CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2001
Cassazione n. 32452/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; n. 13504/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata è manifestamente infondato. La Corte d'Appello, infatti, individua puntualmente i criteri alla luce dei quali ha ritenuto di confermare il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata (v. pag. 3), con un ragionamento che è esente da censure alla luce del divieto di prevalenza di cui al combinato disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen. in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il