi lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., essendo l'istituto invocato inapplicabile non solo perché il reato di furto in abitazione non rientra formalmente nei limiti editali previsti dalla legge ma anche perché nel merito, a ragione delle modalità con cui la condotta è stata posta in essere; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 eIl Cop8ig.ere e sore - E Enr. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31744/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris