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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 30771/2025

Testo disponibile della fonte

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025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18888/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 261/2025 depositata il 15/09/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 261/2025 del [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 15 settembre 2025.

L’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella non ha svolto attività difensive.

Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

2. [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] (CDD) del distretto della Corte d’appello di Napoli dell’11 luglio 2024, confermando la responsabilità dell’incolpato per gli addebiti contestati ("violazione degli artt. 4, 9 co. 2 e 63 co. 1 per non aver corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] junior l'importo di Euro 10.246,50 a titolo di pagamento per i lavori eseguiti sul natante di sua proprietà, arrecando così disdoro alla professione forense, compromettendone la dignità e l'affidamento del terzo".

Fatti accaduto in [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con condotta perdurante”), ha applicato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sanzione di due mesi di sospensione, in luogo dei quattro mesi applicati dal CDD.

Il CNF ha ricondotto il fatto contestato all’illecito di cui all’art. 64 del codice deontologico forense (Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi), affermando che “[i] documenti danno conto del fatto che le somme non pagate riguardano un impegno economico assunto in epoca in cui le condizioni di salute del ricorrente erano già in parte presenti e, come evidenziato dal CDD, hanno avuto ad oggetto spese per un bene voluttuario.

Per il recupero della stessa il creditore ha dovuto instaurare un procedimento monitorio e, ciò nonostante, la somma non è stata restituita.

Dagli atti non risulta pertanto la sussistenza di causa di forza [maggiore] che possa escludere l’elemento soggettivo dell’illecito o attenuarlo”. [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce in rubrica “violazione di legge - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) in relazione all’articolo 21 del codice deontologico forense – errore in iudicando – carenza dell’elemento soggettivo della volontarietà dell’azione”.

La censura espone che la ditta [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dall’incolpato, nel novembre del 2015, un acconto per l’importo di € 2.500,00 in contanti, il cui saldo sarebbe stato versato al varo del natante, varo mai avvenuto.

Inoltre, vengono rappresentate l’età del ricorrente (ultrasettantenne), le sue precarie condizioni di salute, peggiorate a far tempo dall’anno 2017, e le vicende legate alla ingiusta sottoposizione dal 2005 al 2017 ad un processo penale definitosi con assoluzione piena.

Il ricorrente contesta poi l’irrilevanza della ritenuta natura voluttuari a della spesa contratta e rimasta inadempiuta, ribadendo l’involontarietà dell’azione sanzionata in sede disciplinare.

Si evidenzia pure la proposta transattiva avanzata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la possibilità di un pagamento rateale dell’importo dovuto.

Da ultimo, sono addotte le ragioni poste a fondamento della richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012.

2. -Il ricorso è infondato.

2.1. - Il CNF ha ravvisato nella condotta contestata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al mancato pagamento all’impresa incaricata del corrispettivo dei lavori di manutenzione del natante di proprietà dell’incolpato, un inadempimento ad obbligazione estranea all’esercizio della professione idoneo ad assumere, per modalità e gravità, carattere di illecito disciplinare, in quanto tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.

La sentenza impugnata ha posto in risalto che l’obbligazione inadempiuta era stata contratta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quando i suoi problemi di salute “erano già in parte presenti” ed aveva comunque “ad oggetto spese per un bene voluttuario”, senza che emergesse una “causa di forza [maggiore]” che potesse “escludere l’elemento soggettivo dell’illecito o attenuarlo”.

È stato accolto soltanto il motivo sulla determinazione della sanzione operata dal CDD, considerata l’assenza di precedenti in oltre quaranta anni di professione, così irrogando la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività nella misura edittale minima di due mesi.

2.2. - Il motivo di ricorso si sostanzia in una diffusa critica della decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro combinati, lamentando l’ingiustizia della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e sollecitando un complessivo riesame della fattispecie sostanziale di merito, senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012.

Le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale" di motivazione, con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez.

Unite, n. 26369 del 2024; n. 34206, n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022; n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963, n. 21962 e n. 13168 del 2021).

Né le censure allegano l’omesso esame di fatti storici, oggetto di discussione tra le parti e aventi carattere decisivo in relazione all’esito del giudizio, sollecitando, piuttosto, un diverso esame, più favorevole al ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dal [OSCURATO:PERSONA].

L’invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto delle allegazioni difensive del ricorrente e tutti, peraltro, considerati nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA], come le richieste di procedere ad un accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, allo scopo di pervenire ad un opposta delibazione inferenziale delle risultanze probatorie ed ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali è originata la condanna disciplinare, eccedono altresì i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazione costante dell’art. 360, comma 1, n. 5, e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

2.3. –L’art. 21 del codice deontologico forense, del quale il ricorrente lamenta la violazione, attribuisce, in realtà, agli organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

2.4. - Affinché sia integrato l’illecito, nella specie ravvisato, di cui all’art. 64 del codice deontologico forense, in relazione all’obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non è necessario che l'agente abbia coscienza dell'antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest'ultima sia volontariamente posta in essere.

Rispetto all’inadempimento dell’avvocato alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, che riveste carattere di illecito disciplinare, può certamente venire in rilievo una assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla sua volontà, caso fortuito o forza maggiore.

Tuttavia, la valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento sia materiale che psicologico (concretantesi nella coscienza e volontarietà dell'azione o dell'omissione) dell'illecito disciplinare addebitato all’avvocato spetta al [OSCURATO:PERSONA] ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti prima ricordati, risultanti dall’art. 360, comma 1, n. 5, e dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez.

Un. n. 12140 del 2004).

3. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato , ciò assorbendo anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Consiglio dell’Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18888/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 261/2025 depositata il 15/09/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 261/2025 del [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 15 settembre 2025. L’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella non ha svolto attività difensive. Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. 2. [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] (CDD) del distretto della Corte d’appello di Napoli dell’11 luglio 2024, confermando la responsabilità dell’incolpato per gli addebiti contestati ("violazione degli artt. 4, 9 co. 2 e 63 co. 1 per non aver corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] junior l'importo di Euro 10.246,50 a titolo di pagamento per i lavori eseguiti sul natante di sua proprietà, arrecando così disdoro alla professione forense, compromettendone la dignità e l'affidamento del terzo". Fatti accaduto in [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con condotta perdurante”), ha applicato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sanzione di due mesi di sospensione, in luogo dei quattro mesi applicati dal CDD. Il CNF ha ricondotto il fatto contestato all’illecito di cui all’art. 64 del codice deontologico forense (Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi), affermando che “[i] documenti danno conto del fatto che le somme non pagate riguardano un impegno economico assunto in epoca in cui le condizioni di salute del ricorrente erano già in parte presenti e, come evidenziato dal CDD, hanno avuto ad oggetto spese per un bene voluttuario. Per il recupero della stessa il creditore ha dovuto instaurare un procedimento monitorio e, ciò nonostante, la somma non è stata restituita. Dagli atti non risulta pertanto la sussistenza di causa di forza [maggiore] che possa escludere l’elemento soggettivo dell’illecito o attenuarlo”. [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce in rubrica “violazione di legge - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) in relazione all’articolo 21 del codice deontologico forense – errore in iudicando – carenza dell’elemento soggettivo della volontarietà dell’azione”. La censura espone che la ditta [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dall’incolpato, nel novembre del 2015, un acconto per l’importo di € 2.500,00 in contanti, il cui saldo sarebbe stato versato al varo del natante, varo mai avvenuto. Inoltre, vengono rappresentate l’età del ricorrente (ultrasettantenne), le sue precarie condizioni di salute, peggiorate a far tempo dall’anno 2017, e le vicende legate alla ingiusta sottoposizione dal 2005 al 2017 ad un processo penale definitosi con assoluzione piena. Il ricorrente contesta poi l’irrilevanza della ritenuta natura voluttuari a della spesa contratta e rimasta inadempiuta, ribadendo l’involontarietà dell’azione sanzionata in sede disciplinare. Si evidenzia pure la proposta transattiva avanzata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la possibilità di un pagamento rateale dell’importo dovuto. Da ultimo, sono addotte le ragioni poste a fondamento della richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012. 2. -Il ricorso è infondato. 2.1. - Il CNF ha ravvisato nella condotta contestata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al mancato pagamento all’impresa incaricata del corrispettivo dei lavori di manutenzione del natante di proprietà dell’incolpato, un inadempimento ad obbligazione estranea all’esercizio della professione idoneo ad assumere, per modalità e gravità, carattere di illecito disciplinare, in quanto tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. La sentenza impugnata ha posto in risalto che l’obbligazione inadempiuta era stata contratta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quando i suoi problemi di salute “erano già in parte presenti” ed aveva comunque “ad oggetto spese per un bene voluttuario”, senza che emergesse una “causa di forza [maggiore]” che potesse “escludere l’elemento soggettivo dell’illecito o attenuarlo”. È stato accolto soltanto il motivo sulla determinazione della sanzione operata dal CDD, considerata l’assenza di precedenti in oltre quaranta anni di professione, così irrogando la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività nella misura edittale minima di due mesi. 2.2. - Il motivo di ricorso si sostanzia in una diffusa critica della decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro combinati, lamentando l’ingiustizia della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e sollecitando un complessivo riesame della fattispecie sostanziale di merito, senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012. Le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale" di motivazione, con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, n. 26369 del 2024; n. 34206, n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022; n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963, n. 21962 e n. 13168 del 2021). Né le censure allegano l’omesso esame di fatti storici, oggetto di discussione tra le parti e aventi carattere decisivo in relazione all’esito del giudizio, sollecitando, piuttosto, un diverso esame, più favorevole al ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dal [OSCURATO:PERSONA]. L’invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto delle allegazioni difensive del ricorrente e tutti, peraltro, considerati nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA], come le richieste di procedere ad un accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, allo scopo di pervenire ad un opposta delibazione inferenziale delle risultanze probatorie ed ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali è originata la condanna disciplinare, eccedono altresì i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazione costante dell’art. 360, comma 1, n. 5, e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. 2.3. –L’art. 21 del codice deontologico forense, del quale il ricorrente lamenta la violazione, attribuisce, in realtà, agli organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione. 2.4. - Affinché sia integrato l’illecito, nella specie ravvisato, di cui all’art. 64 del codice deontologico forense, in relazione all’obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non è necessario che l'agente abbia coscienza dell'antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest'ultima sia volontariamente posta in essere. Rispetto all’inadempimento dell’avvocato alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, che riveste carattere di illecito disciplinare, può certamente venire in rilievo una assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla sua volontà, caso fortuito o forza maggiore. Tuttavia, la valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento sia materiale che psicologico (concretantesi nella coscienza e volontarietà dell'azione o dell'omissione) dell'illecito disciplinare addebitato all’avvocato spetta al [OSCURATO:PERSONA] ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti prima ricordati, risultanti dall’art. 360, comma 1, n. 5, e dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 12140 del 2004). 3. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato , ciò assorbendo anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Consiglio dell’Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ