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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01811/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuati generiche, nonché alla mancata esclusione della recidiva e alla eccessività della pena inflitta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione in cui, quanto alla doglianza relativa all'art. 131-bis cod. pen., si è correttamente rilevato che, secondo la formulazione della norma vigente all'epoca dei fatti, come modificata dal d.l. n. 53 del 2019, il titolo del reato era ostativo alla sua applicazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'l dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuati generiche, nonché alla mancata esclusione della recidiva e alla eccessività della pena inflitta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione in cui, quanto alla doglianza relativa all'art. 131-bis cod. pen., si è correttamente rilevato che, secondo la formulazione della norma vigente all'epoca dei fatti, come modificata dal d.l. n. 53 del 2019, il titolo del reato era ostativo alla sua applicazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2
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