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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03332/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 02/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica in data 28/02/2018, con cui Giuseppe i Parrinello era stato condannato a pena di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 7 cod. pen. in Marsala il 13/09/2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 581, e 591 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'atto di gravame, alla luce delle modalità redazionali e contenutistiche non era affatto inammissibile; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto appare del tutto contraddittorio, da parte dela Corte territoriale, l'aver riservato un termine di giorni novanta, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., per motivare l'inammissibilità del gravame; 2.3 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., in relazione alla documentazione con cui si chiedeva l'acquisizione della richiesta di archiviazione della notitia criminis del presente procedimento, nonché del provvedimento con cui il Giudice per le indaginipreliminari aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2.4 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale motivato in merito alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale volta all'acquisizione della documentazione indicata al precedente motivo di ricorso; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., alla luce della mancata applicazione della causa di non punibilità, attesa la qualificazione del fatto come furto tentato, considerate le modalità ricostruttive della vicenda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha chiaramente rilevato come, nel caso in esame, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis non fosse applicabile, in quanto l'imputato, dopo essersi impossessato di due barattoli di Nutella, occultandoli sulla sua persona, era stato bloccato dopo aver superato il varco delle casse e dopo essere uscito dal supermercato; ciò era stato dovuto, peraltro, ad un fatto del tutto casuale, ossia dall'essersi il direttore commerciale del supermercato, all'atto di entrare nell'esercizio, accorto della presenza dell'imputato, che aveva appena superato le casse, avendolo riconosciuto in quanto soggetto già in passato resosi autore di analoghe condotte.

Era stata, quindi, esclusa la presenza di un preventivo, costante controllo nei confronti dell'imputato, e, quindi, l'inconfigurabilità, nel caso di specie, del tentativo di furto; era stata, inoltre, ravvisata la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.

La Corte di merito, inoltre, ha rilevato come la difesa non avesse, con l'atto di l'appello, argomentato in maniera adeguata la possibilità di sussumere nella fattispecie del tentativo di furto la descritta condotta, da che discendeva l'impossibilità di far ricorso all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerato che la pena per il furto consumato monoaggravato è compresa in una cornice edittale tra i due ed i sei anni di reclusione.

Del tutto chiaramente la sentenza impugnata ha osservato, inoltre, che con il gravame non fosse stata contestata la ricostruzione del fatto, con particolare riferimento al momento in cui il direttore del supermercato aveva individuato la presenza dell'imputato, allorquando, cioè, l'impossessamento si era già verificato.

Accertata in maniera inequivocabile l'intervenuta consumazione del furto, quindi, la Corte di merito ha osservato che la difesa si fosse limitata a riproporre le conclusioni rassegnate al termine della discussione di primo grado, sorvolando del tutto sul contenuto del provvedimento impugnato.

Alla luce di tali argomentazioni, tenuto conto del contenuto del ricorso, non può che concordarsi con la Corte di merito, posto che con i motivi di ricorso la difesa riproduce pedissequamente le medesime doglianze, senza argomentare in maniera specifica circa le ragioni di dissenso rispetto alla qualificazione del fatto.

Evidente la superfluità dell'acquisizione della documentazione richiesta, alla luce della valutazione operata dal giudice dei merito, alla luce dell'esito dibattimentale che, peraltro, ha tenuto chiaramente presente tutte le circostanze del fatto, come dimostrato anche dalla concessione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 02/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica in data 28/02/2018, con cui Giuseppe i Parrinello era stato condannato a pena di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 7 cod. pen. in Marsala il 13/09/2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 581, e 591 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'atto di gravame, alla luce delle modalità redazionali e contenutistiche non era affatto inammissibile; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto appare del tutto contraddittorio, da parte dela Corte territoriale, l'aver riservato un termine di giorni novanta, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., per motivare l'inammissibilità del gravame; 2.3 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., in relazione alla documentazione con cui si chiedeva l'acquisizione della richiesta di archiviazione della notitia criminis del presente procedimento, nonché del provvedimento con cui il Giudice per le indaginipreliminari aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2.4 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale motivato in merito alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale volta all'acquisizione della documentazione indicata al precedente motivo di ricorso; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., alla luce della mancata applicazione della causa di non punibilità, attesa la qualificazione del fatto come furto tentato, considerate le modalità ricostruttive della vicenda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha chiaramente rilevato come, nel caso in esame, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis non fosse applicabile, in quanto l'imputato, dopo essersi impossessato di due barattoli di Nutella, occultandoli sulla sua persona, era stato bloccato dopo aver superato il varco delle casse e dopo essere uscito dal supermercato; ciò era stato dovuto, peraltro, ad un fatto del tutto casuale, ossia dall'essersi il direttore commerciale del supermercato, all'atto di entrare nell'esercizio, accorto della presenza dell'imputato, che aveva appena superato le casse, avendolo riconosciuto in quanto soggetto già in passato resosi autore di analoghe condotte. Era stata, quindi, esclusa la presenza di un preventivo, costante controllo nei confronti dell'imputato, e, quindi, l'inconfigurabilità, nel caso di specie, del tentativo di furto; era stata, inoltre, ravvisata la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. La Corte di merito, inoltre, ha rilevato come la difesa non avesse, con l'atto di l'appello, argomentato in maniera adeguata la possibilità di sussumere nella fattispecie del tentativo di furto la descritta condotta, da che discendeva l'impossibilità di far ricorso all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerato che la pena per il furto consumato monoaggravato è compresa in una cornice edittale tra i due ed i sei anni di reclusione. Del tutto chiaramente la sentenza impugnata ha osservato, inoltre, che con il gravame non fosse stata contestata la ricostruzione del fatto, con particolare riferimento al momento in cui il direttore del supermercato aveva individuato la presenza dell'imputato, allorquando, cioè, l'impossessamento si era già verificato. Accertata in maniera inequivocabile l'intervenuta consumazione del furto, quindi, la Corte di merito ha osservato che la difesa si fosse limitata a riproporre le conclusioni rassegnate al termine della discussione di primo grado, sorvolando del tutto sul contenuto del provvedimento impugnato. Alla luce di tali argomentazioni, tenuto conto del contenuto del ricorso, non può che concordarsi con la Corte di merito, posto che con i motivi di ricorso la difesa riproduce pedissequamente le medesime doglianze, senza argomentare in maniera specifica circa le ragioni di dissenso rispetto alla qualificazione del fatto. Evidente la superfluità dell'acquisizione della documentazione richiesta, alla luce della valutazione operata dal giudice dei merito, alla luce dell'esito dibattimentale che, peraltro, ha tenuto chiaramente presente tutte le circostanze del fatto, come dimostrato anche dalla concessione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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