CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 14102/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] M [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, cori ordinanza del 27/11/2023 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 23/10/2023, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione alla imputazione provvisoria di cui agli artt. 110, 56, 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza ; proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. La difesa ha dedotto l'inosservanza degli artt. 125, 274 e 310 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Il giudice dell'appello avrebbe erroneamente valutato quanto affermato nel gravame in ordine all'affievolimento delle esigenze cautelari; in particola si è evidenziato che il Buscemi avrebbe manifestato resipiscenza sia rendendo dichiarazioni etero ed autoaccusatorie in epoca successiva alla ,_-dttoposizione a misura cautelare, che - chiedendo la definizione del giudizio mediante rito abbreviato, circostanze che, unite al tempo trascorsa in carcere ed all'incensuratezza dell'indagato, denoterebbero un affievolimento della pericolosità sociale del ricorrente. L'ordinanza lmpumata sarebbe, inoltre, priva di adeguata motivazione in ordine all'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con l'eventuaie ausilio del braccialetto elettronico. I giudici dell'appello avrebbero, in particolare, affermato che la misura degli arresti domiciliari sarebbe inager»Ja'-_a in considerazione della mancanza di autocontrollo da parte del ricorrente, affermazione del tutto apodittica e disancorata da qualsiasi elemento fattuale verificabile. 3. [OSCURATO:PERSONA].)cuntore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarate inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo manifestamente infondato. In via preliminare si deve evidenziare come il ricorso proposto sia reiterativo ed aspecifico in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Palermo a seguito di istanza del 28/09/2023, c:aratterizzata dai medesimi elementi e allegazioni, decisa in data 28/09/2023. Difatti, a distanza di c'r-c un mese, il ricorrente ha presentato l'istanza poi rigettata nuovamente dal Gip di Palermo in data 23/10;2023, avverso la quale ha proposto appello, con argomentazioni e doglianze del tutto sovrapponibili ci! i a precedente, in mancanza di qualsiasi elemento caratterizzato dz effettiva novità, non potendosi ritenere tale la allegazione, '?..tro in forma del tutto generica (in mancanza anche solo della indicazione della data della richiesta), relativa alla volontà di accedere a rito abbreviato. 2. Cic pro esso, va ricordato, il costante orientamento di questa Corte, crie nritende ribadire, secondo il quale la decisione del giudice sull'appeho avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione di u a misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo o di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione rn p.,iò superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provv..dimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza imny,i:itiva della misura. Il giudice dell'appello, pertanto, non deve riecamnro a questione della sussistenza delle condizioni di applicabil'tà misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immene da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravver nt idonei 9 modificare in modo apprezzabile il quadro indiziario o ad influire sulle ,esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione della misura (veci Ser. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antognano, Rv. 266676 - 01; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01). Lista-iza i revoca o di modifica della misura coercitiva presuppone, un significativo mutamento, in senso favorevole all'imputato, degli elementi di accusa, che l'istante ha l'onere di indicare e specificare, circos,:anza non ricorrente nel caso in esame, atteso il mero richiamo aci. everi endo-processuali (come l'aver reso confessione e dichiarazhn or-accusatorie, l'aver richiesto apparentemente, ma i senza alcuno vr fica allegazione e indicazione in tal senso, il rito abbreviato, che tra l'altro non implica neanche ammissione di responsahi!ià o mi elementi neutri (come il decorso del tempo dalla applicazione ce n-!sura cautelare, in tal senso Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, E3c.nro , Rv. 278999-01) non idonei ad incidere sulla complesslva ed originaria valutazione che portava alla applicazione della misura deila quale. è stata chiesta la revoca. Il Tribun2'e adeguatamente motivato sul punto, in modo logico, lineare e del privo di aporie, senza che il ricorrente si confronti effettivamente con gli argomenti spesi nel giustificare la decisione e ordinanza impugnata, limitandosi ad una mera reiterazione dei motivi di appello in assenzT di critica effettiva. 3.11 Tribunale ha, quindi, ampiamente richiamato la precedente decisione delle questioni poste, l'evidente e allarmante gravità della vicenda e 17, conseguente evidente pericolosità del ricorrente (con evidente incornpailbilità con la diversa misura richiesta in ogni sua forma), l'irrilevanza delle allegazioni nuovamente proposte in questa sede, in asse.r17 - di elementi di novità. Non ricorre, dunque, alcuna violazione le(=ge, né un vizio della motivazione tale da poter considerare la ctccsa apparente o assente, a fronte di una serie di doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericità, aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione e del tutto prive di allegazior i A s,i -)Dorto delle critiche articolate al provvedimento del Tribunale. Il Tribunale in conclusione correttamente appAcato il principio affermate dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, una volta formatosi il cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare ia rvalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca e 'a cJifica della misura applicata (Sez.1, n.19521 del 15/04/2010. Rv. 247208-01: Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, -one Brega, Rv. 243974-01; Sez. 1., n. 15906 del 19/01/2007.. Pet, Rv, 236278-01). 5. Aii !na:-T-1 ossibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. per., a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proced ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa c! ccmmissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende c'e di euro tremila, così equitativamente fissata. Non (-7.'if,;e.J.,:cndo dall'adozione del presente provvedimento la rimessie a i. .3 dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, .att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inanrrH ;.E•H.' I rcorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della di curo tremila in favore della C:assa delle Ammende. Manda alla Cance