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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25960/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Benevento in data 6 luglio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, di cui agli artt. 110, 223, 216, comma 1 n. 2 e 1, legge fall., alla pena principale di anni tre mesi due di reclusione ciascuno, con conferma delle statuizioni civili e riforma della durata delle pene accessorie fallimentari.

1.1. Si tratta della contestazione delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, attribuite a [OSCURATO:PERSONA] nella veste di amministratore di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui la [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, società dichiarata fallita in data 13 maggio 2008.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, con distinti atti di impugnazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce due vizi.

2.1.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione.

La sentenza, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, contiene, a parere del ricorrente, una motivazione lacunosa con riferimento all'elemento soggettivo, con particolare riferimento al dolo specifico trattandosi di bancarotta per sottrazione delle scritture contabili.

Si riportano precedenti di legittimità sul punto e si insiste nel sostenere che la mera qualifica di amministratore di fatto non comporta, in modo automatico, la responsabilità per il reato contestato.

Si sostiene che il reperimento di parte delle scritture presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato elemento decisivo quanto alla mancata custodia delle scritture contabili, tenuto anche conto della carenza di consapevolezza da parte della predetta degli oneri connessi all'assunzione formale della carica. [OSCURATO:PERSONA], secondo il ricorrente, è mero amministratore apparente che aveva, infatti, accettato la carica dietro compenso, pur senza averlo mai percepito e senza aver mai partecipato alla ripartizione di utili.

Del pari, non sussisterebbero gli elementi costitutivi della bancarotta distrattiva, considerata l'ignoranza da parte della titolare rispetto agli obblighi connessi alla carica.

Sicché la responsabilità penale della predetta era stata fatta derivare dai giudici di merito, dalla ricostruzione operata nella relazione fallimentare, quanto al mancato rinvenimento di somme, senza considerare la sussistenza del dolo di procurare un ingiusto profitto.2.1.2.

Con il secondo motivo si denuncia inosservanza e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

La partecipazione del ricorrente quale amministratore di fatto sarebbe stata desunta dalla deposizione dei dipendenti che, però, non avrebbero mai descritto un ruolo stabile e continuativo svolto nell'attività di gestione della società, rendendo conto solo di sporadici ed occasionali episodi, senza che da questi possa desumersi la titolarità di un'amministrazione di fatto, risultando, in ogni caso, carente la sussistenza del dolo di trarre profitto e di agire in pregiudizio ai creditori.

Si tratterebbe di direttive impartite soltanto perché [OSCURATO:PERSONA] operava nel settore da più tempo e conosceva le pratiche più idonee allo svolgimento dell'attività.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia due vizi.

2.2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza, erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputata.

La motivazione sarebbe lacunosa circa la partecipazione dell'imputata, fondata solo sull'accettazione della carica di amministratore di diritto della società.

Quanto alla bancarotta fraudolenza documentale si richiede, però, il dolo specifico, nella specie non evidenziato dalla motivazione della Corte territoriale.

Si assume, comunque, che il ruolo rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quello di mera cd. testa di legno, né il reperimento di alcune scritture presso la sua abitazione potrebbe essere considerata circostanza idonea a reputare concreto e operativo, nonché effettivo il ruolo ricoperto dalla ricorrente, essendo questa estranea a ogni potere decisionale e di gestione dell'ente.

A ciò la ricorrente aggiunge il dato della mancanza di conoscenza dei doveri ed obblighi inerenti la qualifica rivestita, dovuta ad uno scarso livello di scolarizzazione, ribadendo la circostanza dell'assunzione di una carica apparente, come dimostrerebbe il dato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la carica dietro compenso, pur senza averlo mai percepito e senza aver mai partecipato alla ripartizione di utili.

La responsabilità per la bancarotta distrattiva sarebbe stata fatta discendere dalla ricostruzione in sede fallimentare di somme non rinvenute, senza spiegare la sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.

2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, riportando le stesse argomentazioni del ricorso [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili o perché manifestamente infondati o in quanto devolvono censure non consentite in questa sede. 1.11 primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

È consolidato l'orientamento di questa Corte, secondo il quale, il reato di bancarotta fraudolenta documentale consistito nella forma dell'occultamento caratterizzato dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (tra le altre, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), trattandosi di fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

Va, poi, precisato che, nella specie, senz'altro risulta contestata la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili, come si evince dal tenore della contestazione e dall'assenza di qualificazione espressa sul punto.

Peraltro, si rileva che la motivazione del primo giudice si è espressa in questo senso, dando conto con ragionamento completo, dell'omesso deposito delle scritture contabili, della mancata restituzione delle somme ricevute in prestito dagli istituti di credito, degli omessi versamenti agli enti previdenziali, dell'articolata opera di ricostruzione contabile resa possibile soltanto attraverso l'operato di un consulente tecnico nominato dalla pubblica accusa che, comunque, non riuscito ad assicurare la indicata ricostruzione del movimento degli affari, attraverso l'esame di documentazione extracontabile.

Sicché, le condotte relative alle scritture contabili non rivenute sono state indicate come direttamente collegate alle acclarate condotte distrattive e, dunque, realizzate con l'evidente finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (cfr. pag. 13 sentenza di primo grado).

Rispetto a tale ricostruzione, cui la sentenza di secondo grado si riporta con integrale richiamo per relationem (cfr. pag. 4), consentito trattandosi di cd. doppia affermazione di responsabilità, risulta evidente come il riferimento quanto meno alla forma del dolo generico, operato nella motivazione censurata (cfr. pag. 6) sia indicato dall'estensore come mero riferimento ipotetico, posto che, comunque, il reato ascritto agli imputati è quello non di irregolare tenuta, ma di sottrazione o distruzione delle scritture, rispetto al quale la convergente motivazione delle sentenze di merito è esauriente e logica anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato.

Da ultimo si osserva che le censure formulate sono centrate rispetto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] e non affrontano, specificamente, quella del [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sussistenza del dolo specifico di questi, considerato dai provvedimenti di merito, con ragionamento privo di illogicità manifesta, amministratore con compiti gestori paritari rispetto a quelli assunti dal titolare formale della carica.

Del pari, quanto alla insussistenza degli elementi costitutivi della bancarotta distrattiva, si opera riferimento alla presunta ignoranza della titolare formale rispetto agli obblighi connessi alla carica, non risultando, il ricorso specifico in relazione alla peculiare posizione del ricorrente.

1.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va, al riguardo, rilevato come la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario, ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (tra le altre, Sez. 5, n.41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273), bensì sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alle società oggetto d'analisi, riconducibili ad indici sintomatici quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico.

Il relativo apprezzamento - che si traduce in un accertamento di fatto, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione - non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo.

In tal senso, la giurisprudenza civile evidenzia come i descritti connotati non implichino l'esercizio di tutti i poteri propri dell'amministratore di una società, ma richiedono unicamente lo svolgimento di un'apprezzabile attività di gestione in termini non occasionali o episodici (sent. n. 9222 del 1998) mentre, in sede penale, rileva piuttosto la funzione di regia e di strategica gestione dell'ente, in violazione del complesso dei doveri posti a presidio dell'interesse dei creditori, dei terzi e del mercato.

Inoltre, si osserva che detta condizione ben può coesistere con l'esercizio dei poteri propri dell'amministratore di diritto, ove si risolva in una cogestione coordinata dell'organismo societario.

In altri termini, l'effettiva gestione da parte dell'amministratore formale non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di fatto, ove sia comprovata una gestione paritetica. 1.1.1.Nel caso in esame, le sentenze di merito descrivono gli indicatori dell'effettiva riconducibilità all'imputato di poteri gestori della fallita, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali rassegnate (il curatore fallimentare, quelle del consulente tecnico Abruzzese, del dipendente della società [OSCURATO:PERSONA], nonché quella degli altri dipendenti e della stessa coimputata [OSCURATO:PERSONA]) che hanno ricostruito una posizione continuativa e gestoria dell'imputato, ben più ampia del ruolo di mero dipendente, conoscitore ed esperto delle dinamiche aziendali (nella parte in cui si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] faceva i pagamenti delle retribuzioni, impartiva ordini relativi alle mansioni da svolgere, si era rivolto, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] ad Uva, proprietario di dimora privata risultante, fittiziamente, sede della s.r.I.).

In tale contesto, s'appalesano inconducenti i rilievi difensivi volti, da un lato, a delimitare il ruolo dell'imputato alla mera conoscenza approfondita delle dinamiche del settore, e, dall'altro, a censurare la sottovalutazione degli esiti di ulteriori fonti di prova (come le dichiarazioni del curatore fallimentare, del consulente tecnico di parte o dello stesso Uva, escusso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado cui quella impugnata fa rinvio) finendo con il richiedere una complessiva rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa nella presente sede di legittimità.

La Corte territoriale ha, pertanto, dato conto con motivazione logica e circostanziata, aderente ai principi di diritto richiamati ed insindacabile in sede di legittimità, degli indicatori di una effettiva co-gestione della società, ancorando la propria (ri) valutazione a specifici passaggi motivazionali della decisione di primo grado e procedendo - a sua volta - nella nuova disamina dei fatti, alla luce delle deduzioni difensive sviluppate nell'atto d'appello. 2.11 primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Al riguardo è sufficiente ribadire il tradizionale e costante insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di reati fallimentari l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (tra le altre, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Rv. 257950).

Si è, peraltro, costantemente precisato, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo come l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori (tra le altre, Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, Rv. 252992), finalità resa evidente nel caso in esame, come sottolineato dalle sentenze di merito, dalla circostanza che la sparizione delle scritture contabili aveva impedito la completa ricostruzione delle operazioni aziendali e che la fraudolenta gestione societaria, assicurata attraverso l'individuazione di una sede fittizia, la mancata restituzione di somme ricevute in prestito, gli omessi versamenti per la contribuzione obbligatoria, era stata occultata proprio grazie alla sottrazione dei libri e delle scritture contabili obbligatorie.

Giova, inoltre, ribadire che le condotte di mancata consegna, sottrazione, distruzione od omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è, comunque, certa la sussistenza di una di esse (cfr. Sez. 5, n. 8369 del 27/09/2013, dep. 2014, Azzarello, Rv. 259038).

Circostanza, quest'ultima, verificatasi nel caso in esame, in cui, come sottolineato dalla Corte territoriale, il curatore fallimentare non ha rinvenuto alcuna documentazione ufficiale relativa alla società fallita, trovandosi, pertanto, nell'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, avendo reperito presso l'abitazione della ricorrente, soltanto i libri obbligatori per la disciplina del lavoro.

Con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, si osserva che corretta e immune da censure di ogni tipo, appare la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui esclude rilevanza all'asserita ignoranza degli obblighi connessi alla carica formale da parte dell'amministratore di diritto.

In proposito deve ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore formale, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7/03/2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740).

Ciò in quanto questi, è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima.

Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia.

Inoltre, entrambe le sentenze di merito sottolineano come le attività gestorie fossero esercitate in modo fungibile dai due amministratori di fatto e di diritto (con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] consistite nell'assenza di delega a terzi soggetti per le operazioni bancarie, nei plurimi e continui rapporti trattenuti con i dipendenti, nel rapporto, iniziale, avviato con il proprietario della privata dimora, divenuta sede, fittizia, della società), tanto da non poter escludere per la [OSCURATO:PERSONA], né la condotta materiale contestata, né l'elemento soggettivo del dolo generico, risultando valorizzati, con ragionamento non manifestamente illogico, ripetuti indici di fraudolenza.

Sicché, appare non dirimente il richiamo operato dalla Corte d'appello alla circostanza, indicata dalla ricorrente come non significativa, del reperimento, presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], dei libri obbligatori per la disciplina del lavoro.

2.1. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.

Si denunciano, invero, vizi di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale non rinvenibili con riferimento alla posizione dell'amministratore di diritto, a fronte di osservazioni svolte a pag. 9 e sgg. del ricorso, che attengono alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, si appalesano generiche e non centrate rispetto alla motivazione che si intende censurare. 3.Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, valutati i profili di colpa in relazione alle cause della dichiarata inammissibilità, determinata equitativamente in ragione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Benevento in data 6 luglio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, di cui agli artt. 110, 223, 216, comma 1 n. 2 e 1, legge fall., alla pena principale di anni tre mesi due di reclusione ciascuno, con conferma delle statuizioni civili e riforma della durata delle pene accessorie fallimentari. 1.1. Si tratta della contestazione delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, attribuite a [OSCURATO:PERSONA] nella veste di amministratore di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui la [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, società dichiarata fallita in data 13 maggio 2008. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, con distinti atti di impugnazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce due vizi. 2.1.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione. La sentenza, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, contiene, a parere del ricorrente, una motivazione lacunosa con riferimento all'elemento soggettivo, con particolare riferimento al dolo specifico trattandosi di bancarotta per sottrazione delle scritture contabili. Si riportano precedenti di legittimità sul punto e si insiste nel sostenere che la mera qualifica di amministratore di fatto non comporta, in modo automatico, la responsabilità per il reato contestato. Si sostiene che il reperimento di parte delle scritture presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato elemento decisivo quanto alla mancata custodia delle scritture contabili, tenuto anche conto della carenza di consapevolezza da parte della predetta degli oneri connessi all'assunzione formale della carica. [OSCURATO:PERSONA], secondo il ricorrente, è mero amministratore apparente che aveva, infatti, accettato la carica dietro compenso, pur senza averlo mai percepito e senza aver mai partecipato alla ripartizione di utili. Del pari, non sussisterebbero gli elementi costitutivi della bancarotta distrattiva, considerata l'ignoranza da parte della titolare rispetto agli obblighi connessi alla carica. Sicché la responsabilità penale della predetta era stata fatta derivare dai giudici di merito, dalla ricostruzione operata nella relazione fallimentare, quanto al mancato rinvenimento di somme, senza considerare la sussistenza del dolo di procurare un ingiusto profitto.2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione. La partecipazione del ricorrente quale amministratore di fatto sarebbe stata desunta dalla deposizione dei dipendenti che, però, non avrebbero mai descritto un ruolo stabile e continuativo svolto nell'attività di gestione della società, rendendo conto solo di sporadici ed occasionali episodi, senza che da questi possa desumersi la titolarità di un'amministrazione di fatto, risultando, in ogni caso, carente la sussistenza del dolo di trarre profitto e di agire in pregiudizio ai creditori. Si tratterebbe di direttive impartite soltanto perché [OSCURATO:PERSONA] operava nel settore da più tempo e conosceva le pratiche più idonee allo svolgimento dell'attività. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia due vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza, erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputata. La motivazione sarebbe lacunosa circa la partecipazione dell'imputata, fondata solo sull'accettazione della carica di amministratore di diritto della società. Quanto alla bancarotta fraudolenza documentale si richiede, però, il dolo specifico, nella specie non evidenziato dalla motivazione della Corte territoriale. Si assume, comunque, che il ruolo rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quello di mera cd. testa di legno, né il reperimento di alcune scritture presso la sua abitazione potrebbe essere considerata circostanza idonea a reputare concreto e operativo, nonché effettivo il ruolo ricoperto dalla ricorrente, essendo questa estranea a ogni potere decisionale e di gestione dell'ente. A ciò la ricorrente aggiunge il dato della mancanza di conoscenza dei doveri ed obblighi inerenti la qualifica rivestita, dovuta ad uno scarso livello di scolarizzazione, ribadendo la circostanza dell'assunzione di una carica apparente, come dimostrerebbe il dato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la carica dietro compenso, pur senza averlo mai percepito e senza aver mai partecipato alla ripartizione di utili. La responsabilità per la bancarotta distrattiva sarebbe stata fatta discendere dalla ricostruzione in sede fallimentare di somme non rinvenute, senza spiegare la sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. 2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, riportando le stesse argomentazioni del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili o perché manifestamente infondati o in quanto devolvono censure non consentite in questa sede. 1.11 primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. È consolidato l'orientamento di questa Corte, secondo il quale, il reato di bancarotta fraudolenta documentale consistito nella forma dell'occultamento caratterizzato dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (tra le altre, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), trattandosi di fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Va, poi, precisato che, nella specie, senz'altro risulta contestata la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili, come si evince dal tenore della contestazione e dall'assenza di qualificazione espressa sul punto. Peraltro, si rileva che la motivazione del primo giudice si è espressa in questo senso, dando conto con ragionamento completo, dell'omesso deposito delle scritture contabili, della mancata restituzione delle somme ricevute in prestito dagli istituti di credito, degli omessi versamenti agli enti previdenziali, dell'articolata opera di ricostruzione contabile resa possibile soltanto attraverso l'operato di un consulente tecnico nominato dalla pubblica accusa che, comunque, non riuscito ad assicurare la indicata ricostruzione del movimento degli affari, attraverso l'esame di documentazione extracontabile. Sicché, le condotte relative alle scritture contabili non rivenute sono state indicate come direttamente collegate alle acclarate condotte distrattive e, dunque, realizzate con l'evidente finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (cfr. pag. 13 sentenza di primo grado). Rispetto a tale ricostruzione, cui la sentenza di secondo grado si riporta con integrale richiamo per relationem (cfr. pag. 4), consentito trattandosi di cd. doppia affermazione di responsabilità, risulta evidente come il riferimento quanto meno alla forma del dolo generico, operato nella motivazione censurata (cfr. pag. 6) sia indicato dall'estensore come mero riferimento ipotetico, posto che, comunque, il reato ascritto agli imputati è quello non di irregolare tenuta, ma di sottrazione o distruzione delle scritture, rispetto al quale la convergente motivazione delle sentenze di merito è esauriente e logica anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato. Da ultimo si osserva che le censure formulate sono centrate rispetto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] e non affrontano, specificamente, quella del [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sussistenza del dolo specifico di questi, considerato dai provvedimenti di merito, con ragionamento privo di illogicità manifesta, amministratore con compiti gestori paritari rispetto a quelli assunti dal titolare formale della carica. Del pari, quanto alla insussistenza degli elementi costitutivi della bancarotta distrattiva, si opera riferimento alla presunta ignoranza della titolare formale rispetto agli obblighi connessi alla carica, non risultando, il ricorso specifico in relazione alla peculiare posizione del ricorrente. 1.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va, al riguardo, rilevato come la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario, ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (tra le altre, Sez. 5, n.41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273), bensì sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alle società oggetto d'analisi, riconducibili ad indici sintomatici quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico. Il relativo apprezzamento - che si traduce in un accertamento di fatto, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione - non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo. In tal senso, la giurisprudenza civile evidenzia come i descritti connotati non implichino l'esercizio di tutti i poteri propri dell'amministratore di una società, ma richiedono unicamente lo svolgimento di un'apprezzabile attività di gestione in termini non occasionali o episodici (sent. n. 9222 del 1998) mentre, in sede penale, rileva piuttosto la funzione di regia e di strategica gestione dell'ente, in violazione del complesso dei doveri posti a presidio dell'interesse dei creditori, dei terzi e del mercato. Inoltre, si osserva che detta condizione ben può coesistere con l'esercizio dei poteri propri dell'amministratore di diritto, ove si risolva in una cogestione coordinata dell'organismo societario. In altri termini, l'effettiva gestione da parte dell'amministratore formale non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di fatto, ove sia comprovata una gestione paritetica. 1.1.1.Nel caso in esame, le sentenze di merito descrivono gli indicatori dell'effettiva riconducibilità all'imputato di poteri gestori della fallita, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali rassegnate (il curatore fallimentare, quelle del consulente tecnico Abruzzese, del dipendente della società [OSCURATO:PERSONA], nonché quella degli altri dipendenti e della stessa coimputata [OSCURATO:PERSONA]) che hanno ricostruito una posizione continuativa e gestoria dell'imputato, ben più ampia del ruolo di mero dipendente, conoscitore ed esperto delle dinamiche aziendali (nella parte in cui si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] faceva i pagamenti delle retribuzioni, impartiva ordini relativi alle mansioni da svolgere, si era rivolto, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] ad Uva, proprietario di dimora privata risultante, fittiziamente, sede della s.r.I.). In tale contesto, s'appalesano inconducenti i rilievi difensivi volti, da un lato, a delimitare il ruolo dell'imputato alla mera conoscenza approfondita delle dinamiche del settore, e, dall'altro, a censurare la sottovalutazione degli esiti di ulteriori fonti di prova (come le dichiarazioni del curatore fallimentare, del consulente tecnico di parte o dello stesso Uva, escusso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado cui quella impugnata fa rinvio) finendo con il richiedere una complessiva rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa nella presente sede di legittimità. La Corte territoriale ha, pertanto, dato conto con motivazione logica e circostanziata, aderente ai principi di diritto richiamati ed insindacabile in sede di legittimità, degli indicatori di una effettiva co-gestione della società, ancorando la propria (ri) valutazione a specifici passaggi motivazionali della decisione di primo grado e procedendo - a sua volta - nella nuova disamina dei fatti, alla luce delle deduzioni difensive sviluppate nell'atto d'appello. 2.11 primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Al riguardo è sufficiente ribadire il tradizionale e costante insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di reati fallimentari l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (tra le altre, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Rv. 257950). Si è, peraltro, costantemente precisato, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo come l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori (tra le altre, Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, Rv. 252992), finalità resa evidente nel caso in esame, come sottolineato dalle sentenze di merito, dalla circostanza che la sparizione delle scritture contabili aveva impedito la completa ricostruzione delle operazioni aziendali e che la fraudolenta gestione societaria, assicurata attraverso l'individuazione di una sede fittizia, la mancata restituzione di somme ricevute in prestito, gli omessi versamenti per la contribuzione obbligatoria, era stata occultata proprio grazie alla sottrazione dei libri e delle scritture contabili obbligatorie. Giova, inoltre, ribadire che le condotte di mancata consegna, sottrazione, distruzione od omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è, comunque, certa la sussistenza di una di esse (cfr. Sez. 5, n. 8369 del 27/09/2013, dep. 2014, Azzarello, Rv. 259038). Circostanza, quest'ultima, verificatasi nel caso in esame, in cui, come sottolineato dalla Corte territoriale, il curatore fallimentare non ha rinvenuto alcuna documentazione ufficiale relativa alla società fallita, trovandosi, pertanto, nell'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, avendo reperito presso l'abitazione della ricorrente, soltanto i libri obbligatori per la disciplina del lavoro. Con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, si osserva che corretta e immune da censure di ogni tipo, appare la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui esclude rilevanza all'asserita ignoranza degli obblighi connessi alla carica formale da parte dell'amministratore di diritto. In proposito deve ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore formale, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7/03/2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740). Ciò in quanto questi, è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. Inoltre, entrambe le sentenze di merito sottolineano come le attività gestorie fossero esercitate in modo fungibile dai due amministratori di fatto e di diritto (con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] consistite nell'assenza di delega a terzi soggetti per le operazioni bancarie, nei plurimi e continui rapporti trattenuti con i dipendenti, nel rapporto, iniziale, avviato con il proprietario della privata dimora, divenuta sede, fittizia, della società), tanto da non poter escludere per la [OSCURATO:PERSONA], né la condotta materiale contestata, né l'elemento soggettivo del dolo generico, risultando valorizzati, con ragionamento non manifestamente illogico, ripetuti indici di fraudolenza. Sicché, appare non dirimente il richiamo operato dalla Corte d'appello alla circostanza, indicata dalla ricorrente come non significativa, del reperimento, presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], dei libri obbligatori per la disciplina del lavoro. 2.1. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Si denunciano, invero, vizi di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale non rinvenibili con riferimento alla posizione dell'amministratore di diritto, a fronte di osservazioni svolte a pag. 9 e sgg. del ricorso, che attengono alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, si appalesano generiche e non centrate rispetto alla motivazione che si intende censurare. 3.Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, valutati i profili di colpa in relazione alle cause della dichiarata inammissibilità, determinata equitativamente in ragione
Sentenza Cassazione n. 25960/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris