CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 20382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 15349-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1066 contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 100/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST. DI di SASSARI, depositata il 24/09/2019 R.G.N. 310/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha fs depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronuncia n. 110/2015 il Tribunale di Sassari ha rigettato, per l'intervenuta decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della L. n. 183 del 2010, le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., dirette a: - dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lui e detto banco con effetto dal 2.10.1998; - accertarsi che egli, in relazione alle mansioni svolte, aveva diritto, sin dalla suddetta data, all'inquadramento nella 2 area 3 livello del ccnI di settore; - condannare la società convenuta a corrispondergli a titolo di differenze salariali la somma di C 161.794,92, con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge, come da conteggi analitici in calce al ricorso di primo grado; - condannare la stessa società a corrispondergli, a titolo retributivo e/o risarcitorio, una somma corrispondente alle retribuzioni dovute dalla data della domanda sino alla data dell'emananda sentenza, da determinarsi sulla base del CCNL Bancari; - in ogni caso, ordinare la regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente e, per i periodi caduti in prescrizione, condannarsi la stessa società al risarcimento dei danni ex art. 2116 cod. civ. da determinarsi in via equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. ovvero in separato giudizio; con il favore delle spese in distrazione. 2. Tanto aveva richiesto il ricorrente sull'assunto che per oltre 14 anni, nel periodo dal 1998 al mese di agosto 2012, aveva lavorato quotidianamente con mansioni di archivista, negli uffici della banca suddetta, pur se dal punto di vista formale il suo datore di lavoro era sempre stato una cooperativa (da ultimo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) ingaggiata dalla stessa banca per la fornitura di servizi di facchinaggio. 3. Il primo giudice ha ritenuto che, in considerazione delle deduzioni formulate, le fattispecie azionate erano sussumibili sotto le previsioni di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), per avere l'istante chiesto, tra l'altro, l'accertamento di un rapporto di lavoro asseritamente facente capo esclusivamente alla parte resistente, oltre i termini previsti dalla legge citata a pena di decadenza, essendo cessato l'appalto che legava la cooperativa e l'istituto di credito nel marzo 2013; rilevava, altresì, lo stesso giudice che detto termine decadenziale sarebbe spirato anche a voler considerare come dies a quo la data dì cessazione del rapporto di lavoro con la cooperativa (31.12.2013), a fronte di un ricorso introduttivo depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, Sezione lavoro, con la sentenza qui gravata per cassazione dal lavoratore, ha rigettato l'appello di quest'ultimo, ritenendo corrette le argomentazioni del primo giudice e richiamando segnatamente il precedente di legittimità costituito dalla sentenza n. 13179/2017 da cui ha desunto che le domande proposte dal ricorrente, finalizzate ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro unitario svoltosi "di fatto" alle dipendenze del [OSCURATO:SOCIETA] dal 1998 all'agosto 2012, nonché volte ad ottenere le conseguenti condanne di contenuto economico, integrassero le condizioni soggettive e oggettive previste dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d). 5. Avverso detta sentenza della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione Pinna F., affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte concludendo per l'accoglimento del ricorso. 6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la "violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.) in relazione all'art. 32 L. n. 183 del 2010 e agli artt. 2 e 6 L. n. 604 del 1966. Deduce che la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto che il rapporto di lavoro intercorrente ex lege tra il ricorrente e il [OSCURATO:SOCIETA] si era concluso alla data di scadenza del contratto di appalto intercorso tra quest'ultimo e la cooperativa da cui risultava formalmente assunto il lavoratore, con una cessazione di mero fatto, senza intervento di alcun atto di recesso scritto, così violando l'art. 2 L. 604/1966, che prevede per l'atto di licenziamento la forma scritta a pena di nullità. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 32 L. 183/2010 e agli artt. 27 e 28 D.I.vo n. 276/2003. Premette il ricorrente che tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello avevano pure osservato che il termine decadenziale di cui all'art. 32 cit. sarebbe decorso anche avendo riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro tra esso ricorrente e il datore di lavoro formale, avvenuta il 31.12.2013. Fa presente di non ignorare che, in epoca successiva al ricorso in appello, questa Corte si era pronunciata sull'argomento, giungendo ad un parziale superamento (in base ai principi enunciati da Cass. n. 21968/2018) del precedente orientamento sul quale egli aveva fatto leva in secondo grado, ed affermando, cioè, che nell'ipotesi di somministrazione irregolare ex art. 27 D.I.vo n. 276/2003 l'utilizzatore possa giovarsi, ai fini della decadenza, del licenziamento intimato dall'agenzia di somministrazione. Deduce, tuttavia, che tale innovativo principio non poteva trovare applicazione nel caso in esame, del tutto differente da quello esaminato nella cit. sent. n. 21968/2018. In primo luogo la norma di cui all'art. 27 D.Ivo. n. 276/2003 è di carattere eccezionale, ed è applicabile unicamente nel ristretto ambito della somministrazione irregolare, vale a dire, in un rapporto in cui un contratto di somministrazione di lavoro (benché viziato) risulta comunque stipulato. Secondo il ricorrente, invece, nei diversi casi di interposizione vietata (somministrazione fraudolenta, pseudo appalto, etc.), incluso quello che qui ci occupa, in cui un contratto di somministrazione di lavoro non era mai stato stipulato, non poteva trovare applicazione la speciale sanatoria di cui all'art. 27 cit. Per il ricorrente, la fattispecie in esame ricadeva nell'ambito applicativo di cui al successivo art. 28 stesso decreto; né era possibile estendere analogicamente la sanatoria prevista dall'art. 27 cit. alle ipotesi in cui, non solo non era stato stipulato il contratto di somministrazione di lavoro, ma vi era una somministrazione fraudolenta di manodopera. Perciò, l'affermazione dei giudici di merito - che il termine di decadenza sarebbe comunque decorso anche avendo riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro col datore apparente -, sarebbe errata, dato che in caso d'interposizione illecita di manodopera e di pseudo appalto, come nel caso di specie, la speciale sanatoria ex art. 27 cit. non avrebbe potuto operare. 4. Con un terzo e subordinato motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 32 L. n. 183 del 2010, e agli artt. 2099 e 2016 cod. civ., e, in subordine, si profila una questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 cit. in relazione agli artt. 3, 24, 36 e 38 Cost. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata doveva essere annullata "anche soltanto nella parte in cui aveva statuito che la decadenza in questione abbia determinato la inammissibilità della ulteriore e distinta domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ. che egli aveva formulato nei confronti del datore di lavoro effettivo. Secondo lo stesso, infatti, la decadenza in questione poteva riguardare l'azione di annullamento del licenziamento, ma non poteva incidere su tutte le altre azioni giudiziarie attinenti il rapporto col reale datore di lavoro (pagamento differenze retributive, TFR, inquadramento, risarcimento dei danni da mancata regolarizzazione contributiva, etc.). E tanto esattamente come avviene negli ordinari rapporti di lavoro ove appunto la decadenza rende inammissibili la domanda di annullamento del licenziamento e quella di nullità del termine, ma non incide sulle ulteriori e diverse domande aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro e/o il risarcimento danni. Richiama, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nei casi d'interposizione illecita la facoltà degli enti previdenziali di accertare l'interposizione negli ordinari termini di prescrizione non era in alcun modo attinta dalla decadenza ex art. 32 cit. che fosse eventualmente maturata. Invoca, inoltre, il costante orientamento della Corte costituzionale e di questa Suprema Corte secondo il quale il giudice fra le diverse opzioni interpretative di una norma deve preferire quella rispettosa dei principi costituzionali. E, in via subordinata, chiede a questa Corte di sospendere il giudizio e sollevare la questione di costituzionalità del più volte cit. art. 32 nella parte in cui, in ambito di somministrazione illecita, subordina il riconoscimento dei diritti retributivi, etc., all'onere di tempestiva impugnazione del recesso (o meglio, di tempestiva contestazione scritta dell'espulsione di fatto dal posto di lavoro). Per il ricorrente, infatti, un'interpretazione della norma che ritenesse ciò possibile sarebbe contrastante con i richiamati parametri costituzionali, perché, tra l'altro, "solo il lavoratore coinvolto in un appalto illecito di manodopera vedrebbe maturare la estinzione del suo diritto alla retribuzione equa e sufficiente (di cui all'art. 36 Cost.) nel brevissimo termine di 60 giorni decorrenti" a die incerto. 5. Ritiene la Corte che i primi due mezzi, tra loro evidentemente connessi, in quanto entrambi riferiti alla corretta interpretazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183 del 2010, siano meritevoli di accoglimento per quanto di ragione. 6. Occorre, infatti, subito porre in luce che questa Sezione, con ancor recente sent. 17.12.2021, n. 40652, si è già espressa sulle questioni giuridiche involte dal ricorso ora in esame. Più in particolare, in tale decisione è stato espresso il seguente principio di diritto: "la disposizione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso". 7. Nella motivazione di essa decisione è stato premesso <che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, prevede che: "Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, art. 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1, 2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto">. 8. E' stato, allora, rilevato, <come già specificato in altri provvedimenti di questa Corte (Cass. n. 6649/2020; Cass. n. 28750/2019) che la ratio della L. n. 183 del 2010, art. 32, è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione della L. n. 604 del 1966, art. 6, (previamente modificato) sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass.n. 13648 del 2019). 18. La finalità è quella di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l'esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell'organico aziendale. 19. Tuttavia, trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), legge citata (Cass. n. 13179 del 2017). 20. Tale rìgorosità deve confrontarsi necessariamente con i limiti previsti dalla nostra Costituzione (artt. 2, 111 e 117), dal diritto Euro-unitario (art. 47 della Carta di Nizza, in considerazione della natura della controversia che riguarda il tema della successione in un ramo di azienda) e dal diritto convenzionale (art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei possibili profili di illegittimità con riguardo ad un ambito applicativo di tipo estensivo o analogico della norma in questione. 21. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell'indirizzo di cui alla sentenza di questa Corte n. 13179/2017, richiamata nella gravata pronuncia dai giudici di seconde cure, i cui principi, però, devono essere letti e con testualizzati alla luce delle argomentazioni e delle precisazioni delle pronunce successive che sono seguite in materia e, in particolare, con quelle affermate dalle recenti decisioni n. 30490/2021 e n. 14131/2020 ove è stata evidenziata comunque la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, di un provvedimento o di un atto da impugnare ovvero di un tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato). 22. Come correttamente è stato sottolineato in queste ultime sentenze non sì può estendere analogicamente ad un "fatto" (cessazione dell'attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi ovvero a fatti tipizzati. 23. Una diversa interpretazione renderebbe, infatti, eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto di azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione. 24. Le suddette pronunce (la n. 13179/2017 e la n. 30490/2021) non sono tra loro contrastanti perché la prima si limita ad individuare le fattispecie di applicabilità della decadenza in questione (tra cui le azioni dirette al conseguimento di un risultato di contenuto economico o comunque risarcitorio, che presupponga l'accertamento del rapporto alle dipendenze di quest'ultimo), mentre la seconda precisa i presupposti di operatività della decadenza stessa, ponendosi, quindi, su di un piano logico-giuridico diverso e successivo rispetto alla analisi svolta dalla prima sentenza. 25. Pertanto, sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") dei rapporti di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. 26. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina>. 9. Non è chi non veda, quindi, che le considerazioni ed il principio di diritto espressi in tale decisione si attagliano perfettamente alla fattispecie ora in esame. Invero, nel caso che ci occupa, lo stesso giudice di secondo grado aveva considerato che il ricorrente prospettava appunto, non già una mera somministrazione di lavoro sebbene irregolare (cui sarebbe riferibile il più recente art. 38 d.lgs. n. 81/2015), bensì un'interposizione illegittima di manodopera (il ricorrente aveva, tra l'altro, dedotto, non solo di aver lavorato quotidianamente con mansioni di archivista, negli uffici della banca, e non certo di essere stato adibito ai servizi di facchinaggio, oggetto degli appalti intercorsi tra la cooperativa da cui formalmente dipendeva e la banca resistente, ma inoltre di aver utilizzato per lo svolgimento delle sue effettive mansioni esclusivamente strumenti di lavoro messi a disposizione dall'istituto di credito e di aver ricevuto quotidianamente direttive ed istruzioni di lavoro direttamente da personale della banca, nonché di aver osservato gli stessi orari di lavoro dei dipendenti dell'istituto di credito convenuto). Inoltre, nella decisione della Corte territoriale qui oggetto di ricorso, come premesso, era stata richiamata Cass. n. 13179/2017, i cui principi, tuttavia, sono stati specificati e delimitati nei termini dianzi illustrati nelle più recenti pronunce di questa Sezione sopra menzionate. Ed anche nel caso in questione è pacifico che sia mancato un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che abbia negato la titolarità del rapporto lavorativo tra l'attuale ricorrente e la società intimata. 10. La pronuncia gravata per cassazione, perciò, non è conforme al su riportato principio di diritto. 11. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l'esame del terzo motivo, innanzi riferito, nonché del quarto motivo, concernente il regolamento delle spese processuali di secondo grado. 12. La sentenza deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto, dianzi premesso al § 6 di questa parte motiva. 13. Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai mo