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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07632/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02P7464 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40761/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02P7464) è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in merito all'accertamento di responsabilità ritenendo la sussistenza dei presupposti dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo motivo il vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e per l'eccessività della pena; Rilevato che il primo motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato con motivazione dettagliata e scrupolosa che l'imputato disponeva di cocaina pari a 229 dosi, di materiale da confezionamento, della somma di euro 6.500, di appunti e conteggi e di telecamere, e che quindi ricorrevano le condizioni per l'esercizio professionale dello spaccio di cocaina; Rilevato che il secondo motivo è del pari inconsistente, perché la Corte territoriale ha ricordato i numerosi precedenti penali, per furto, rapina, reati in materia di stupefacenti, ricettazione ed evasione, donde la negativa personalità del prevenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02P7464 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40761/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02P7464) è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in merito all'accertamento di responsabilità ritenendo la sussistenza dei presupposti dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo motivo il vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e per l'eccessività della pena; Rilevato che il primo motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato con motivazione dettagliata e scrupolosa che l'imputato disponeva di cocaina pari a 229 dosi, di materiale da confezionamento, della somma di euro 6.500, di appunti e conteggi e di telecamere, e che quindi ricorrevano le condizioni per l'esercizio professionale dello spaccio di cocaina; Rilevato che il secondo motivo è del pari inconsistente, perché la Corte territoriale ha ricordato i numerosi precedenti penali, per furto, rapina, reati in materia di stupefacenti, ricettazione ed evasione, donde la negativa personalità del prevenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07632/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris