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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25040/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23579/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale pro tempore, –intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria della Sicilia n. 2785/17/2022; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società imerese società consortile s.r.l. presentò ricorso avverso la cartella di pagamento relativa al recupero di mancato pagamento IRAP e IVA per l’anno 2005, oltre a sanzioni accessorie, così come accertato a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, contestandone la legittimità per inapplicabilità delle sanzioni per la sospensione degli adempimenti tributari a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2002 nella provincia di Catania e per infondatezza della pretesa tributaria ex art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006.

La cartella era, quindi, relativa al mancato adempimento degli obblighi tributari scaturenti dalle agevolazioni concesse ai contribuenti della provincia di Catania in relazione agli eventi sismici del 2002.

Il giudice di prime cure accolse il ricorso della società contribuente, in parte, in quanto si era avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 1011, della l. n. 296 del 2006.

L’agenzia delle Entrate propose appello ma venne respinto.

In particolare la C.T.R., dopo aver riscostruito gli interventi normativi succedutisi per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dagli eventi sismici che avevano colpito la provincia di Catania nel 2002, affermò che l’art. 1 comma 1011 della l. n. 296 del 2006, che consentiva la definizione entro il 30 giugno 2007, era una norma agevolativa che non poteva “mai comportarne la decadenza”.

Va ricordato in merito che, all’epoca, era stata avviata dalla commissione europea con Decisione C 7128 FINAL del 17 ottobre 2012 la procedura formale di indagini nei confronti dell’Italia volta a verificare la compatibilità dell’agevolazione/aiuto di Stato con il mercato interno.

Sicchè, secondo l’agenzia, il giudice di merito avrebbe errato perché avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. e 30 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Ricorre avverso la prefata decisione l’Agenzia delle Entrate con due motivi mentre resta intimata la società. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia censura l a sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 del d.lgs.n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. in rapporto con l’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La sentenza sarebbe nulla per difetto assoluto di motivazione estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rilevare la ratio decidendi spesa dal giudice territoriale. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1, comma 1011 della l.n. 296 del 2006 (come novellato dal disposto dell’art. 36-bis, del d.l. n. 248 del 2007, conv. dalla l. n. 21 del 2008), degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti della Commissione Europea con decisione UE n. 2016/195, notificata con il n.

C (2015) 5549 final in combinato disposto con il regolamento europeo (UE) n. 1407 del 2013, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e 4 del c.p.c.; infine si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Con tale doglianza l’Agenzia censura la sentenza per aver omesso di pronunciarsi sulla “questione IVA che si poneva invece come prioritaria e rilevante nel momento in cui i Giudici di appello, statuendo il rigetto dell’appello e la conferma di primo grado appellata, hanno confermato anche l’annullamento della cartella di pagamento impugnata decisa dalla Commissione tributaria provinciale e, di conseguenza dell’iscrizione a ruolo dell’IVA”.

Al riguardo si rimarca come l’indirizzo della giurisprudenza unionale e di legittimità, citandosi da ultimo Cass. Sez.

T. n. 11038 del 2021, sia volto all’esclusione dell’IVA da qualsivoglia provvedimento agevolativo.

Si evidenzia come il giudice di merito non si sia pronunciato sulla posta in sede di appello, circa l’incompatibilità della agevolazione in questione con il mercato interno, rimarcandosi al riguardo l’orientamento, contrario espresso dalla Decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015. 3.Il primo motivo è infondato.

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. 1, n. 6758 del 2022).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 2014; da ultimo Cass. Sez. 1, n. 16519 del 2021).

4. Il secondo motivo è fondato.

Nella sentenza impugnata risulta che l’Agenzia si doleva della violazione dei principi sottesi alla “decisione CE 14/08/15 aiuti di Stato”.

La sentenza non si pronuncia effettivamente sulla questione posta né, quindi, affronta la compatibilità della agevolazione con il mercato interno, così pretermettendo il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. Sez. 3, n. 2151 del 2021).

3. Ne consegue, pertanto, l’accoglimento del secondo motivo ed il rigetto del primo.

La sentenza della C.T.R. va, quindi, cassata e l a causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23579/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale pro tempore, –intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria della Sicilia n. 2785/17/2022; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società imerese società consortile s.r.l. presentò ricorso avverso la cartella di pagamento relativa al recupero di mancato pagamento IRAP e IVA per l’anno 2005, oltre a sanzioni accessorie, così come accertato a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, contestandone la legittimità per inapplicabilità delle sanzioni per la sospensione degli adempimenti tributari a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2002 nella provincia di Catania e per infondatezza della pretesa tributaria ex art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006. La cartella era, quindi, relativa al mancato adempimento degli obblighi tributari scaturenti dalle agevolazioni concesse ai contribuenti della provincia di Catania in relazione agli eventi sismici del 2002. Il giudice di prime cure accolse il ricorso della società contribuente, in parte, in quanto si era avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 1011, della l. n. 296 del 2006. L’agenzia delle Entrate propose appello ma venne respinto. In particolare la C.T.R., dopo aver riscostruito gli interventi normativi succedutisi per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dagli eventi sismici che avevano colpito la provincia di Catania nel 2002, affermò che l’art. 1 comma 1011 della l. n. 296 del 2006, che consentiva la definizione entro il 30 giugno 2007, era una norma agevolativa che non poteva “mai comportarne la decadenza”. Va ricordato in merito che, all’epoca, era stata avviata dalla commissione europea con Decisione C 7128 FINAL del 17 ottobre 2012 la procedura formale di indagini nei confronti dell’Italia volta a verificare la compatibilità dell’agevolazione/aiuto di Stato con il mercato interno. Sicchè, secondo l’agenzia, il giudice di merito avrebbe errato perché avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. e 30 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ricorre avverso la prefata decisione l’Agenzia delle Entrate con due motivi mentre resta intimata la società. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia censura l a sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 del d.lgs.n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. in rapporto con l’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza sarebbe nulla per difetto assoluto di motivazione estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rilevare la ratio decidendi spesa dal giudice territoriale. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1, comma 1011 della l.n. 296 del 2006 (come novellato dal disposto dell’art. 36-bis, del d.l. n. 248 del 2007, conv. dalla l. n. 21 del 2008), degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti della Commissione Europea con decisione UE n. 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 final in combinato disposto con il regolamento europeo (UE) n. 1407 del 2013, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e 4 del c.p.c.; infine si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Con tale doglianza l’Agenzia censura la sentenza per aver omesso di pronunciarsi sulla “questione IVA che si poneva invece come prioritaria e rilevante nel momento in cui i Giudici di appello, statuendo il rigetto dell’appello e la conferma di primo grado appellata, hanno confermato anche l’annullamento della cartella di pagamento impugnata decisa dalla Commissione tributaria provinciale e, di conseguenza dell’iscrizione a ruolo dell’IVA”. Al riguardo si rimarca come l’indirizzo della giurisprudenza unionale e di legittimità, citandosi da ultimo Cass. Sez. T. n. 11038 del 2021, sia volto all’esclusione dell’IVA da qualsivoglia provvedimento agevolativo. Si evidenzia come il giudice di merito non si sia pronunciato sulla posta in sede di appello, circa l’incompatibilità della agevolazione in questione con il mercato interno, rimarcandosi al riguardo l’orientamento, contrario espresso dalla Decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015. 3.Il primo motivo è infondato. Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. 1, n. 6758 del 2022). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014; da ultimo Cass. Sez. 1, n. 16519 del 2021). 4. Il secondo motivo è fondato. Nella sentenza impugnata risulta che l’Agenzia si doleva della violazione dei principi sottesi alla “decisione CE 14/08/15 aiuti di Stato”. La sentenza non si pronuncia effettivamente sulla questione posta né, quindi, affronta la compatibilità della agevolazione con il mercato interno, così pretermettendo il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. Sez. 3, n. 2151 del 2021). 3. Ne consegue, pertanto, l’accoglimento del secondo motivo ed il rigetto del primo. La sentenza della C.T.R. va, quindi, cassata e l a causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma
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