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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07418/2026

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VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 18.6.2025 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati giudicati con undici sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01); Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza riguardante una pluralità di reati commessi nell’arco di venti anni e ha adeguatamente motivato le ragioni per cui, in ragione della distanza cronologica tra i fatti nonché della eterogeneità od occasionalità delle modalità della loro commissione, non sia ravvisabile un medesimo disegno criminoso; Considerato che il ricorso, di contro, avversa in modo generico l’ordinanza impugnata, richiamando a grandi linee la omogeneità tipologica di alcuni gruppi di reati che il giudice dell’esecuzione aveva in ogni caso preso in considerazione, sia pure per disattendere la prospettazione difensiva per il tramite di argomenti con cui il ricorrente comunque non si confronta; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si risolve sostanzialmente nella sollecitazione di una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 18.6.2025 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati giudicati con undici sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01); Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza riguardante una pluralità di reati commessi nell’arco di venti anni e ha adeguatamente motivato le ragioni per cui, in ragione della distanza cronologica tra i fatti nonché della eterogeneità od occasionalità delle modalità della loro commissione, non sia ravvisabile un medesimo disegno criminoso; Considerato che il ricorso, di contro, avversa in modo generico l’ordinanza impugnata, richiamando a grandi linee la omogeneità tipologica di alcuni gruppi di reati che il giudice dell’esecuzione aveva in ogni caso preso in considerazione, sia pure per disattendere la prospettazione difensiva per il tramite di argomenti con cui il ricorrente comunque non si confronta; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si risolve sostanzialmente nella sollecitazione di una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 0
Sentenza Cassazione n. 07418/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris