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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 06616/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trii).

Libertà di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'annullamento senza rinvio con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per tutti, il rigetto nel resto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità nel resto per [OSCURATO:PERSONA]. uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 4 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Torino ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torino il 28 aprile 2021 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] n. 1963, [OSCURATO:PERSONA] n. 1966 e [OSCURATO:PERSONA] n. 1972 in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonché vari episodi di traffico di stupefacenti aventi ad oggetto cocaina per rilevanti quantità, risultando sequestrate partite sino a 45 kg circa di sostanza.

Tale associazione aveva quali capi e promotori i quattro fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originari di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA].

L'attività di costoro emergeva nel contesto di indagini relative ad un gruppo di "ndrangheta" operante in zona di Torino.

I fatti in contestazione, collocati nel periodo dal 2018 al 2020, risultano anche connessi ad attività criminali all'estero, come emerso in particolare da indagini della polizia tedesca in quanto i componenti della famiglia Giorgi operavano anche in Germania.

Le prove sono state raccolte soprattutto con operazioni di intercettazione ambientale, in particolare presso la abitazione in cui [OSCURATO:PERSONA] 72 era agli arresti domiciliari in Alghero; sono state altresì svolte intercettazioni telefoniche con esito sostanzialmente negativo per l'uso di sistemi di criptazione.

Nel corso delle indagini si procedeva a sequestri di droga ed arresti, mentre per altre vicende criminali, pur se emersE dalle intercettazioni, non si è proceduto per non dìsvelare le indagini.

L'episodio più rilevante risulta il sequestro in data 27 novembre 2018 di un carico di 45 kg di cocaina giunto in Civitavecchia con un autoarticolato imbarcato su di un traghetto dalla Spagna; sono state altresì acquisite le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno riferito in termini generali delle attività facenti capo alla famiglia Giorgi e della loro collocazione nel contesto della ndrangheta.

Con riferimento al tema della competenza territoriale della autorità giudiziaria di Torino, dedotto dalla difesa e riproposto con i ricorsi, il Tribunale osservava: - Il reato più grave in contestazione è quello del capo 12 (artt. 73 comma 1, 80 comma 2 d.p.r. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen. commesso in Civitavecchia) ma prevale la competenza per territorio determinata da connessione ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel cui ambito rientra il reato associativo in contestazione. - con riferimento al reato associativo si deve applicare la regola per la quale la competenza per territorio va radicata non nel luogo in cui si colloca la pattuizione bensì nel luogo in cui si è manifestata e realizzata l'operatività della associazione criminale, intesa come base di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose del gruppo.

Nel caso di specie, però, la operatività si è manifestata in più luoghi non tutti individuabili: è da escludere che la residenza in Calabria di parte degli affiliati fosse sufficiente a dimostrare lo svolgimento in loco di attività e, del resto, i sodali si sono incontrati in altri luoghi, soprattutto Alghero, ove era agli arresti domiciliari [OSCURATO:PERSONA], e Piemonte.

Con riferimento a tale regione, poi, era significativo che ivi risiedevano vari componenti della famiglia Giorgi nonché vi fossero luoghi di stoccaggio dello stupefacente.

Le attività rilevanti del gruppo erano anche svolte nel corso di viaggi in Germania, [OSCURATO:PERSONA] e Spagna.

In risposta a osservazioni specifiche, rilevava come la frequenza degli incontri in Alghero non significava che in tale luogo vi fosse svolgimento delle attività di programmazione, ideazione e direzione della attività.

In definitiva, quindi, il Tribunale riteneva che non fosse possibile individuare il logo di emersione dell'attività associativa dovendosi fare riferimento al criterio dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. in quanto gli ultimi fatti in contestazione erano stati commessi nel settembre 2020 in Rivalta di Torino, rappresentando una manifestazione della attività del gruppo criminale.

In ogni caso, essendo esclusa la possibilità del ricorso al criterio del comma 2 dell'art. 9 per la molteplicità degli indagati, l'ultimo criterio risolutore, previsto dal comma 3 dell'art. 9, in ogni caso comporta la competenza della autorità giudiziaria di Torino.

Quanto alle questioni in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni, il Tribunale considerava infondate le questioni relative alle condizioni di emissione dei decreti di urgenza del pubblico ministero trattandosi peraltro di provvedimenti, se del caso, sanati dalla emissione del decreto del giudice La aggravante della agevolazione della 'ndrangheta è stata poi fondata essenzialmente sulla affiliazione a tala associazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come emergente da dichiarazioni di un collaboratore di giustizia nonché dai rapporti intrattenuti da altri componenti.

In definitiva, secondo il Tribunale dal materiale indiziario emerge un gruppo associativo con le caratteristiche dell'articolo 416-bis cod. pen. inserito nell'ambito della 'ndrangheta e delle relative lotte territoriali.

Inoltre, riscontrava la consapevolezza di tutti gli affiliati della finalità dell'attività associativa a favorire la compagine mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] n. 1963, [OSCURATO:PERSONA] n. 1966 e [OSCURATO:PERSONA] n. 1972 hanno proposto ricorso a mezzo dei rispettivi difensori: [OSCURATO:PERSONA] 1963 Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo: vizio di motivazione.

Rileva che non si è motivato sulla non credibilità dei collaboratori di giustizia e sulla impossibilità di ricollegare le loro dichiarazioni a vicende successive all'inizio della loro collaborazione.

Manca quindi una motivazione su un profilo essenziale della misura cautelare.

Non è sufficiente riportarsi alle intercettazioni.

Considera come, una volta esclusa la utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, la gravità indiziaria non possa fondare solo sulle intercettazioni.

Non vi è integrazione reciproca fra le prove.

Secondo motivo: vizio di motivazione quanto all'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen.

Contesta la utilizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Panarinfo che riferisce di vicende da lui non percepite e successive alla sua collaborazione.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto sussistere la aggravante anche con riferimento alla agevolazione di una associazione mafiosa che non esiste.

Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla competenza territoriale. rileva che, non essendo possibile applicare il criterio di competenza fondato sul luogo di commissione del reato rilevante ex art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., si doveva fare riferimento al luogo di commissione dei reati fine, applicando le regole dell'art. 16.

Peraltro, lo stesso Tribunale valorizza quale condotta significativa le ultime cessioni effettuate in Rivalta di Torino nel settembre 2020 lì dove, con lo stesso criterio, andavano valorizzati i fatti commessi in Civitavecchia di cui al capo

12. Va quindi fatto riferimento al reato più grave commesso in Civitavecchia.

In ogni caso il luogo in cui si è costituita l' associazione è individuabile nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]; ovvero, in via secondaria, tale luogo può essere individuato in Alghero dove si sono tenuti numerosi incontri del gruppo.

Seguono poi altri luoghi in cui sono avvenute altre cessioni.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ruolo di promotore.

La motivazione al riguardo è del tutto assente. terzo motivo: violazione legge e vizio di motivazione per la aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Non sono stati individuati elementi di fatto da cui ricavare con certezza legami del ricorrente contesti natura mafiosa.

Peraltro la cosca di riferimento non è stata individuata in sede giudiziale.

Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla aggravante della associazione armata.[OSCURATO:PERSONA] n. 1972 Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al requisito della urgenza e indispensabilità delle intercettazioni di cui al decreto RIT È erronea la valutazione del Tribunale del riesame quanto ad essere state utilizzate tali intercettazioni al solo fine di individuare l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale utenza era già nota.

Il Tribunale, quindi, così come il giudice che aveva convalidato il decreto del pubblico ministero, non ha giustificato né l'urgenza né la indispensabilità delle attività di captazione, rappresentando la difesa come le medesime esigenze probatorie fossero già soddisfatte da altri provvedimenti di intercettazione.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame intende emendare la motivazione insufficiente del decreto

655. Ripercorre la motivazione del decreto e le valutazioni del Tribunale che risultano del tutto inadeguate.

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Si fa riferimento alla attività del gruppo Giorgi che, in realtà, si interessa solo della attività in tema di stupefacenti e non si individua alcuna connessione con il contesto ndranghetistico; nè la condotta è stata commessa mediante modalità "mafiose".

Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al Rit 655/18.

Analizza la motivazione del Tribunale in riferimento a quanto dedotto sul punto rilevando come sia stato valorizzato un generico interesse investigativo a conoscere le ragioni per cui determinati soggetti si incontravano, qualificando preventivamente le loro condotte come illecite.

Non vi è una corretta motivazione sui sufficienti indizi del reato associativo, essendo stati formulati sospetti con la generica indicazione delle norme sostanziali ritenute violate.

Secondo motivo: violazione di legge nella interpretazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Rileva la confusione del Tribunale nel ritenere che la azione fosse effettivamente finalizzata ad avvantaggiare la associazione mafiosa tenuto conto che comunque si trattava di condotte finalizzate alla attività della associazione finalizzata allo spaccio di droga.

Non vi sono indizi in ordine allo scopo perseguito dal ricorrente di avvantaggiare il gruppo mafioso.

Terzo motivo: violazione di legge in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Non sono stati individuati elementi per ritenere che la disponibilità di armi da parte di taluno degli associati fosse finalizzata ad avvantaggiare l'intero gruppo criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1966: primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta competenza territoriale.

Gli indizi acquisiti non rendevano necessario il ricorso al criterio residuale del terzo comma dell'articolo 9 cod. proc. pen. e, comunque, era possibile utilizzare il criterio dell'articolo

16. Erroneamente, a fronte della conferma che parte della azione si sia svolta in Alghero, il Tribunale valorizza il dato degli spostamenti geografici e l'uso di cellulari criptati nonostante la individuazione della dimora fissa del ricorrente.

Rileva come la valutazione degli indizi potesse consentire la applicazione del criterio del terzo comma dell'art. 8 cod. proc. pen.

Quindi, la competenza appartiene al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la prima manifestazione dell' attività della associazione si sarebbe realizzata in [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, al Tribunale di Cagliari risultando la consumazione del reato in Alghero prima della espansione territoriale dell'attività del gruppo.

In ogni caso, per la impossibilità di individuare il luogo di operatività della associazione, era possibile far ricorso al luogo di commissione dei reati fine, ritenendo più grave quello commesso in Civitavecchia.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ruolo di promotore della associazione di cui al comma 1 dell'art. 74 d.p.r. 309/1990.

Rileva come dalle intercettazioni non risulti alcuna autonomia del ricorrente nella gestione dei fondi della associazione Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 59 e 416-bis.1 c.p.

L'ordinanza non ha indicato l'elemento di prova o chiarito quale sia il ragionamento logico da cui emergerebbe la conoscenza del ricorrente dell'esistenza dell'associazione mafiosa nonché la volontà di volerla agevolare.

Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Il Tribunale valorizza precedenti penali risalenti.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati limitatamente ai motivi relativi alla aggravante di cui all'art. 416.bisl cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1963 Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo è inammissibile.

Non vi sono errori della motivazione in punto di utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in quanto l'ordinanza considera chiaramente la diversità dei periodi cui si riferiscono le dichiarazioni utilizzate rispetto all'arco temporale in cui si sono svolti i fatti per í quali si procede; la doglianza del ricorso sul punto, quindi, è del tutto generica non considerando il contenuto dell'ordinanza.

Infondata è, poi, la generale doglianza della carenza di risposta agli argomenti proposti dalla difesa in quanto la motivazione al riguardo è diffusa ed evidentemente priva di manifesti errori logici che, del resto, il ricorso non segnala, limitandosi a doglianze generiche.

Per resto il motivo, procedendo senza una specifica critica motivata del contenuto dell'ordinanza impugnata, sostanzialmente contesta la adeguatezza del materiale probatorio finendo per invocare una nuova e diversa valutazione in fatto, non consentita in questa sede di legittimità.

Il motivo, quindi, non risponde ai requisiti minimi di specificità di cui all'articolo 581 cod. proc. pen. e, comunque, si pone al di fuori dell'ambito dell'articolo 606 cod. proc. pen.

Il secondo motivo, relativo all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è fondato come verrà chiarito nella risposta cumulativa per tutte le analoghe questioni poste dai vari ricorsi.

Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, in tema di competenza per territorio, è inammissibile.

Il Tribunale del riesame, sulla scorta dei presupposti in fatto esposti nell' ordinanza, ha correttamente applicato la regola di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. come risulta dalla sintesi fatta sopra.

Al riguardo, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui ritiene che, per ragioni che neanche esplicita, laddove non sia possibile applicare il criterio dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. per il reato più grave (o, come nel caso in esame, di cui all'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) non possa farsi ricorso al comma 3 del medesimo articolo dovendosi, quindi, fondare la competenza sulla scorta del reato successivamente più grave.

Si tratta, difatti, di una affermazione palesemente contraria al testo della disposizione del predetto comma 3, e alla pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità.

Inoltre, il motivo si pone al di fuori dei motivi ammessi nel giudizio di legittimità nella parte in cui, contestando le valutazioni di merito del Tribunale, intende proporre una diversa ricostruzione dei fatti sui quali basare la competenza.

Il secondo motivo, che ritiene la carenza di motivazione in punto di attribuzione del ruolo di promotore, è infondato in quanto tale tema è espressamente affrontato nella ordinanza impugnata da pagina 69 in poi, con motivazione diffusa rispetto al quale il ricorso non individua alcuna specifica carenza o significativo errore logico.

Quanto al terzo motivo, relativo all' aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod. pen., si rinvia alla risposta cumulativa per tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] n. 1972 Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] primo e il secondo motivo, relativi al tema della urgenza e indispensabilità delle intercettazioni di cui al decreto 655, è infondato per le varie ragioni già esposte dal Tribunale del riesame.

Il collegio, difatti, innanzitutto ha ritenuto, con argomentazioni non sindacabili in punto di valutazione di merito, la corrispondenza della motivazione sulla urgenza e indispensabilità delle intercettazioni alle condizioni di fatto in cui si svolgevano le indagini.

Inoltre, ha comunque dato atto di come non ci sia significativo impatto di una possibile carenza dei presupposti dell'adozione del decreto di intercettazioni urgenti del P.m. rispetto al materiale probatorio effettivamente utilizzato, consistente nelle legittime intercettazioni effettuate successivamente all'intervento del provvedimento di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

Quanto al terzo motivo, relativo alla aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., si risponde nella parte finale del provvedimento.

Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo è infondato per ragioni analoghe a quelle del primo e secondo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Per il secondo motivo si rinvia alla parte finale del provvedimento.

Il terzo motivo, che contesta la applicazione della aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infondato.

L' ordinanza impugnata presenta una motivazione ampia e logica sulle ragioni di attribuzione a tutta l'associazione della disponibilità di armi accertata a carico di taluno degli associati; il ricorso, pur formalmente denunciando una violazione di legge, in realtà sostiene una diversa ricostruzione del merito per escludere tale finalizzazione della disponibilità di armi in favore della associazione, richiedendo l'esercizio di poteri che non spettano al giudice di legittimità.

Peraltro, non vi è neanche uno specifico interesse alla esclusione di tale aggravante ai fini cautelari non incidendo sulla relativa disciplina, in particolare non modificando i termini di custodia e il trattamento previsto per la misura in applicazione. [OSCURATO:PERSONA] 1966: Il primo motivo, che contesta la ritenuta competenza per territorio, è manifestamente infondato e, comunque, richiede valutazioni di merito.

Valgono gli argomenti svolti per l'analogo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendo anche in questo caso proposta una diversa competenza sulla base di presupposti in fatto diversi da quelli individuati dal Tribunale con motivazione, come già detto, congrua e priva di manifesti errori logici.

Il secondo motivo, con il quale si contesta il ruolo di promotore, è infondato poiché al riguardo la motivazione è certamente adeguata, come già sopra osservato, e l'argomento relativo al ruolo specifico del ricorrente quale sostenuto dalla difesa richiede un apprezzamento di merito del contenuto delle intercettazioni, non compatibile con questa fase di legittimità.

Quanto al terzo motivo in tema di aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., si risponde nella parte finale del provvedimento.

Il quarto motivo è manifestamente infondato perché l'ordinanza presenta una motivazione specifica quanto alle esigenze caultelari e, con riferimento specifico al ricorrente, i precedenti penali non sono stati affatto ritenuti di per sé elemento determinante ai fini della applicazione della misura, non avendo quindi avuto alcun effetto pratico una loro ipotetica erronea valutazione.

Per tutti i ricorrenti sono fondati i motivi riferiti all'applicazione della aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen., alla cui esclusione hanno interesse per gli effetti in tema di presunzione di esigenze cautelari e trattamento penitenziario.

Il Tribunale, in risposta a specifiche contestazioni delle difese, ritiene correttamente contestata la aggravante della commissione le condotte in tema di stupefacenti al fine di agevolare il gruppo mafioso «Giorgi intesi Boviciani».

Al riguardo, è evidente la sostanziale assenza di concrete ragioni per collegare le attività in tema di stupefacenti alle attività del gruppo mafioso.

La pur ampia motivazione è sostanzialmente limitata all'affermazione dell'esistenza del gruppo mafioso costituito in parte dagli stessi indagati della associazione finalizzata al traffico di droga ma è del tutto apodittica nel ricollegare l'attività dell'una all'altra, sostenendo, senza alcun elemento a sostegno, che la attività nell'ambito degli stupefacenti è stata utile per la affermazione del gruppo mafioso in quanto tale «il che appare essere rientrato nella sfera volitiva se non altro dei membri dell'associazione affiliati alla 'ndrangheta».

A ben vedere, quindi, lo stesso Tribunale esclude che vi sia una prova diretta di finalizzazione dell' azione facendo generico riferimento a (taluni) motivi individuali e alla generica utilità della condotta per assumere prestigio nel gruppo criminale, non segnalando alcun profilo di concretezza a sostegno della contestazione.

Ciò comporta l'annullamento senza rinvio in punto di applicazione della aggravante: innanzitutto, vi è alcuna prospettiva, a fronte dell'ampia disamina degli elementi di fatto disponibili, per una diversa decisione in un eventuale giudizio di rinvio.

Né tale esclusione dell'aggravante impone una rivalutazione di esigenze cautelari e misura necessaria, non essendo stata considerata dal Tribunale determinante a tale fine.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del gip del Tribunale di Torino del 28 aprile 2021 limi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trii). Libertà di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'annullamento senza rinvio con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per tutti, il rigetto nel resto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità nel resto per [OSCURATO:PERSONA]. uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 4 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Torino ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torino il 28 aprile 2021 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] n. 1963, [OSCURATO:PERSONA] n. 1966 e [OSCURATO:PERSONA] n. 1972 in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonché vari episodi di traffico di stupefacenti aventi ad oggetto cocaina per rilevanti quantità, risultando sequestrate partite sino a 45 kg circa di sostanza. Tale associazione aveva quali capi e promotori i quattro fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originari di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. L'attività di costoro emergeva nel contesto di indagini relative ad un gruppo di "ndrangheta" operante in zona di Torino. I fatti in contestazione, collocati nel periodo dal 2018 al 2020, risultano anche connessi ad attività criminali all'estero, come emerso in particolare da indagini della polizia tedesca in quanto i componenti della famiglia Giorgi operavano anche in Germania. Le prove sono state raccolte soprattutto con operazioni di intercettazione ambientale, in particolare presso la abitazione in cui [OSCURATO:PERSONA] 72 era agli arresti domiciliari in Alghero; sono state altresì svolte intercettazioni telefoniche con esito sostanzialmente negativo per l'uso di sistemi di criptazione. Nel corso delle indagini si procedeva a sequestri di droga ed arresti, mentre per altre vicende criminali, pur se emersE dalle intercettazioni, non si è proceduto per non dìsvelare le indagini. L'episodio più rilevante risulta il sequestro in data 27 novembre 2018 di un carico di 45 kg di cocaina giunto in Civitavecchia con un autoarticolato imbarcato su di un traghetto dalla Spagna; sono state altresì acquisite le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno riferito in termini generali delle attività facenti capo alla famiglia Giorgi e della loro collocazione nel contesto della ndrangheta. Con riferimento al tema della competenza territoriale della autorità giudiziaria di Torino, dedotto dalla difesa e riproposto con i ricorsi, il Tribunale osservava: - Il reato più grave in contestazione è quello del capo 12 (artt. 73 comma 1, 80 comma 2 d.p.r. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen. commesso in Civitavecchia) ma prevale la competenza per territorio determinata da connessione ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel cui ambito rientra il reato associativo in contestazione. - con riferimento al reato associativo si deve applicare la regola per la quale la competenza per territorio va radicata non nel luogo in cui si colloca la pattuizione bensì nel luogo in cui si è manifestata e realizzata l'operatività della associazione criminale, intesa come base di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose del gruppo. Nel caso di specie, però, la operatività si è manifestata in più luoghi non tutti individuabili: è da escludere che la residenza in Calabria di parte degli affiliati fosse sufficiente a dimostrare lo svolgimento in loco di attività e, del resto, i sodali si sono incontrati in altri luoghi, soprattutto Alghero, ove era agli arresti domiciliari [OSCURATO:PERSONA], e Piemonte. Con riferimento a tale regione, poi, era significativo che ivi risiedevano vari componenti della famiglia Giorgi nonché vi fossero luoghi di stoccaggio dello stupefacente. Le attività rilevanti del gruppo erano anche svolte nel corso di viaggi in Germania, [OSCURATO:PERSONA] e Spagna. In risposta a osservazioni specifiche, rilevava come la frequenza degli incontri in Alghero non significava che in tale luogo vi fosse svolgimento delle attività di programmazione, ideazione e direzione della attività. In definitiva, quindi, il Tribunale riteneva che non fosse possibile individuare il logo di emersione dell'attività associativa dovendosi fare riferimento al criterio dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. in quanto gli ultimi fatti in contestazione erano stati commessi nel settembre 2020 in Rivalta di Torino, rappresentando una manifestazione della attività del gruppo criminale. In ogni caso, essendo esclusa la possibilità del ricorso al criterio del comma 2 dell'art. 9 per la molteplicità degli indagati, l'ultimo criterio risolutore, previsto dal comma 3 dell'art. 9, in ogni caso comporta la competenza della autorità giudiziaria di Torino. Quanto alle questioni in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni, il Tribunale considerava infondate le questioni relative alle condizioni di emissione dei decreti di urgenza del pubblico ministero trattandosi peraltro di provvedimenti, se del caso, sanati dalla emissione del decreto del giudice La aggravante della agevolazione della 'ndrangheta è stata poi fondata essenzialmente sulla affiliazione a tala associazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come emergente da dichiarazioni di un collaboratore di giustizia nonché dai rapporti intrattenuti da altri componenti. In definitiva, secondo il Tribunale dal materiale indiziario emerge un gruppo associativo con le caratteristiche dell'articolo 416-bis cod. pen. inserito nell'ambito della 'ndrangheta e delle relative lotte territoriali. Inoltre, riscontrava la consapevolezza di tutti gli affiliati della finalità dell'attività associativa a favorire la compagine mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] n. 1963, [OSCURATO:PERSONA] n. 1966 e [OSCURATO:PERSONA] n. 1972 hanno proposto ricorso a mezzo dei rispettivi difensori: [OSCURATO:PERSONA] 1963 Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo: vizio di motivazione. Rileva che non si è motivato sulla non credibilità dei collaboratori di giustizia e sulla impossibilità di ricollegare le loro dichiarazioni a vicende successive all'inizio della loro collaborazione. Manca quindi una motivazione su un profilo essenziale della misura cautelare. Non è sufficiente riportarsi alle intercettazioni. Considera come, una volta esclusa la utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, la gravità indiziaria non possa fondare solo sulle intercettazioni. Non vi è integrazione reciproca fra le prove. Secondo motivo: vizio di motivazione quanto all'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. Contesta la utilizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Panarinfo che riferisce di vicende da lui non percepite e successive alla sua collaborazione. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto sussistere la aggravante anche con riferimento alla agevolazione di una associazione mafiosa che non esiste. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla competenza territoriale. rileva che, non essendo possibile applicare il criterio di competenza fondato sul luogo di commissione del reato rilevante ex art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., si doveva fare riferimento al luogo di commissione dei reati fine, applicando le regole dell'art. 16. Peraltro, lo stesso Tribunale valorizza quale condotta significativa le ultime cessioni effettuate in Rivalta di Torino nel settembre 2020 lì dove, con lo stesso criterio, andavano valorizzati i fatti commessi in Civitavecchia di cui al capo 12. Va quindi fatto riferimento al reato più grave commesso in Civitavecchia. In ogni caso il luogo in cui si è costituita l' associazione è individuabile nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]; ovvero, in via secondaria, tale luogo può essere individuato in Alghero dove si sono tenuti numerosi incontri del gruppo. Seguono poi altri luoghi in cui sono avvenute altre cessioni. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ruolo di promotore. La motivazione al riguardo è del tutto assente. terzo motivo: violazione legge e vizio di motivazione per la aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Non sono stati individuati elementi di fatto da cui ricavare con certezza legami del ricorrente contesti natura mafiosa. Peraltro la cosca di riferimento non è stata individuata in sede giudiziale. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla aggravante della associazione armata.[OSCURATO:PERSONA] n. 1972 Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al requisito della urgenza e indispensabilità delle intercettazioni di cui al decreto RIT È erronea la valutazione del Tribunale del riesame quanto ad essere state utilizzate tali intercettazioni al solo fine di individuare l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale utenza era già nota. Il Tribunale, quindi, così come il giudice che aveva convalidato il decreto del pubblico ministero, non ha giustificato né l'urgenza né la indispensabilità delle attività di captazione, rappresentando la difesa come le medesime esigenze probatorie fossero già soddisfatte da altri provvedimenti di intercettazione. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame intende emendare la motivazione insufficiente del decreto 655. Ripercorre la motivazione del decreto e le valutazioni del Tribunale che risultano del tutto inadeguate. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Si fa riferimento alla attività del gruppo Giorgi che, in realtà, si interessa solo della attività in tema di stupefacenti e non si individua alcuna connessione con il contesto ndranghetistico; nè la condotta è stata commessa mediante modalità "mafiose". Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al Rit 655/18. Analizza la motivazione del Tribunale in riferimento a quanto dedotto sul punto rilevando come sia stato valorizzato un generico interesse investigativo a conoscere le ragioni per cui determinati soggetti si incontravano, qualificando preventivamente le loro condotte come illecite. Non vi è una corretta motivazione sui sufficienti indizi del reato associativo, essendo stati formulati sospetti con la generica indicazione delle norme sostanziali ritenute violate. Secondo motivo: violazione di legge nella interpretazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Rileva la confusione del Tribunale nel ritenere che la azione fosse effettivamente finalizzata ad avvantaggiare la associazione mafiosa tenuto conto che comunque si trattava di condotte finalizzate alla attività della associazione finalizzata allo spaccio di droga. Non vi sono indizi in ordine allo scopo perseguito dal ricorrente di avvantaggiare il gruppo mafioso. Terzo motivo: violazione di legge in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Non sono stati individuati elementi per ritenere che la disponibilità di armi da parte di taluno degli associati fosse finalizzata ad avvantaggiare l'intero gruppo criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1966: primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta competenza territoriale. Gli indizi acquisiti non rendevano necessario il ricorso al criterio residuale del terzo comma dell'articolo 9 cod. proc. pen. e, comunque, era possibile utilizzare il criterio dell'articolo 16. Erroneamente, a fronte della conferma che parte della azione si sia svolta in Alghero, il Tribunale valorizza il dato degli spostamenti geografici e l'uso di cellulari criptati nonostante la individuazione della dimora fissa del ricorrente. Rileva come la valutazione degli indizi potesse consentire la applicazione del criterio del terzo comma dell'art. 8 cod. proc. pen. Quindi, la competenza appartiene al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la prima manifestazione dell' attività della associazione si sarebbe realizzata in [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, al Tribunale di Cagliari risultando la consumazione del reato in Alghero prima della espansione territoriale dell'attività del gruppo. In ogni caso, per la impossibilità di individuare il luogo di operatività della associazione, era possibile far ricorso al luogo di commissione dei reati fine, ritenendo più grave quello commesso in Civitavecchia. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ruolo di promotore della associazione di cui al comma 1 dell'art. 74 d.p.r. 309/1990. Rileva come dalle intercettazioni non risulti alcuna autonomia del ricorrente nella gestione dei fondi della associazione Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 59 e 416-bis.1 c.p. L'ordinanza non ha indicato l'elemento di prova o chiarito quale sia il ragionamento logico da cui emergerebbe la conoscenza del ricorrente dell'esistenza dell'associazione mafiosa nonché la volontà di volerla agevolare. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale valorizza precedenti penali risalenti.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati limitatamente ai motivi relativi alla aggravante di cui all'art. 416.bisl cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1963 Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è inammissibile. Non vi sono errori della motivazione in punto di utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in quanto l'ordinanza considera chiaramente la diversità dei periodi cui si riferiscono le dichiarazioni utilizzate rispetto all'arco temporale in cui si sono svolti i fatti per í quali si procede; la doglianza del ricorso sul punto, quindi, è del tutto generica non considerando il contenuto dell'ordinanza. Infondata è, poi, la generale doglianza della carenza di risposta agli argomenti proposti dalla difesa in quanto la motivazione al riguardo è diffusa ed evidentemente priva di manifesti errori logici che, del resto, il ricorso non segnala, limitandosi a doglianze generiche. Per resto il motivo, procedendo senza una specifica critica motivata del contenuto dell'ordinanza impugnata, sostanzialmente contesta la adeguatezza del materiale probatorio finendo per invocare una nuova e diversa valutazione in fatto, non consentita in questa sede di legittimità. Il motivo, quindi, non risponde ai requisiti minimi di specificità di cui all'articolo 581 cod. proc. pen. e, comunque, si pone al di fuori dell'ambito dell'articolo 606 cod. proc. pen. Il secondo motivo, relativo all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è fondato come verrà chiarito nella risposta cumulativa per tutte le analoghe questioni poste dai vari ricorsi. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, in tema di competenza per territorio, è inammissibile. Il Tribunale del riesame, sulla scorta dei presupposti in fatto esposti nell' ordinanza, ha correttamente applicato la regola di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. come risulta dalla sintesi fatta sopra. Al riguardo, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui ritiene che, per ragioni che neanche esplicita, laddove non sia possibile applicare il criterio dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. per il reato più grave (o, come nel caso in esame, di cui all'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) non possa farsi ricorso al comma 3 del medesimo articolo dovendosi, quindi, fondare la competenza sulla scorta del reato successivamente più grave. Si tratta, difatti, di una affermazione palesemente contraria al testo della disposizione del predetto comma 3, e alla pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Inoltre, il motivo si pone al di fuori dei motivi ammessi nel giudizio di legittimità nella parte in cui, contestando le valutazioni di merito del Tribunale, intende proporre una diversa ricostruzione dei fatti sui quali basare la competenza. Il secondo motivo, che ritiene la carenza di motivazione in punto di attribuzione del ruolo di promotore, è infondato in quanto tale tema è espressamente affrontato nella ordinanza impugnata da pagina 69 in poi, con motivazione diffusa rispetto al quale il ricorso non individua alcuna specifica carenza o significativo errore logico. Quanto al terzo motivo, relativo all' aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod. pen., si rinvia alla risposta cumulativa per tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] n. 1972 Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] primo e il secondo motivo, relativi al tema della urgenza e indispensabilità delle intercettazioni di cui al decreto 655, è infondato per le varie ragioni già esposte dal Tribunale del riesame. Il collegio, difatti, innanzitutto ha ritenuto, con argomentazioni non sindacabili in punto di valutazione di merito, la corrispondenza della motivazione sulla urgenza e indispensabilità delle intercettazioni alle condizioni di fatto in cui si svolgevano le indagini. Inoltre, ha comunque dato atto di come non ci sia significativo impatto di una possibile carenza dei presupposti dell'adozione del decreto di intercettazioni urgenti del P.m. rispetto al materiale probatorio effettivamente utilizzato, consistente nelle legittime intercettazioni effettuate successivamente all'intervento del provvedimento di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. Quanto al terzo motivo, relativo alla aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., si risponde nella parte finale del provvedimento. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo è infondato per ragioni analoghe a quelle del primo e secondo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Per il secondo motivo si rinvia alla parte finale del provvedimento. Il terzo motivo, che contesta la applicazione della aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infondato. L' ordinanza impugnata presenta una motivazione ampia e logica sulle ragioni di attribuzione a tutta l'associazione della disponibilità di armi accertata a carico di taluno degli associati; il ricorso, pur formalmente denunciando una violazione di legge, in realtà sostiene una diversa ricostruzione del merito per escludere tale finalizzazione della disponibilità di armi in favore della associazione, richiedendo l'esercizio di poteri che non spettano al giudice di legittimità. Peraltro, non vi è neanche uno specifico interesse alla esclusione di tale aggravante ai fini cautelari non incidendo sulla relativa disciplina, in particolare non modificando i termini di custodia e il trattamento previsto per la misura in applicazione. [OSCURATO:PERSONA] 1966: Il primo motivo, che contesta la ritenuta competenza per territorio, è manifestamente infondato e, comunque, richiede valutazioni di merito. Valgono gli argomenti svolti per l'analogo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendo anche in questo caso proposta una diversa competenza sulla base di presupposti in fatto diversi da quelli individuati dal Tribunale con motivazione, come già detto, congrua e priva di manifesti errori logici. Il secondo motivo, con il quale si contesta il ruolo di promotore, è infondato poiché al riguardo la motivazione è certamente adeguata, come già sopra osservato, e l'argomento relativo al ruolo specifico del ricorrente quale sostenuto dalla difesa richiede un apprezzamento di merito del contenuto delle intercettazioni, non compatibile con questa fase di legittimità. Quanto al terzo motivo in tema di aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., si risponde nella parte finale del provvedimento. Il quarto motivo è manifestamente infondato perché l'ordinanza presenta una motivazione specifica quanto alle esigenze caultelari e, con riferimento specifico al ricorrente, i precedenti penali non sono stati affatto ritenuti di per sé elemento determinante ai fini della applicazione della misura, non avendo quindi avuto alcun effetto pratico una loro ipotetica erronea valutazione. Per tutti i ricorrenti sono fondati i motivi riferiti all'applicazione della aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen., alla cui esclusione hanno interesse per gli effetti in tema di presunzione di esigenze cautelari e trattamento penitenziario. Il Tribunale, in risposta a specifiche contestazioni delle difese, ritiene correttamente contestata la aggravante della commissione le condotte in tema di stupefacenti al fine di agevolare il gruppo mafioso «Giorgi intesi Boviciani». Al riguardo, è evidente la sostanziale assenza di concrete ragioni per collegare le attività in tema di stupefacenti alle attività del gruppo mafioso. La pur ampia motivazione è sostanzialmente limitata all'affermazione dell'esistenza del gruppo mafioso costituito in parte dagli stessi indagati della associazione finalizzata al traffico di droga ma è del tutto apodittica nel ricollegare l'attività dell'una all'altra, sostenendo, senza alcun elemento a sostegno, che la attività nell'ambito degli stupefacenti è stata utile per la affermazione del gruppo mafioso in quanto tale «il che appare essere rientrato nella sfera volitiva se non altro dei membri dell'associazione affiliati alla 'ndrangheta». A ben vedere, quindi, lo stesso Tribunale esclude che vi sia una prova diretta di finalizzazione dell' azione facendo generico riferimento a (taluni) motivi individuali e alla generica utilità della condotta per assumere prestigio nel gruppo criminale, non segnalando alcun profilo di concretezza a sostegno della contestazione. Ciò comporta l'annullamento senza rinvio in punto di applicazione della aggravante: innanzitutto, vi è alcuna prospettiva, a fronte dell'ampia disamina degli elementi di fatto disponibili, per una diversa decisione in un eventuale giudizio di rinvio. Né tale esclusione dell'aggravante impone una rivalutazione di esigenze cautelari e misura necessaria, non essendo stata considerata dal Tribunale determinante a tale fine. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del gip del Tribunale di Torino del 28 aprile 2021 limi
Sentenza Cassazione n. 06616/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris