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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2021

Cassazione n. 32573/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16470-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 1295 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 989/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2016 R.G.N. 3695/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 16470/16 [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Roma ex art. 1, comma 47, L. n. 92\12, [OSCURATO:PERSONA] esponeva che la [OSCURATO:SOCIETA], di cui era dipendente quale cameriera ai piani, gestiva l'[OSCURATO:PERSONA] ed esternalizzò il servizio di pulizia, appaltandolo alla società SAL s.r.I., con passaggio dei dipendenti che si occupavano dei relativi servizi; in data 27.11.12 presentava ricorso dinanzi al Tribunale di Roma contro la società SAL s.r.I., diretto ad ottenere la nullità del licenziamento per giusta causa intimatole in data 24.9.12; tra la data del deposito del ricorso (27.1.12) e la prima udienza di comparizione delle parti (9.5.13), avveniva il cambio di gestione dalla SAL alla [OSCURATO:SOCIETA], e quest'ultima assumeva, a far data dal 1.1.2013, in adempimento di quanto previsto dal verbale di accordo del 14.2.2013, tutto il personale già dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] alle medesime condizioni; - con istanza depositata il 29.1.13, chiedeva di poter integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], che si costituiva resistendo alla domanda.

Il giudice con ordinanza del 2.5.2013 dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato alla Imbesi il 24.9.12; condannava la [OSCURATO:SOCIETA] alla immediata reintegra della ricorrente nel posto di lavoro.

Avverso tale ordinanza nessuna delle parti proponeva reclamo.

La SAL, in data 7.7.13, licenziava nuovamente la Imbesi per giustificato motivo oggettivo. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso (26.7.13) nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], diretto ad ottenere l'adempimento degli obblighi di reintegrazione come stabiliti nell'accordo con le 00.SS, in virtù del cambio di gestione nell'appalto di servizi, che prevedeva il riassorbimento di tutti i lavoratori presenti al

31.12.12. quindi, anche di quelli illegittimamente licenziati.

Tanto premesso, chiedeva al giudice adito in via principale di: a) accertare e dichiarare che in data 1.1.2013 la [OSCURATO:SOCIETA] era subentrata nel contratto di appalto di servizi con la [OSCURATO:SOCIETA] (espressione della [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:SOCIETA], e che l'accordo sindacale prevedeva il passaggio di tutti i dipendenti in forza al 31.12.12; b) per l'effetto RG 16470/16 dichiarare la [OSCURATO:SOCIETA] Sri, in forza del giudicato contenuto nell'ordinanza che dichiarò l'illegittimità del licenziamento, tenuta ai sensi dell'art. 2909 c.c. a reintegrare la dipendente o a corrisponderle l'indennità risarcitoria; c) in subordine, dichiarare la sussistenza dell'obbligo a contrarre da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto dichiarare costituito ex art. 2932 c.c. il diritto della ricorrente ad essere assunta da [OSCURATO:SOCIETA] dal 1.1.2013 o diversamente dalla notifica avvenuta il 26.3.2013, come cameriera ai piani, VI livello del =l turismo, settore alberghiero, full time; condannare la società, al risarcimento del danno sulla base delle retribuzioni dovute dal gennaio 2013 o dal marzo 2013.

Resisteva la [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, rigettava la domanda.

Il Tribunale, pur evidenziando che dal verbale del 14.2.2013, relativo all'incontro della [OSCURATO:PERSONA] con i sindacati, emergeva che [OSCURATO:SOCIETA] con decorrenza 1.1.2013 si era impegnata ad assumere 'alle stesse condizioni economiche, lavorative e organizzative' tutti i lavoratori dipendenti di SAL, riteneva che la [OSCURATO:SOCIETA]., gestore dell'[OSCURATO:PERSONA], nel 2011 appaltava i servizi di pulizia prima alla società [OSCURATO:SOCIETA] poi, dal 1.1.2013, ad [OSCURATO:SOCIETA]; che trattavasi di due diversi appalti, uno successivo all'altro, con la conseguenza che doveva escludersi un trasferimento di azienda con conseguente successione legale nei contratti di lavoro.

Avverso tale decisione proponeva appello la Imbesi; resisteva la [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza depositata il 2.5.16, la Corte d'appello di Roma dichiarava che in data 1.1.13 la [OSCURATO:SOCIETA] era subentrata nel contratto di appalto con la [OSCURATO:SOCIETA]. (B.Bristol) alla [OSCURATO:SOCIETA]; - dichiarava costituito il rapporto di lavoro tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. a decorrere dal 8.7.13 con mansioni di cameriera ai piani, VI livello del c.c.n.l. turismo settore alberghiero, full time; - condannava la società [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento danni pari alle retribuzioni dovute dall'11.7.13 fino all'effettivo ripristino del rapporto oltre accessori, ed al pagamento delle spese del doppio grado, da distrarsi.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soc. [OSCURATO:SOCIETA], affidato ad unico motivo, cui resiste la Imbesi con controricorso.RG 16470/16 [OSCURATO:PERSONA] La soc. [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt.1362 e 1365 c.c. e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

Lamenta in particolare che la sentenza impugnata aveva applicato le norme del c.c.n.l.

Turismo sul cambio di gestione, a suo dire previste per il solo settore mense aziendali, al diverso settore dei servizi alberghieri.

Il motivo è inammissibile in quanto, posto che una normativa sindacale in materia di cambio appalti è stata applicata ed ha avuto esecuzione nel caso de quo, la società non specifica quale norma del pur invocato c.c.n.l. turismo e\o del settore alberghiero dovrebbe applicarsi (cfr. anzi pag. 7 del ricorso, ove si riporta l'art.97 c.c.n.l. turismo e appalto di servizi, da cui risulta (commi 3 e 5) la salvaguardia dei livelli occupazionali con riferimento ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante).

Per il resto è comunque infondato alla luce della corposa e logica attività interpretativa della Corte di merito anche circa gli accordi sindacali convenuti ed in sostanza eseguiti, come l'accordo 14.2.13: " Premesso che la [OSCURATO:SOCIETA]. - gestione hotel [OSCURATO:PERSONA]- ha terziarizzato nel 2017 i servizi di pulizia, facchinaggio ed allestimento sala conferenze ...

Premesso che la società Cegalin (BB) attraverso la sua consorziata la SAL ha assunto il personale coinvolto e svolto il servizio sino al 31.12.12; premesso che la società Cegalin ha affidato la gestione dei suddetti servizi ad altra sua consorziata, la [OSCURATO:SOCIETA], che ha rilevato il personale in data 1.1.13, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha preso atto di quanto comunicato da Cegalin, ritenendolo conforme agli accordi a suo tempo sottoscritti con verbale del 12.4.2017 e successivi.

Risulta poi dagli atti che la società [OSCURATO:SOCIETA] ha assunto tutti i lavoratori coinvolti nel 'cambio appalto' alle stesse condizioni economiche, normative e organizzative precedentemente godute; che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha avuto obiezioni al cambio di gestione dalla Sal alla [OSCURATO:SOCIETA], entrambe consorziate [OSCURATO:PERSONA], fermo restando l'impegno di quest'ultima ([OSCURATO:SOCIETA]) al rispetto delle pattuizioni di cui sopra.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.RG 16470/16 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 7 aprile 2021 Il Presidente (dr. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16470-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 1295 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 989/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2016 R.G.N. 3695/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 16470/16 [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Roma ex art. 1, comma 47, L. n. 92\12, [OSCURATO:PERSONA] esponeva che la [OSCURATO:SOCIETA], di cui era dipendente quale cameriera ai piani, gestiva l'[OSCURATO:PERSONA] ed esternalizzò il servizio di pulizia, appaltandolo alla società SAL s.r.I., con passaggio dei dipendenti che si occupavano dei relativi servizi; in data 27.11.12 presentava ricorso dinanzi al Tribunale di Roma contro la società SAL s.r.I., diretto ad ottenere la nullità del licenziamento per giusta causa intimatole in data 24.9.12; tra la data del deposito del ricorso (27.1.12) e la prima udienza di comparizione delle parti (9.5.13), avveniva il cambio di gestione dalla SAL alla [OSCURATO:SOCIETA], e quest'ultima assumeva, a far data dal 1.1.2013, in adempimento di quanto previsto dal verbale di accordo del 14.2.2013, tutto il personale già dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] alle medesime condizioni; - con istanza depositata il 29.1.13, chiedeva di poter integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], che si costituiva resistendo alla domanda. Il giudice con ordinanza del 2.5.2013 dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato alla Imbesi il 24.9.12; condannava la [OSCURATO:SOCIETA] alla immediata reintegra della ricorrente nel posto di lavoro. Avverso tale ordinanza nessuna delle parti proponeva reclamo. La SAL, in data 7.7.13, licenziava nuovamente la Imbesi per giustificato motivo oggettivo. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso (26.7.13) nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], diretto ad ottenere l'adempimento degli obblighi di reintegrazione come stabiliti nell'accordo con le 00.SS, in virtù del cambio di gestione nell'appalto di servizi, che prevedeva il riassorbimento di tutti i lavoratori presenti al 31.12.12. quindi, anche di quelli illegittimamente licenziati. Tanto premesso, chiedeva al giudice adito in via principale di: a) accertare e dichiarare che in data 1.1.2013 la [OSCURATO:SOCIETA] era subentrata nel contratto di appalto di servizi con la [OSCURATO:SOCIETA] (espressione della [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:SOCIETA], e che l'accordo sindacale prevedeva il passaggio di tutti i dipendenti in forza al 31.12.12; b) per l'effetto RG 16470/16 dichiarare la [OSCURATO:SOCIETA] Sri, in forza del giudicato contenuto nell'ordinanza che dichiarò l'illegittimità del licenziamento, tenuta ai sensi dell'art. 2909 c.c. a reintegrare la dipendente o a corrisponderle l'indennità risarcitoria; c) in subordine, dichiarare la sussistenza dell'obbligo a contrarre da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto dichiarare costituito ex art. 2932 c.c. il diritto della ricorrente ad essere assunta da [OSCURATO:SOCIETA] dal 1.1.2013 o diversamente dalla notifica avvenuta il 26.3.2013, come cameriera ai piani, VI livello del =l turismo, settore alberghiero, full time; condannare la società, al risarcimento del danno sulla base delle retribuzioni dovute dal gennaio 2013 o dal marzo 2013. Resisteva la [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, rigettava la domanda. Il Tribunale, pur evidenziando che dal verbale del 14.2.2013, relativo all'incontro della [OSCURATO:PERSONA] con i sindacati, emergeva che [OSCURATO:SOCIETA] con decorrenza 1.1.2013 si era impegnata ad assumere 'alle stesse condizioni economiche, lavorative e organizzative' tutti i lavoratori dipendenti di SAL, riteneva che la [OSCURATO:SOCIETA]., gestore dell'[OSCURATO:PERSONA], nel 2011 appaltava i servizi di pulizia prima alla società [OSCURATO:SOCIETA] poi, dal 1.1.2013, ad [OSCURATO:SOCIETA]; che trattavasi di due diversi appalti, uno successivo all'altro, con la conseguenza che doveva escludersi un trasferimento di azienda con conseguente successione legale nei contratti di lavoro. Avverso tale decisione proponeva appello la Imbesi; resisteva la [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza depositata il 2.5.16, la Corte d'appello di Roma dichiarava che in data 1.1.13 la [OSCURATO:SOCIETA] era subentrata nel contratto di appalto con la [OSCURATO:SOCIETA]. (B.Bristol) alla [OSCURATO:SOCIETA]; - dichiarava costituito il rapporto di lavoro tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. a decorrere dal 8.7.13 con mansioni di cameriera ai piani, VI livello del c.c.n.l. turismo settore alberghiero, full time; - condannava la società [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento danni pari alle retribuzioni dovute dall'11.7.13 fino all'effettivo ripristino del rapporto oltre accessori, ed al pagamento delle spese del doppio grado, da distrarsi. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soc. [OSCURATO:SOCIETA], affidato ad unico motivo, cui resiste la Imbesi con controricorso.RG 16470/16 [OSCURATO:PERSONA] La soc. [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt.1362 e 1365 c.c. e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro. Lamenta in particolare che la sentenza impugnata aveva applicato le norme del c.c.n.l. Turismo sul cambio di gestione, a suo dire previste per il solo settore mense aziendali, al diverso settore dei servizi alberghieri. Il motivo è inammissibile in quanto, posto che una normativa sindacale in materia di cambio appalti è stata applicata ed ha avuto esecuzione nel caso de quo, la società non specifica quale norma del pur invocato c.c.n.l. turismo e\o del settore alberghiero dovrebbe applicarsi (cfr. anzi pag. 7 del ricorso, ove si riporta l'art.97 c.c.n.l. turismo e appalto di servizi, da cui risulta (commi 3 e 5) la salvaguardia dei livelli occupazionali con riferimento ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante). Per il resto è comunque infondato alla luce della corposa e logica attività interpretativa della Corte di merito anche circa gli accordi sindacali convenuti ed in sostanza eseguiti, come l'accordo 14.2.13: " Premesso che la [OSCURATO:SOCIETA]. - gestione hotel [OSCURATO:PERSONA]- ha terziarizzato nel 2017 i servizi di pulizia, facchinaggio ed allestimento sala conferenze ... Premesso che la società Cegalin (BB) attraverso la sua consorziata la SAL ha assunto il personale coinvolto e svolto il servizio sino al 31.12.12; premesso che la società Cegalin ha affidato la gestione dei suddetti servizi ad altra sua consorziata, la [OSCURATO:SOCIETA], che ha rilevato il personale in data 1.1.13, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha preso atto di quanto comunicato da Cegalin, ritenendolo conforme agli accordi a suo tempo sottoscritti con verbale del 12.4.2017 e successivi. Risulta poi dagli atti che la società [OSCURATO:SOCIETA] ha assunto tutti i lavoratori coinvolti nel 'cambio appalto' alle stesse condizioni economiche, normative e organizzative precedentemente godute; che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha avuto obiezioni al cambio di gestione dalla Sal alla [OSCURATO:SOCIETA], entrambe consorziate [OSCURATO:PERSONA], fermo restando l'impegno di quest'ultima ([OSCURATO:SOCIETA]) al rispetto delle pattuizioni di cui sopra. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.RG 16470/16 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 7 aprile 2021 Il Presidente (dr. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]
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