CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 37756/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 16 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha accolto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che si lamenta il mancato accoglimento delle istanze ex art. 47 e 50 ord. pen., in ragione del fatto che non era più attuale il suo domicilio a Napoli e i due motivi si incentrano sull'irragionevole e contraddittoria affermazione che egli non potrebbe essere affidato al servizio sociale in Napoli mentre la detenzione domiciliare è concessa stabilendo la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli; che il provvedimento in realtà prende in considerazione il domicilio di fatto del condannato ben lontano da Napoli (in particolare, a Rho) ai fini di valutare la serietà dell'istanza che prevedeva l'attività lavorativa in Napoli e motiva la scelta del regime di espiazione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, anziché con misure diverse, in ragione della sua residua pericolosità da contemperare con le esigenze di controllo e di risocializzazione («alla luce di quanto sopra evidenziato, ed in particolare con riguardo ai precedenti penali di scarso allarme sociale»); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 Il C igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]