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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14692/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per i reati di cui agli artt. 4 e 23 L. 110/1975 e 648 cod. pen. alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 5.200,00 di multa; che, con unico motivo di ricorso, Galdiero lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato all'assenza di positivi elementi di valutazione ed alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dal suo status di recidivo infraquinquennale, oltre che alla gravità della condotta, concretatasi nel porto in luogo pubblico di una pistola clandestina e di una lama di coltello e compiuta, perdipiù, in un'area, quale la stazione ferroviaria di Casera, affollata e presidiata dalle forze dell'ordine; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, il quale si è già espresso in ordine all'irrilevanza, ai fini della concessione del beneficio de quo agitur, dell'assenza di legami con la criminalità organizzata e del non utilizzo dell'attività delittuosa quale normale fonte di reddito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per i reati di cui agli artt. 4 e 23 L. 110/1975 e 648 cod. pen. alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 5.200,00 di multa; che, con unico motivo di ricorso, Galdiero lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato all'assenza di positivi elementi di valutazione ed alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dal suo status di recidivo infraquinquennale, oltre che alla gravità della condotta, concretatasi nel porto in luogo pubblico di una pistola clandestina e di una lama di coltello e compiuta, perdipiù, in un'area, quale la stazione ferroviaria di Casera, affollata e presidiata dalle forze dell'ordine; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, il quale si è già espresso in ordine all'irrilevanza, ai fini della concessione del beneficio de quo agitur, dell'assenza di legami con la criminalità organizzata e del non utilizzo dell'attività delittuosa quale normale fonte di reddito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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