CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20948/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che riportandosialla memoria scritta depositata chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata limitatamente al reato di cui all’art. 74 dpr.09/90;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si associa alle conclusioni delProcuratore generale e insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo sezione del riesame harespinto l’istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto,ha confermato l'ordinanza resa il 13 dicembre 2025 dal GIP del Tribunale di Palermo,che ha applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in quantogravemente indiziato di appartenere ad una associazione a delinquere dedita al trafficodi sostanze stupefacenti, contestata al capo 1 della incolpazione provvisoria, previaesclusione del ruolo apicale e dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.Si addebita al [OSCURATO:PERSONA] di avere partecipato al sodalizio facente capo a MarioMacaluso, con il ruolo di abituale fornitore, insieme al nipote [OSCURATO:PERSONA], di sostanzestupefacenti nei confronti del gruppo.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato deducendo un unicoarticolato motivo.2.1. Violazione degli articoli 192, 273 cod. proc. pen. e 74 dpr.309/90 e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per la partecipazione al sodaliziocriminoso meglio precisato al capo 1 dell'incolpazione.Osserva il ricorrente che nel caso in esame non ricorrono i presupposti minimiper ritenere attribuibile all'indagato un ruolo di partecipe del sodalizio facente capo alMacaluso, poiché [OSCURATO:PERSONA] è risultato in contatto unicamente con l’esponente apicale delgruppo e non è emersa la stabilità e continuità del rapporto di collaborazione abitualeche dovrebbe legare il fornitore con il sodalizio e che costituisce presupposto necessarioper la ritenuta partecipazione associativa.Il collegio del riesame ha ritenuto esistente un rapporto di sostanziale esclusivanella continuativa fornitura all'ingrosso di rilevanti partite di hashish e cocaina,determinata dall'assenza di canali di approvvigionamento alternativi per il sodaliziodiretto dal [OSCURATO:PERSONA] e ha valorizzato il vincolo di reciproca mutualità e cointeressenza,ricavabile anche dalle dilazioni di pagamento e dalle condizioni di particolare favoreconcesse dai fornitori [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente appunta le sue critiche su questa motivazione evidenziando che lastessa non fa corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenzadi legittimità, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione lacostante disponibilità a fornire la sostanza di cui il sodalizio fa traffico, tale dadeterminare un rapporto durevole, e sempre che si accerti la coscienza e volontà dicontribuire al mantenimento dell’associazione e di favorire la realizzazione del finecomune. A sostegno di tale assunto richiama la giurisprudenza di legittimità e lamentache il Tribunale non abbia motivato né in ordine alla consapevolezza da parte del Marinoche alle spalle del [OSCURATO:PERSONA] vi fosse una struttura organizzata finalizzata al traffico disostanze stupefacenti, né in ordine alla coscienza e volontà del [OSCURATO:PERSONA] di contribuireall’operatività dell’associazione.A dispetto di quanto sostenuto dal collegio del riesame, il ricorrente evidenziache [OSCURATO:PERSONA] è indagato in ordine a diversi episodi di cessione contestati ai capi 2,3,4 e 5dell'epigrafe ma il gip ha ritenuto raggiunta la soglia della gravità indiziaria solo inrelazione all'episodio contestato al capo 2, commesso in data antecedente al 27 agosto2024; inoltre [OSCURATO:PERSONA] aveva almeno altri due fornitori stabili di stupefacenti individuatinell’ordinanza in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché non ricorre neppure ilrequisito del rapporto di fornitura in esclusiva.I giudici hanno rimarcato l’asserita stabilità di rapporti illeciti e la costanza diforniture di sostanza stupefacenti, ma non hanno argomentato sul rilievo che Marinorisulta gravemente indiziato di un solo reato fine, avente ad oggetto una cessione di 5chili di hashish effettuata in data antecedente al 27 agosto 2024, mentre [OSCURATO:PERSONA] èindagato per una serie numerosa di cessione a terzi di hashish e di cocaina commessi indate successive rispetto alla fornitura del [OSCURATO:PERSONA], il che smentisce il dato della forniturain esclusiva.Risulta poi del tutto inconducente l'elemento valorizzato dal Tribunale secondocui l'odierno ricorrente avrebbe consigliato al [OSCURATO:PERSONA] di cedere ad un suo creditoreRosario [OSCURATO:PERSONA] il proprio telefono cellulare e la scheda sim con i contatti degliacquirenti, al fine di adempiere alla propria quota di debito comune relativa ad unafornitura di 5 chili di hashish.Il ricorrente censura infine l'assunto motivazionale del Tribunale secondo cui ilnipote dell'odierno indagato, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe un emissario di quest'ultimo e inquesta veste avrebbe effettuato diverse visite al [OSCURATO:PERSONA] ristretto agli arrestidomiciliari. Si tratta di interpretazione illegittima poiché [OSCURATO:PERSONA] non risulta gravementeindiziato per i reati contestati al nipote.In conclusione a giudizio del ricorrente le condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] nonlegittimano un giudizio di intraneità nel sodalizio criminoso facente capo al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.Preliminarmente va rimarcato che in tema di misure cautelari personali, allorchésia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicedi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermarela gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.In particolare è stato affermato che il ricorso per cassazione per vizio dimotivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza non consente al giudice di legittimità il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice dimerito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01)Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma suindizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01).2. Ciò posto, il ricorrente postula la violazione dei criteri ermeneutici perindividuare il ruolo di partecipe del sodalizio e una motivazione manifestamente illogicaal riguardo.Occorre premettere che il ricorso ha appuntato le sue censure in ordine al giudiziodi gravità indiziaria della sola partecipazione dell’indagato al reato associativo e non hacensurato né l’esistenza obiettiva del sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nè ilgiudizio di gravità indiziaria nei suoi confronti in ordine all'episodio di cessione contestatoal capo 2 della rubrica.Il Tribunale a pagina 14 dell’ordinanza impugnata, ha correttamente richiamatola giurisprudenza di legittimità secondo cui la condotta di partecipazione adun'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsianche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cuil'associazione fa traffico e il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto cheaccomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono perimmetterla nel consumo al minuto, perché ciò agevola lo svolgimento dell'attivitàcriminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso;ed in effetti questa Corte regolatrice ha più volte affermato che la veste di partecipe adun'associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può esserefondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero adacquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole,ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 - dep. 2016, Nappello,Rv. 265764 - 01). Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativoe alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, né la diversitàdell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongonodi ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (ex multis: Sez. 2, n. 51714del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646 - 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020,Bellissima, Rv. 279249 - 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio e altri, Rv.251574 - 01).Ed infatti la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturaleconflitto d'interessi, sia ravvisabile e, dunque, argomentata la coscienza e volontà delsingolo di assicurare, mediante l'approvvigionamento continuativo della sostanza dalgruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, allapermanenza in vita della societas sceleris.Con riferimento all'elemento psicologico, è, inoltre, necessario che tutti i soggettiabbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella qualel'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e chel'acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanzestupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sferaindividuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa; insostanza è necessario che si accerti, a livello di gravità indiziaria, che le attività sonoposte in essere con la coscienza e volontà dell'autore di contribuire con i ripetuti apportial suo mantenimento e alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commerciodi droga.Tanto premesso, il Collegio del merito cautelare si è conformato a tali coordinateermeneutiche sicchè non ricorrono le ravvisate violazioni di legge.Infondate risultano infatti le critiche della difesa in ordine alla esclusività delrapporto di fornitura intrattenuto dal ricorrente e dal nipote [OSCURATO:PERSONA], nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che dal tenore delle intercettazioni emergerebbe chequest’ultimo faceva riferimento anche ad altri fornitori e non risulterebbe provato ilrapporto di collaborazione esclusiva con i due [OSCURATO:PERSONA].Va al riguardo osservato che la esclusività del rapporto di fornitura non èelemento essenziale e necessario del giudizio di intraneità, che si fonda piuttosto sulcarattere stabile nel tempo del rapporto e sulla consapevolezza e volontà di contribuireall’operatività del gruppo.Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamentecompiuto dai giudici di Palermo, che hanno individuato e segnalato i diversi elementi inforza dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine all’ipotesi associativa attribuitaall’indagato e posta a sostegno della misura cautelare.In particolare sono stati riportati alcuni stralci delle conversazioni intercettate dacui emerge l'esistenza di uno stabile canale di approvvigionamento di hashish costituitodai [OSCURATO:PERSONA] e il vincolo di reciproca mutualità ricavabile anche dalle dilazioni dipagamento e dalle condizioni di favore concesse a quest’ultimo dai [OSCURATO:PERSONA], i quali nonsi limitavano a rifornire il loro cliente ma condividevano con lui la progettazione disoluzioni ad alcuni problemi di gestione della liquidità.Al riguardo il tribunale ha richiamato a pagina 15 “il contenuto inequivoco e laconnessione logica e temporale delle intercettazioni del 7 dicembre 2024 e del 14gennaio 2025” nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], dove si recava [OSCURATO:PERSONA] nella veste diemissario dello zio, odierno ricorrente, con cui era in costante contatto telefonico; haevidenziato che la difesa non si è confrontata con questi dialoghi, da cui si evince ilcarattere continuativo del rapporto di fornitura tanto che [OSCURATO:PERSONA] rendicontava iproventi dell'attività di spaccio, consegnava la rata settimanale al fornitore eprogrammava con i [OSCURATO:PERSONA] nuove transazioni illecite; [OSCURATO:PERSONA] a sua volta non lesinavacritiche per la scarsa produttività palesata dal sodalizio del [OSCURATO:PERSONA], in relazione aduna temporanea flessione dell’attività di rivendita, così palesando la sua pienaconsapevolezza e volontà di contribuire con il suo apporto all’operatività del gruppo ela continuità nel tempo del rapporto di fornitura che si proiettava nel futuro, a confermadella tendenziale stabilità del legame intrattenuto.Neppure può dubitarsi del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], il quale in occasionedella conversazione intercettata il 21 dicembre 2024 risultava in diretto contattotelefonico con il nipote, e tramite questi chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] l'apprezzamento dellaqualità della merce venduta e ne concordava termini di consegna e prezzo.Si tratta di elementi che vengono correttamente valorizzati dal Tribunale perdesumerne l’affectio societatis e che la difesa non considera, omettendo inoltre diindicare gli elementi da cui evince che vi fossero anche altri fornitori all’ingrosso delsodalizio, e non censurando in modo specifico l’affermazione (v.pag. 18 della ordinanza)secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era, a sua volta, fornitore del [OSCURATO:PERSONA] che doveva pagarglila partita di droga ceduta al [OSCURATO:PERSONA], a riprova del contatto privilegiato del Macalusocon i [OSCURATO:PERSONA].Anche la circostanza che non sia stata raggiunta la gravità indiziaria in ordine aireati fine contestati al [OSCURATO:PERSONA] non assume rilevanza dirimente poiché la prova dellasussistenza dell’affectio societatis emerge dai colloqui.In conclusione, l’ordinanza impugnata ha correttamente osservato che leemergenze processuali evidenziano, sempre in termini di gravità indiziaria, la stabilità econtinuità nel rapporto di collaborazione che legava il promotore del sodalizio Macalusocon i fornitori [OSCURATO:PERSONA], in forza di un accordo di durata nel perseguimento di un comuneprogramma criminale produttivo di vantaggi reciproci.Il ricorrente formula censure che non appaiono idonee ad inficiare l’iterargomentativo del Tribunale.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att.cod. proc. pen. .Roma 8 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]