Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:T:1995:132
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990TO0023(01)_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento T-23/90 (92),
[OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto francese, con sede a [OSCURATO:PERSONA], con l' avv. [OSCURATO:PERSONA] de Roux, del foro di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe,
richiedenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, successivamente dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
resistente,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto francese, con sede a Rouen (Francia), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 16, avenue Marie-Thérèse,
Bureau européen des unions de consommaterus (BEUC), associazione di diritto belga, con sede a Bruxelles, con il signor [OSCURATO:PERSONA], barrister of Lincoln' s Inn, e dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 12, boulevard de la Foire,
e da
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dal signor Hussein A. Kaya, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 14, boulevard Roosevelt,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che devono essere rimborsate da parte delle richiedenti all' interveniente [OSCURATO:PERSONA] SA a seguito dell' ordinanza del presidente del Tribunale, nella sua qualità di giudice dei provvedimenti urgenti, 21 maggio 1990, causa T-23/90 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-195), e della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 luglio 1991, causa T-23/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-653),
e nel procedimento T-9/92 (92),
[OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto francese, con sede a [OSCURATO:PERSONA], con l' avv. [OSCURATO:PERSONA] de Roux, del foro di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe,
richiedenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
resistente,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto francese, con sede a Rouen (Francia), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 16, avenue Marie-Thérèse,
e da
Bureau européen des unions de consommaterus (BEUC), associazione di diritto belga, con sede a Bruxelles, con il signor [OSCURATO:PERSONA], barrister of Lincoln' s Inn, e dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 12, boulevard de la Foire,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che devono essere rimborsate dalle richiedenti all' interveniente [OSCURATO:PERSONA] SA a seguito della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 22 aprile 1993, causa T-9/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-493),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione ampliata),
composto dai signori J.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e dalla signora V. Tiili, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Procedimento
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 aprile 1990, le società [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") hanno presentato, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 marzo 1990, relativa ad una procedura d' applicazione dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.157 ° [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ° provvedimenti provvisori). Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l' esecuzione di una circolare diffusa il 9 maggio 1989 finché non fosse stata adottata una decisione definitiva nel procedimento principale, avviato su denuncia della [OSCURATO:PERSONA]. Detta circolare chiedeva ai concessionari e rivenditori della [OSCURATO:PERSONA] autorizzati in Francia, in Belgio e nel Lussemburgo di sospendere le loro forniture alla [OSCURATO:PERSONA] e di non registrare più ordinativi di autoveicoli nuovi provenienti da quest' ultima, agisse essa per conto proprio o per conto dei suoi mandanti.
2 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato anche, ai sensi dell' art. 186 del Trattato CEE, una domanda di provvedimenti urgenti intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa.
3 Con ordinanza 21 maggio 1990, causa T-23/90 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-195), il presidente ha respinto tale domanda di provvedimenti provvisori.
4 Con ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 5 luglio 1990, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta nella causa T-23/90.
5 Con sentenza 12 luglio 1991, causa T-23/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-653), il Tribunale ha respinto il ricorso ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese nonché quelle, tra l' altro, dell' interveniente [OSCURATO:PERSONA].
6 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 settembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 49 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, ha presentato un ricorso contro tale sentenza (causa C-229/91 P).
7 Con atto depositato in cancelleria il 10 febbraio 1992 la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, ha presentato un ricorso inteso all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 dicembre 1991, relativa ad una procedura d' applicazione dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.157 ° [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; GU 1992, L 66, pag. 1), con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che l' invio della circolare 9 maggio 1989 da parte della [OSCURATO:PERSONA] ai suoi concessionari in Francia, in Belgio e nel Lussemburgo e la sua applicazione da parte di questi ultimi, avendo avuto per effetto di far cessare le forniture di autoveicoli di marca [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], costituiscono un accordo o, quanto meno, una pratica concordata, vietati dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, e ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine all' infrazione, indirizzando ai suoi concessionari una nuova circolare che annulli quella del 9 maggio 1989.
8 A seguito della decisione 4 dicembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato agli atti del ricorso da essa proposto contro la sentenza del Tribunale 12 luglio 1991. Con ordinanza 6 aprile 1992 il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-229/91 P.
9 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 9 luglio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta nella causa T-9/92.
10 Con sentenza 22 aprile 1993 il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese nonché quelle, tra l' altro, dell' interveniente [OSCURATO:PERSONA].
11 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 22 giugno 1993 la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, ha presentato un ricorso contro tale sentenza (causa C-322/93 P).
12 Con sentenza 16 giugno 1994 la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare tutte le spese.
13 Con lettera 23 dicembre 1994 lo studio legale dal quale la [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso di un importo globale di 530 651,46 FF relativo alle spese sostenute nella causa T-23/90, ivi compreso il procedimento sommario.
14 Con lettera dello stesso giorno, lo stesso studio legale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] anche il rimborso di un importo globale di 283 691 FF relativo alle spese sostenute nella causa T-9/92.
15 In mancanza di assenso da parte della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 aprile 1995, ha chiesto a quest' ultimo, ai sensi dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, di fissare l' insieme delle spese ripetibili, a titolo di spese e onorari d' avvocato, all' importo di 814 342,46 FF.
16 Il 7 giugno 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto al Tribunale di fissare queste ultime all' importo totale di 230 443,46 FF. Le altre parti in causa non hanno presentato osservazioni.
Sintesi degli argomenti delle parti
17 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l' importo che essa chiede al Tribunale di fissare a titolo di spese ripetibili sia giustificato non solo in considerazione del tempo che il suo consulente ha dovuto dedicare ai fascicoli di cui trattasi, tenuto conto della complessità delle rispettive cause, ma anche in considerazione della notorietà di tale consulente.
18 Per quanto riguarda la complessità delle cause, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che era la prima volta che la nozione di intermediario munito di mandato, ai sensi del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1984, n. 123, relativo all' applicazione dell' articolo 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16, in prosieguo: il "regolamento n. 123/85"), veniva affrontata dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e al Tribunale. Gli argomenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero portato non solo ad una discussione molto dettagliata dei fatti, ma anche a uno studio molto approfondito della nozione di mandato, della portata e dei limiti di quest' ultimo in diritto francese, al fine di provare che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] si collocava nell' ambito dei poteri di un mandatario in base al codice civile francese.
19 Per quanto riguarda la tariffa oraria di 3 000 FF praticata dal suo difensore, la [OSCURATO:PERSONA] presenta in allegato al suo ricorso un parere del presidente dell' Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA] ° che è competente in base al diritto nazionale per fissare gli onorari degli avvocati in caso di controversia con i loro clienti ° in cui tale tariffa viene considerata assolutamente giustificata in considerazione sia del tipo di controversie sia dell' eccezionale competenza in materia di tale difensore.
20 [OSCURATO:PERSONA] da parte sua sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], per pervenire all' importo che essa chiede al Tribunale di fissare, prende in considerazione un numero di ore fatturabili anormalmente elevato e accetta una tariffa oraria che non risponde affatto alla realtà del mercato.
21 Per quanto riguarda il numero di ore fatturabili, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in via preliminare che, anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] ha sempre agito a fianco della resistente e di conseguenza ha avuto solo un ruolo sovente subordinato in tali cause e che, in secondo luogo, queste ultime hanno avuto un carattere relativamente ripetitivo. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, stando così le cose, il numero totale di ore fatturabili che possono essere ragionevolmente prese in considerazione sia di 125 ore e non di 223 ore e 50 minuti, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA].
22 Per quanto riguarda la tariffa oraria accolta, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene in sostanza che l' attestazione del presidente dell' Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata come una decisione di quest' ultimo nell' esercizio del suo potere di liquidazione degli onorari, ma come un semplice parere. In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il primo presidente della Corte d' appello di [OSCURATO:PERSONA], autorità dinanzi alla quale le decisioni del presidente dell' Ordine degli avvocati in tale settore possono essere impugnate, non ha mai ammesso una tariffa oraria superiore a 1 800 FF, anche per cause complesse e per un avvocato di buona fama. Facendo riferimento infine all' ordinanza del Tribunale 8 marzo 1995, causa T-2/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata in Raccolta), che fissa le spese ripetibili dall' interveniente [OSCURATO:PERSONA] ad un importo di 220 000 FF, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la fissazione delle spese richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] sia irrealistica sia in diritto nazionale sia in applicazione della giurisprudenza del Tribunale.
Giudizio del Tribunale
23 Ai sensi dell' art. 91 del regolamento di procedura, "sono considerate spese ripetibili (...) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso all' agente, consulente o avvocato".
24 Occorre ricordare, innanzi tutto, che secondo una giurisprudenza consolidata, in mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, il giudice comunitario deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l' aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti e che, a tal fine, essa non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanza della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3727, e, in ultimo luogo, ordinanza del Tribunale 7 giugno 1995, causa T-36/93 DEP, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata in Raccolta, punti 33 e 34).
25 Nella fattispecie, il Tribunale rileva innanzi tutto che le decisioni controverse sono state adottate a seguito di una denuncia, presentata dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] il 19 aprile 1989, intesa a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, ostacolava l' esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] della sua attività di mandatario che agiva per conto di utilizzatori finali francesi disposti ad acquistare autoveicoli [OSCURATO:PERSONA] per il suo tramite.
26 In secondo luogo, il Tribunale fa presente che, nella motivazione della sua prima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato l' adozione dei provvedimenti provvisori con la constatazione, sulla base dei fatti accertati, che danni gravi e irreparabili potevano essere causati agli interessi economici della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di tali provvedimenti provvisori.
27 In terzo luogo, il Tribunale constata che talune delle questioni che si ponevano nelle cause di cui trattasi suscitavano prima facie seri problemi d' interpretazione, in particolare la nozione di intermediario munito di mandato scritto, ai sensi dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85. A tal riguardo la controversia ha rivestito un' importanza certa dal punto di vista del diritto comunitario della concorrenza, in quanto una tale nozione svolge un ruolo essenziale al fine di garantire le importazioni parallele e la soppressione delle barriere tra i mercati nazionali nell' ambito di un sistema di distribuzione di autoveicoli che beneficiano di un' esenzione per categoria.
28 Tuttavia, se l' interpretazione di questa nozione ha sollevato difficoltà in particolare relativamente a quella di attività equivalente alla rivendita, introdotta da una comunicazione interpretativa della [OSCURATO:PERSONA], l' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto imporre al difensore della [OSCURATO:PERSONA] non è stata smisurata. Infatti, in primo luogo, i riferimenti giurisprudenziali relativi al metodo d' interpretazione di una disposizione quale l' art. 3, punto 11, nonché ai rapporti tra le norme comunitarie e gli atti interpretativi erano facilmente reperibili. In secondo luogo, le parti hanno discusso la nozione di intermediario munito di mandato facendo ampiamente riferimento al diritto nazionale in cui la figura giuridica del mandatario è esaurientemente studiata. Per il resto l' accertamento dei fatti a tal riguardo non ha potuto richiedere da parte del difensore della [OSCURATO:PERSONA] un lavoro di grande entità, in quanto essi non rivestivano alcuna complessità particolare.
29 Occorre in ogni caso constatare che nella fattispecie, a differenza della causa T-2/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] fa esplicitamente riferimento per contestare l' importo chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], si è trattato di un procedimento sommario nonché di due cause principali.
30 Tuttavia, dall' esame dei fascicoli risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto argomenti decisivi per la soluzione della controversia sostanzialmente diversi da quelli che figurano nelle memorie della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l' essenziale degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all' interpretazione da dare alla nozione di intermediario munito di mandato è stato sviluppato nella causa T-23/90. A tal riguardo, il Tribunale deve constatare che le cause di cui trattasi hanno avuto un carattere relativamente ripetitivo. Come riconosce la richiedente stessa, i problemi sollevati nella causa T-9/92 erano già stati richiamati precedentemente.
31 Tenuto conto di tutte le osservazioni che precedono il Tribunale ritiene che costituisce una giusta valutazione delle spese ripetibili nelle cause T-23/90 R, T-23/90 e T-9/92 fissare il loro importo totale in 320 000 FF.
32 Dato che il Tribunale, nel fissare le spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze delle cause fino al momento della pronuncia, non vi è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione all' attuale procedimento di liquidazione delle spese (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata).
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
così provvede:
L' importo totale delle spese che devono essere rimborsate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] è fissato in 320 000 FF.
Lussemburgo, 11 luglio 1995.