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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38804/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1121/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di anni due di reclusione ed euro 2 mila di multa.

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per l'eccessività della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).

Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dalla gravità del precedente penale a suo carico e dalle modalità del fatto (quantitativo della sostanza).

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle aqimende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1121/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di anni due di reclusione ed euro 2 mila di multa. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per l'eccessività della pena. Il ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dalla gravità del precedente penale a suo carico e dalle modalità del fatto (quantitativo della sostanza). Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle aqimende. Così deciso il 0