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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 08603/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 17/06/2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 337, 61 n. 2, 582-585 e 707 cod. pen. 2.

Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] tna P- ruzzellis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 17/06/2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 337, 61 n. 2, 582-585 e 707 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] tna P- ruzzellis
Sentenza Cassazione n. 08603/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris