Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:614
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑562/07
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 40 dell’accordo SEE — Fiscalità diretta — Persone fisiche — Tassazione delle plusvalenze — Disparità di trattamento tra residenti e non residenti»
Massime della sentenza
1.
Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Giustificazione — Principio della tutela del legittimo affidamento — Principio di
leale collaborazione
(Art. 226 CE)
2.
Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Durata eccessiva
(Art. 226 CE)
3.
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
4.
Ricorso per inadempimento — Termine impartito allo Stato membro nel parere motivato — Cessazione posteriore dell’inadempimento
— Interesse al proseguimento dell’azione
(Art. 226 CE)
5.
Ricorso per inadempimento — Diritto di azione della [OSCURATO:PERSONA]
(Art. 226 CE)
6.
Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sul reddito
(Artt. 56 CE e 58, n. 1; accordo SEE, art. 40)
1.
Il procedimento per inadempimento si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza da parte di uno Stato membro degli
obblighi impostigli dal diritto comunitario. I principi del rispetto del legittimo affidamento e di leale collaborazione non
possono essere fatti valere da uno Stato membro per ostacolare l’accertamento oggettivo del mancato rispetto da parte sua
degli obblighi impostigli dal Trattato, poiché l’ammissione di tale giustificazione contrasta con l’obiettivo perseguito dal
procedimento di cui all’art. 226 CE. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia rinunciato a proporre un ricorso che accerti l’inadempimento
nei confronti di uno Stato membro quando quest’ultimo aveva posto fine all’asserito inadempimento dopo la scadenza del termine
stabilito nel parere motivato non può dunque creare, in capo a questo o ad altri Stati membri, un legittimo affidamento in
grado di pregiudicare la ricevibilità di un’azione intentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, neanche il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
non proponga un ricorso ai sensi dell’art. 226 CE immediatamente dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato
può creare in capo allo Stato membro interessato un legittimo affidamento quanto al fatto che il procedimento per inadempimento
sia stato chiuso.
(v. punti 18-20)
2.
È vero che la durata eccessiva della fase precontenziosa del procedimento può costituire un vizio che rende irricevibile un
ricorso per inadempimento. Tuttavia, una siffatta conclusione s’impone solo nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA], con il suo comportamento,
abbia reso difficile confutare i suoi argomenti, violando così i diritti della difesa dello Stato membro interessato cui spetta
addurre la prova di una simile difficoltà.
(v. punto 21)
3.
Nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’art. 226 CE, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione
dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine menzionato nel parere motivato.
(v. punto 23)
4.
L’interesse della [OSCURATO:PERSONA] a presentare un ricorso ai sensi dell’art. 226 CE sussiste anche se la violazione contestata
è stata rimossa dopo il termine stabilito nel parere motivato. Di conseguenza, uno Stato membro, qualora tramite il procedimento
precontenzioso sia stato informato che la [OSCURATO:PERSONA] gli addebitava di essere venuto meno agli obblighi incombentigli in
forza del Trattato, non può validamente sostenere, in assenza di un’esplicita presa di posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
in ordine al fatto che avrebbe chiuso il procedimento per inadempimento avviato, che detta istituzione ha violato il principio
di certezza del diritto.
(v. punti 23-24)
5.
[OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un interesse ad agire né a indicare i motivi che l’hanno indotta a
proporre un ricorso per inadempimento. Qualora l’oggetto del ricorso quale si evince dall’atto introduttivo corrisponda all’oggetto
della controversia come definito nella lettera di diffida e nel parere motivato, non può essere validamente sostenuto che
la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso uno sviamento di potere.
(v. punto 25)
6.
Viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 56 CE e dell’art. 40 dell’accordo sullo Spazio economico
europeo, uno Stato membro che assoggetta a imposizione in maniera diversa le plusvalenze realizzate in tale Stato membro a
seconda che siano ottenute da residenti o da non residenti mentre tali contribuenti sono in una situazione oggettivamente
equiparabile rispetto a tale imposizione.
Non si riferisce a situazioni distinte, ai sensi dell’art. 58, n. 1, CE, in base al luogo di residenza dei contribuenti, una
normativa che riguardi soltanto le plusvalenze derivanti da cessioni di beni posseduti nello Stato membro interessato, che
non persegua, tramite un trattamento fiscale vantaggioso accordato ai residenti, un fine sociale e di cui non sia accertato
che sia intesa a tener conto della situazione personale del contribuente per la liquidazione dell’imposta.
L’esistenza di convenzioni preventive sulla doppia imposizione non è idonea a rimettere in discussione tale conclusione qualora
le suddette neutralizzino solo in parte l’onere fiscale assolto dai non residenti nello Stato membro interessato. Peraltro,
l’esistenza di una convenzione preventiva sulla doppia imposizione non esclude che il reddito che un contribuente percepisce
in uno Stato senza risiedervi e che è assoggettato ad imposta esclusivamente in tale Stato sia però preso in considerazione
dallo Stato di residenza per calcolare l’importo dell’imposta sul restante reddito di detto contribuente al fine, in particolare,
di applicare la regola della progressività dell’imposta. Il fatto di essere non residente non consente quindi di sottrarsi
all’applicazione di tale regola. Di conseguenza, in una simile fattispecie, la situazione delle due categorie di contribuenti
rispetto a detta regola è paragonabile.
La restrizione derivante da una simile normativa non può essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del
sistema tributario nazionale, qualora non esista alcun nesso diretto tra i benefici concessi ai contribuenti residenti e una
compensazione derivante da un prelievo fiscale determinato.
(v. punti 50-59, 65-66, 69 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
6 ottobre 2009 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato − Libera circolazione dei capitali − Artt. 56 CE e 40 dell’accordo SEE − Fiscalità diretta − Persone
fisiche − Tassazione delle plusvalenze − Disparità di trattamento tra residenti e non residenti»
Nella causa C‑562/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 19 dicembre 2007,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. R. Lyal e dalla sig.ra I. Martínez del Peral, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
convenuto,
sostenuto da:
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio,
rappresentato dal sig. T. Materne, in qualità di agente,
Repubblica di Lettonia,
rappresentata dalla sig.ra E. Balode-Buraka, in qualità di agente,
Repubblica d’Austria,
rappresentata dal sig. E. Riedl e dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agenti,
intervenienti,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. M. Ilešič, presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits e J.-J. Kasel
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avendo differenziato,
fino al 31 dicembre 2006, il trattamento delle plusvalenze realizzate in [OSCURATO:PERSONA] a seconda che fossero ottenute da residenti
o da non residenti, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 39 CE e 56 CE e degli artt. 28
e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»).
Contesto normativo
2
[OSCURATO:PERSONA], la tassazione dei redditi dei residenti, fino al 31 dicembre 2006, era disciplinata dal testo codificato della
legge relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche ([OSCURATO:PERSONA] de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
[OSCURATO:PERSONA]), adottato con regio decreto legislativo 5 marzo 2004, n. 3, (BOE n. 60 del 10 marzo 2004, pag. 10670, e
– rettifica – BOE n. 61 dell’11 marzo 2004, pag. 11014; in prosieguo: il «TRLIRPF»). Ai sensi degli artt. 67 e 77 del TRLIRPF,
le plusvalenze derivanti dalla cessione di elementi patrimoniali posseduti da più di un anno dal contribuente erano tassate
con un’aliquota forfettaria del 15%. Le altre plusvalenze erano tassate secondo un regime progressivo previsto agli artt. 64
e 75 del TRLIRPF e la cui aliquota era compresa tra il 15% e il 45%.
3
Fino a questa stessa data, la tassazione dei redditi dei non residenti era disciplinata dal testo codificato della legge relativa
all’imposta sul reddito dei non residenti ([OSCURATO:PERSONA] de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes; in prosieguo:
il «TRLIRNR»), adottato con regio decreto legislativo 5 marzo 2004, n. 5 (BOE n. 62 del 12 marzo 2004, pag. 11176; in prosieguo:
il «TRLIRNR»), il cui art. 25, n. 1, lett. f), assoggettava le plusvalenze ad un’aliquota impositiva forfettaria del 35%.
4
Ai sensi dell’art. 46 del TRLIRNR, i non residenti i cui redditi totali, relativamente allo stesso esercizio, provenivano
almeno per il 75% da un lavoro o da un’attività economica in [OSCURATO:PERSONA] potevano scegliere di essere assoggettati come contribuenti
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il n. 3 di tale articolo prevedeva che fossero prese in considerazione le circostanze
personali e familiari di tali lavoratori.
5
Tale sistema è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2007 con l’entrata in vigore della legge 35/2006 relativa all’imposta
sul reddito delle persone fisiche che reca parziale modifica delle leggi relative all’imposta sulle società, all’imposta sul
reddito dei non residenti e all’imposta sul patrimonio (Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las [OSCURATO:PERSONA] y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
BOE n. 285 del 29 novembre 2006, pag. 41734, e – rettifica – BOE n. 57 del 7 marzo 2007, pag. 9634).
La fase precontenziosa del procedimento
6
Il 18 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], attirando l’attenzione di tale Stato
membro sul fatto che il trattamento fiscale a cui erano allora assoggettati i redditi da lavoro e le plusvalenze d’origine
spagnola delle persone fisiche non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], era contrario agli artt. 39 CE e 56 CE nonché
agli artt. 28 e 40 dell’accordo SEE, in quanto l’applicazione ai redditi dei non residenti di un’aliquota impositiva più elevata
di quella applicabile ai redditi dei residenti poteva costituire una discriminazione ai sensi del Trattato CE se non esisteva
alcuna differenza oggettiva tale da fondare una disparità di trattamento tra le due situazioni.
7
Poiché la risposta del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha convinto la [OSCURATO:PERSONA], il 13 luglio 2005 quest’ultima ha inviato un parere
motivato a tale Stato membro, invitandolo a adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi dalla sua
ricezione.
8
Il 7 febbraio 2006 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale parere motivato affermando che le modifiche necessarie per porre
fine agli inadempimenti addebitatigli erano in corso d’adozione. Risulta dalle osservazioni delle parti che dette modifiche
sono state adottate il 28 novembre 2006 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007.
9
[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso anche se considera che, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni,
sia stato posto fine alle violazioni denunciate.
10
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso nella parte in cui esso è diretto a
far dichiarare la violazione degli artt. 39 CE e 28 dell’accordo SEE.
11
Con ordinanza del presidente della Corte 2 giugno 2008, sono stati autorizzati gli interventi del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, della
Repubblica di Lettonia e della Repubblica d’Austria a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
12
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale riconosce che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] decidere sull’opportunità di avviare o meno un ricorso
per inadempimento, mette tuttavia in discussione la ricevibilità del presente ricorso, facendo valere che la [OSCURATO:PERSONA],
nel caso di specie, ha violato i principi del rispetto del legittimo affidamento, della leale collaborazione con gli Stati
membri nonché della certezza del diritto e ha commesso uno sviamento di potere.
13
Per quanto riguarda, in primo luogo, la violazione dei principi del rispetto del legittimo affidamento e di leale collaborazione,
il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorda che gli Stati membri possono invocare questi principi nei confronti di un’istituzione comunitaria
qualora questa, con una prassi reiterata e continua, abbia suscitato in loro una fondata speranza quanto al fatto che essa
adotti un comportamento concreto in circostanze precise, senza che sussista alcun indizio che consenta di supporre che essa
modifichi tale prassi. Orbene, in materia di ricorsi per inadempimento, sussisterebbe una prassi ben consolidata della [OSCURATO:PERSONA]
la quale consiste nel non avviare un simile ricorso se lo Stato membro che ha violato il diritto comunitario ha posto fine
all’inadempimento dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato, ma prima della proposizione del ricorso, e ciò
anche quando il procedimento può ancora presentare interesse. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i principi
suddetti in quanto ha proposto il suo ricorso circa un anno dopo che era stato posto fine all’inadempimento contestato, senza
avere preventivamente informato lo Stato membro interessato che essa intendeva discostarsi dalla sua prassi abituale e senza
disporre di validi motivi.
14
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio della certezza del diritto, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il diritto
riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] di scegliere liberamente il momento in cui avviare il procedimento per inadempimento contro
uno Stato membro dovrebbe limitarsi, per non mettere gli Stati membri in una «grave situazione di incertezza giuridica», ai
casi in cui lo Stato membro contravventore persiste nell’inadempimento contestato. Poiché, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]
ha lasciato decorrere quasi un intero anno tra il momento in cui è stato posto fine all’asserito inadempimento e la proposizione
del presente ricorso, il principio di certezza del diritto sarebbe stato violato.
15
Per quanto attiene, in terzo luogo, allo sviamento di potere, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] snatura lo scopo
del ricorso per inadempimento in quanto essa utilizza tale procedimento per raggiungere due obiettivi estranei a tale scopo.
Da un lato, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] intenderebbe sanzionare tale Stato membro perché i giudici spagnoli non hanno sottoposto
alla Corte domande di pronuncia pregiudiziale in materia di imposte dirette. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] vorrebbe indurre la
Corte a pronunciarsi sul presente ricorso per garantire ai cittadini una corretta applicazione del diritto comunitario, accostando
così l’oggetto del ricorso per inadempimento a quello del procedimento pregiudiziale.
16
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la Repubblica d’Austria, i cui interventi a sostegno delle conclusioni che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si limitano
alla questione della ricevibilità del ricorso, sostengono che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] accertare la sussistenza di un interesse
sufficiente a proseguire l’azione. Orbene, nella specie, la gravità dell’asserito inadempimento non sarebbe tale da giustificare
la proposizione di un ricorso, poiché la circostanza che giudici spagnoli non hanno sottoposto domande di pronuncia pregiudiziale
in materia di imposte dirette non dimostra la sussistenza di un sufficiente interesse a proporre il presente ricorso. D’altra
parte, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe proporre un ricorso per inadempimento solo al preciso scopo di porre fine all’asserito inadempimento.
Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha posto fine all’inadempimento che gli era contestato, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più la libertà
di valutare se sia opportuno proporre un ricorso.
17
Quanto alla ricevibilità dei ricorsi per inadempimento in generale, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, principalmente, che il potere
discrezionale che il Trattato e la giurisprudenza della Corte le riconoscono in materia di procedimenti per inadempimento
suppone, da un lato, che essa possa decidere se occorra o non occorra presentare ricorso senza dover indicare i motivi che
fondano la sua decisione e, dall’altro, che essa non sia tenuta ad osservare un termine preciso per quanto riguarda le varie
fasi del procedimento. Pertanto, a suo parere, nessuno dei motivi di irricevibilità dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] può essere
accolto.
Giudizio della Corte
18
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento, corollario
del principio di certezza del diritto, e del principio di leale collaborazione, occorre rammentare che il procedimento per
inadempimento si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli
dal diritto comunitario e che i principi del rispetto del legittimo affidamento e di leale collaborazione, in un caso come
quello di specie, non possono essere fatti valere da uno Stato membro per ostacolare l’accertamento oggettivo del mancato
rispetto da parte sua degli obblighi impostigli dal Trattato, poiché l’ammissione di tale giustificazione contrasterebbe con
l’obiettivo perseguito dal procedimento di cui all’art. 226 CE (sentenza 24 aprile 2007, causa C‑523/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3267, punto 28).
19
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia, eventualmente, rinunciato a proporre un ricorso che accerti l’inadempimento nei confronti
di uno Stato membro quando quest’ultimo aveva posto fine all’asserito inadempimento dopo la scadenza del termine stabilito
nel parere motivato non può dunque creare, in capo a questo o ad altri Stati membri, un legittimo affidamento in grado di
pregiudicare la ricevibilità di un’azione intentata dalla [OSCURATO:PERSONA].
20
Va aggiunto che neanche il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non proponga un ricorso ai sensi dell’art. 226 CE immediatamente dopo
la scadenza del termine stabilito nel parere motivato può creare in capo allo Stato membro interessato un legittimo affidamento
quanto al fatto che il procedimento per inadempimento sia stato chiuso.
21
È vero che la durata eccessiva della fase precontenziosa del procedimento può costituire un vizio che rende irricevibile un
ricorso per inadempimento. Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che una siffatta conclusione s’impone solo nel caso in cui
la [OSCURATO:PERSONA], con il suo comportamento, abbia reso difficile confutare i suoi argomenti, violando così i diritti della difesa,
e che spetta allo Stato membro interessato addurre la prova di una simile difficoltà. (v., in tal senso, sentenza 8 dicembre
2005, causa C‑33/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10629, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
22
Si deve tuttavia necessariamente constatare che, nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcun argomento specifico
quanto al fatto che la lunghezza della fase precontenziosa del procedimento, in particolare il termine trascorso tra la sua
risposta al parere motivato e la proposizione del presente ricorso, avrebbe compromesso l’esercizio dei suoi diritti di difesa.
Tale Stato membro si limita infatti a contestare, nel caso di specie, la discrezionalità, di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA], dell’esercizio
del diritto di proporre e di mantenere un ricorso per inadempimento.
23
Per quel che riguarda, in secondo luogo, il principio della certezza del diritto, occorre ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza, da un lato, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione dello Stato membro
quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2002, causa
C‑173/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6129, punto 7, e 14 aprile 2005, causa C‑519/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3067,
punto 18) e, dall’altro, l’interesse della [OSCURATO:PERSONA] a presentare un ricorso ai sensi dell’art. 226 CE sussiste anche ove
la violazione contestata sia stata eliminata dopo il termine stabilito nel parere motivato (sentenza 14 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 19).
24
Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che tramite il procedimento precontenzioso è stato informato del fatto che
la [OSCURATO:PERSONA] gli addebitava di essere venuto meno agli obblighi incombentigli in forza del Trattato, non può validamente
sostenere, in assenza di un’esplicita presa di posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che avrebbe chiuso
il procedimento per inadempimento avviato, che quest’ultima ha violato il principio di certezza del diritto.
25
Per quanto riguarda, in terzo luogo, il motivo relativo all’asserito sviamento di potere, è sufficiente ricordare che, secondo
una costante giurisprudenza della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un interesse ad agire né
a indicare i motivi che l’hanno indotta a proporre un ricorso per inadempimento (v., in particolare, sentenze 1° febbraio
2001, causa C‑333/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1025, punto 24; 13 giugno 2002, causa C‑474/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5293, punto 25, nonché 8 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 65 e 66). Dal momento che l’oggetto
del ricorso quale si evince dall’atto introduttivo corrisponde all’oggetto della controversia come definito nella lettera
di diffida e nel parere motivato, non può essere validamente sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso uno sviamento di
potere.
26
Risulta dalle considerazioni che precedono che il presente ricorso deve essere dichiarato ricevibile.
Nel merito
Argomenti delle parti
27
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, conformemente alla normativa spagnola applicabile fino al 31 dicembre 2006, le plusvalenze
realizzate in [OSCURATO:PERSONA] da contribuenti non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] beni erano tassate con un’aliquota forfettaria
del 35%, mentre quelle realizzate dai residenti erano tassate secondo un regime progressivo, quando gli elementi patrimoniali
ceduti erano detenuti da un anno o meno, e con l’aliquota forfettaria del 15%, quando detti elementi erano detenuti da oltre
un anno. Pertanto, l’onere fiscale sostenuto dai non residenti sarebbe sempre stato superiore allorché questi ultimi vendevano
i loro beni un anno o più dopo l’acquisto degli stessi. Anche in caso di cessione di un bene detenuto per un anno o meno di
un anno, i non residenti sarebbero stati assoggettati ad un onere fiscale più gravoso, salvo allorché l’aliquota impositiva
media applicata ai contribuenti residenti raggiungeva o superava il 35%, ipotesi che supponeva l’esistenza di redditi molto
consistenti.
28
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], poiché, nella specie, non esiste alcuna differenza oggettiva tra i contribuenti residenti e i contribuenti
non residenti, qualsiasi disparità di trattamento che si traduce in un onere fiscale maggiore per i non residenti rispetto
ai residenti costituirebbe una discriminazione ai sensi del Trattato.
29
Quanto alle giustificazioni addotte dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel caso di specie, il perseguimento
di un obiettivo di coerenza fiscale non può essere validamente invocato. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, tale
giustificazione potrebbe essere ammessa soltanto qualora esista un nesso diretto tra la concessione di un beneficio tributario
e la compensazione di tale beneficio mediante un prelievo fiscale. Orbene, nella specie, l’onere fiscale più gravoso sostenuto
dai non residenti non sarebbe accompagnato da alcun beneficio tributario per questi ultimi.
30
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, in aggiunta, che il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza 27 giugno 1996, causa C‑107/94,
Asscher ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3089), sia applicabile al caso di specie, dal momento che le norme tributarie spagnole al centro del
presente ricorso, alla stregua delle disposizioni nazionali controverse nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, prevedevano
l’applicazione alle plusvalenze realizzate dai non residenti di un’aliquota impositiva più elevata di quella applicabile alle
plusvalenze percepite dai residenti. Alla luce della giurisprudenza della Corte, la circostanza che detta sentenza riguardi
la libertà di stabilimento non osterebbe a che la soluzione scelta in quel caso sia applicata alle disposizioni spagnole di
cui trattasi nel caso di specie.
31
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l’esistenza dell’asserito inadempimento, sottolinea innanzitutto che la plusvalenza che un
non residente realizza al momento della vendita di un elemento patrimoniale posseduto nel territorio spagnolo rappresenta
soltanto una parte dei suoi redditi, i quali di solito sono composti principalmente dai redditi derivanti dalle sue attività
professionali. Inoltre, per stabilire se contribuenti residenti e contribuenti non residenti siano in una situazione oggettivamente
paragonabile, occorrerebbe tener conto dell’insieme delle attività di tali contribuenti e dei redditi che essi ne derivano,
e non esaminare soltanto un tipo di operazione.
32
Orbene, il luogo in cui si potrebbe più facilmente valutare la capacità contributiva individuale di un non residente sarebbe
quello in cui si situa il centro dei suoi interessi personali ed economici, che, in linea di principio, coinciderebbe con
la sua residenza abituale. Per quanto riguarda le eccezioni, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] precisa che i contribuenti che non risiedono
nel territorio spagnolo, ma che ivi hanno percepito, dal loro lavoro e dalle altre loro attività economiche, redditi che rappresentano
almeno il 75% del totale dei loro redditi, possono optare, in forza del regime previsto all’art. 46 del TRLIRNR, e purché
sia accertato che hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale un altro Stato membro, per la tassazione dei loro redditi
in base alle norme applicabili ai residenti. La normativa spagnola sarebbe dunque conforme alla giurisprudenza della Corte
e a tal proposito il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorda la sentenza 12 giugno 2003, causa C‑234/01, Gerritse ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5933).
33
Ad ogni modo, dal momento che la situazione dei contribuenti residenti e dei contribuenti non residenti non sarebbe paragonabile
per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze, il fatto di non applicare a queste due categorie di contribuenti una
regolamentazione identica non costituirebbe una discriminazione. Pertanto, nella specie, non vi sarebbe alcuna violazione
della libera circolazione dei capitali.
34
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa inoltre presente che, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro è libero di garantire
il rispetto degli obblighi che gli incombono in forza del Trattato stipulando una convenzione preventiva sulla doppia imposizione
(in prosieguo: la «CDI») con un altro Stato membro. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato una CDI con quasi tutti gli Stati
membri, gli effetti della tassazione spagnola sarebbero in parte neutralizzati cosicché quest’ultima non costituirebbe una
restrizione alla libera circolazione dei capitali.
35
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, al punto 43 della sentenza 5 luglio 2005, causa C‑376/03, D. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5821),
la Corte ha statuito che gli artt. 56 CE e 58 CE non ostano a una regolamentazione nazionale che nega ai contribuenti non
residenti, che possiedono la maggior parte del loro patrimonio nello Stato in cui risiedono, il beneficio degli abbattimenti
accordati da tale normativa ai contribuenti residenti. La normativa fiscale spagnola di cui trattasi nel caso di specie si
limiterebbe ad applicare tale giurisprudenza introducendo, nel regime impositivo, una distinzione fondata sulla situazione
oggettivamente differente in cui si trovano i contribuenti residenti rispetto ai contribuenti non residenti.
36
In subordine, nel caso in cui la normativa controversa fosse considerata rappresentare una restrizione alla libera circolazione
dei capitali, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale restrizione era giustificata dalla necessità di garantire la coerenza
del sistema tributario spagnolo.
37
A questo proposito, tale Stato membro precisa che, quanto alle plusvalenze a breve termine (un anno o meno di un anno), quelle
realizzate dai non residenti erano tassate operazione per operazione, mentre quelle realizzate dai residenti erano tassate
in base al regime progressivo applicabile all’imposta sul reddito, le cui aliquote erano comprese tra il 15% e il 45%. Non
si può quindi ritenere che i residenti beneficiassero sistematicamente di un trattamento fiscale più favorevole di quello
di cui beneficiavano i non residenti.
38
Comunque, l’esistenza di aliquote distinte per l’imposta dei residenti e quella dei non residenti sarebbe giustificata dalla
natura stessa di ognuna di tali imposte. L’imposta sul reddito delle persone fisiche residenti costituirebbe un onere periodico,
adeguato alla capacità contributiva della persona interessata mediante applicazione di un regime progressivo al reddito globale
percepito dalla stessa durante il periodo impositivo.
39
L’imposta sul reddito dei non residenti costituirebbe, invece, un’imposta immediata cui sarebbero assoggettati i contribuenti
che percepiscono redditi in [OSCURATO:PERSONA] senza avervi una sede permanente. Tali contribuenti sarebbero tassati unicamente sui redditi
che percepiscono nel territorio spagnolo, redditi i quali, per definizione, sarebbero isolati e sporadici. Sarebbe pertanto
impossibile tassare tali redditi in base ad un regime progressivo. L’unico modo di tassare tali redditi sarebbe quello di
prelevare un’imposta operazione per operazione applicando un’aliquota forfettaria.
40
In base alla normativa applicabile alle persone fisiche residenti, le plusvalenze ottenute nel lungo periodo (oltre un anno)
erano tassate con aliquote pari o inferiori a quelle gravanti sulle plusvalenze ottenute nel breve periodo (un anno o meno
di un anno). Lo scopo perseguito sarebbe stato quello di evitare gli effetti cumulativi di un regime progressivo sulle plusvalenze
generate nel corso degli anni, le quali, in luogo di essere assoggettate ad un’imposta annuale man mano che si producono,
sono tassate al momento in cui vengono realizzate. Vi era quindi un nesso economico diretto tra la concessione di un beneficio
tributario ai contribuenti residenti – la tassazione ad un’aliquota ridotta – ed il pregiudizio che sarebbe stato loro causato
se non ci fosse stato questo meccanismo di eliminazione dell’eccessiva progressività o un altro con i medesimi effetti. Orbene,
non vi sarebbe alcun motivo di applicare ai contribuenti non residenti un’aliquota impositiva più favorevole nel caso in cui
questi realizzino plusvalenze nel lungo periodo. Infatti, applicando l’aliquota forfettaria del 15%, essi avrebbero beneficiato
di un trattamento favorevole destinato a compensare gli effetti di un regime progressivo che non è loro applicabile.
Giudizio della Corte
41
In via preliminare, occorre ricordare che l’art. 56 CE vieta le restrizioni ai movimenti di capitali, fatto salvo il disposto
dell’art. 58 CE. Dai nn. 1 e 3 di quest’ultimo articolo risulta che gli Stati membri, nella loro normativa tributaria, possono
stabilire una distinzione tra i contribuenti residenti e i contribuenti non residenti, purché tale distinzione non costituisca
né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali.
42
Occorre aggiungere che l’art. 58, n. 1, CE, il quale, in quanto deroga al principio fondamentale della libera circolazione
dei capitali, deve costituire oggetto di un’interpretazione restrittiva, non può essere interpretato nel senso che qualsiasi
normativa tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi investono i loro capitali sia
automaticamente compatibile con il Trattato (v., in tal senso, sentenza 15 luglio 2004, causa C‑315/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7063,
punto 26).
43
Nella fattispecie è evidente che, fino al 31 dicembre 2006, la normativa spagnola prevedeva una disparità di trattamento tra
i contribuenti residenti e i contribuenti non residenti per quel che riguarda l’aliquota impositiva cui erano assoggettate
le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni, immobiliari o di altro tipo, posseduti nel territorio spagnolo.
44
Per quanto riguarda le plusvalenze realizzate in seguito a cessione di elementi patrimoniali posseduti da più di un anno,
i non residenti erano sistematicamente sottoposti ad un onere fiscale maggiore di quello sostenuto dai residenti, poiché le
plusvalenze realizzate da questi ultimi erano tassate con un’aliquota forfettaria del 15%, mentre quelle realizzate dai non
residenti subivano una tassazione del 35%.
45
È vero che i residenti, per il fatto di applicare nei loro confronti un regime progressivo, non beneficiavano sistematicamente
di un’aliquota impositiva più favorevole rispetto ai non residenti quanto alla tassazione delle plusvalenze realizzate in
occasione della vendita di beni posseduti da un anno o meno di un anno. Tuttavia, ciò non toglie che, essendo assoggettati
ad un’aliquota forfettaria del 35% indipendentemente dall’importo della plusvalenza realizzata, mentre i residenti erano assoggettati
a quest’aliquota soltanto a partire dal momento in cui il loro reddito globale raggiungeva una certa soglia, i non residenti
erano assoggettati, almeno in taluni casi, a un onere fiscale superiore rispetto a quello sostenuto dai residenti.
46
Come in precedenza statuito dalla Corte, in materia di imposte dirette la situazione dei residenti e quella dei non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di regola comparabili, in quanto il reddito percepito nel territorio di uno Stato da un non residente
costituisce il più delle volte solo una parte del suo reddito complessivo, concentrato nel suo luogo di residenza, e in quanto
la capacità contributiva personale del non residente, derivante dalla presa in considerazione di tutti i suoi redditi e della
sua situazione personale e familiare, può essere valutata più agevolmente nel luogo in cui egli ha il centro dei suoi interessi
personali ed economici, che corrisponde in genere alla sua residenza abituale (sentenze 14 febbraio 1995, causa C‑279/93,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑225, punti 31 e 32, nonché Gerritse, cit., punto 43).
47
Quindi, il fatto che uno Stato membro non faccia fruire i non residenti di talune agevolazioni fiscali che concede ai residenti
non è di regola discriminatorio, tenuto conto delle differenze obiettive tra la situazione dei residenti e quella dei non
residenti per quanto attiene sia alla fonte dei redditi, sia alla capacità contributiva personale, sia ancora alla situazione
personale e familiare (citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 34, e Gerritse, punto 44).
48
Nel caso di specie, bisogna dunque esaminare se esista una differenza oggettiva tra la situazione dei residenti e quella dei
non residenti idonea ad escludere il carattere discriminatorio della normativa controversa e in grado di far rientrare la
detta normativa nell’ambito dell’eccezione prevista dall’art. 58, n. 1, CE.
49
Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la disparità di trattamento fiscale derivante dall’applicazione di tale normativa
ai non residenti deve essere valutata in collegamento con il sistema generale dell’imposta sul reddito applicabile ai residenti
e ai non residenti, e i non residenti non possono essere paragonati ai residenti, perché nel loro stato di residenza dispongono
di altri redditi i quali, a differenza di quanto vale per i residenti, non potrebbero essere presi in considerazione in [OSCURATO:PERSONA],
occorre sottolineare, da un lato, che, almeno per la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di beni posseduti
per oltre un anno, la detta normativa riguarda soltanto tale categoria di redditi, che si tratti dei contribuenti residenti
o dei contribuenti non residenti.
50
Dall’altro lato, lo Stato in cui è situata la fonte del reddito è in entrambi i casi il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la normativa
controversa riguarda soltanto le plusvalenze derivanti da cessioni di beni posseduti in [OSCURATO:PERSONA].
51
Quanto all’argomento secondo il quale, per quanto riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni posseduti da oltre
un anno, la normativa di cui trattasi è intesa a tener conto della situazione personale del contribuente per la liquidazione
dell’imposta, è sufficiente constatare che tale normativa non presenta alcun elemento in grado di corroborare questa tesi,
in quanto si tratta di una tassazione forfettaria in base ad un’aliquota che era legata unicamente alla qualità di residente
o di non residente del contribuente.
52
Questa tesi non può essere confortata neppure mediante un’applicazione per analogia della citata sentenza Gerritse, richiamata
dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, non è stato dimostrato e nemmeno affermato che la normativa in esame nel presente ricorso, a
differenza di quella controversa in tale sentenza, perseguiva, tramite il trattamento fiscale vantaggioso accordato ai residenti,
una finalità sociale. Ne consegue che, diversamente da quanto la Corte ha deciso al punto 48 di detta sentenza, nel caso di
specie non si può considerare legittimo il fatto di riservare la concessione di tale trattamento vantaggioso alle persone
che hanno percepito la parte essenziale delle loro risorse imponibili nello Stato d’imposizione, vale a dire, in linea generale,
ai residenti.
53
Quanto alle CDI fatte valere dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare, innanzitutto, che tale Stato membro non ha riferito di
alcuna CDI stipulata con Stati parti contraenti dell’accordo SEE. Inoltre, come riconosciuto da tale Stato membro stesso,
non è stata stipulata una CDI con tutti gli altri Stati membri. Infine, è pacifico che le CDI esistenti neutralizzano solo
in parte l’onere fiscale assolto in [OSCURATO:PERSONA] dai non residenti.
54
Risulta peraltro dalla giurisprudenza della Corte che l’esistenza di una CDI non esclude che il reddito che un contribuente
percepisce in uno Stato senza risiedervi e che è assoggettato ad imposta esclusivamente in tale Stato sia però preso in considerazione
dallo Stato di residenza per calcolare l’importo dell’imposta sul restante reddito di detto contribuente al fine, in particolare,
di applicare la regola della progressività dell’imposta. Non si può quindi validamente sostenere che il fatto di essere non
residente consente di sottrarsi all’applicazione di tale regola. Di conseguenza, in una simile fattispecie, la situazione
delle due categorie di contribuenti rispetto a detta regola è paragonabile (v., in tal senso, sentenza Asscher, cit., punti 47
e 48).
55
Date queste circostanze, occorre concludere che, per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione
di beni posseduti da oltre un anno, la normativa controversa non si riferisce a situazioni distinte, ai sensi dell’art. 58,
n. 1, CE, in base al luogo di residenza dei contribuenti (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33).
56
La stessa conclusione s’impone anche per quel che riguarda la tassazione delle plusvalenze realizzate dopo un anno o più.
57
Infatti, da un lato, le considerazioni svolte ai punti 50 e 52‑54 della presente sentenza sono pertinenti anche per tale tassazione.
58
Dall’altro, sebbene non si possa escludere che la tassazione in base ad un regime progressivo è idonea a tener conto della
capacità contributiva dei contribuenti, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto alcun elemento di prova in grado di dimostrare che,
nel caso di specie, si terrebbe effettivamente conto della situazione personale dei contribuenti residenti nell’ambito della
tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni posseduti da un anno o meno di un anno.
59
Ne consegue che, a prescindere dal fatto che si tratti di plusvalenze realizzate nel breve o nel lungo periodo, la tesi di
tale Stato membro secondo la quale, relativamente all’imposta di cui trattasi, i residenti e i non residenti non sono in una
situazione oggettivamente paragonabile non è fondata e dunque non può essere accolta.
60
Resta tuttavia ancora da esaminare se, come sostiene in subordine il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la disparità di trattamento esistente
tra queste due categorie di contribuenti possa essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, quale la
necessità di salvaguardare la coerenza del sistema tributario.
61
Al riguardo, occorre rammentare che risulta dalla giurisprudenza della Corte che un obiettivo del genere può giustificare
una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Tuttavia, perché un argomento fondato su
tale giustificazione sia efficace, occorre che sussista un nesso diretto tra il beneficio fiscale di cui trattasi e la compensazione
di tale beneficio tramite un prelievo fiscale determinato (sentenza 7 settembre 2004, causa C‑319/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7477,
punto 42).
62
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la normativa controversa avrebbe lo scopo di evitare di penalizzare i residenti nell’ambito della
tassazione delle plusvalenze, in conseguenza dell’applicazione di un regime progressivo. Per quanto riguarda la tassazione
delle plusvalenze che derivano dalla cessione di beni posseduti per più di un anno, esisterebbe un nesso diretto, per i residenti,
tra il beneficio tributario derivante dalla tassazione di tali plusvalenze con un’aliquota forfettaria del 15% ed il regime
impositivo progressivo applicabile all’integralità dei loro redditi. Per quanto riguarda le plusvalenze realizzate in un anno
o meno di un anno, il vantaggio di non essere assoggettate ad un’aliquota forfettaria del 35% sarebbe compensato dal fatto
che i residenti sono assoggettati ad un’imposta sull’integralità dei redditi secondo un regime progressivo.
63
Per quanto riguarda la prima di tali fattispecie, va rilevato che i redditi cui si applica l’aliquota forfettaria del 15%
non sono assoggettati all’imposta sul reddito secondo un regime progressivo. Pertanto non si può validamente affermare che
la concessione ai residenti del beneficio tributario controverso, ossia la tassazione di detti redditi con un’aliquota forfettaria
del 15%, sia compensato dall’applicazione di un regime progressivo per la tassazione dei redditi.
64
Per quanto riguarda la seconda fattispecie, il vantaggio, per il contribuente residente, di non essere assoggettato ad un’aliquota
forfettaria del 35% è, in linea di principio, certamente compensato dallo svantaggio di vedersi le plusvalenze di cui trattasi
sommate ai suoi redditi globali e quindi assoggettate ad un’imposta secondo un regime progressivo. Tuttavia non è escluso
che, sebbene tassate in questo modo, le plusvalenze realizzate dai residenti lo siano in maniera meno gravosa di quelle realizzate
dai non residenti.
65
Alla luce di tali considerazioni, occorre giungere alla conclusione che non esiste un nesso diretto tra i benefici concessi
ai contribuenti residenti e una compensazione derivante da un prelievo fiscale determinato.
66
Di conseguenza, occorre respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la restrizione derivante dalla normativa controversa
sarebbe giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del sistema tributario nazionale.
67
Poiché quanto stipulato all’art. 40 dell’accordo SEE ha stessa portata giuridica di quella delle disposizioni, sostanzialmente
identiche, dell’art. 56 CE (v. sentenza 11 giugno 2009, causa C‑521/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 33), le considerazioni che precedono si possono trasporre mutatis mutandis a detto art. 40.
68
Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere considerato fondato.
69
Ciò premesso, occorre dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avendo differenziato, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento delle
plusvalenze realizzate in [OSCURATO:PERSONA] a seconda che fossero ottenute da residenti o da non residenti, è venuto meno agli obblighi
che ad esso incombono in forza dell’art. 56 CE e dell’art. 40 dell’accordo SEE.
Sulle spese
70
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avendo differenziato, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento delle plusvalenze realizzate in [OSCURATO:PERSONA]
a seconda che fossero ottenute da residenti o da non residenti, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza
dell’art. 56 CE e dell’art. 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: lo spagnolo.