Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 17536/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LAGANA' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" COMITATO "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LAGANA' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1.969 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" COMITATO "[OSCURATO:PERSONA]" avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Presidente della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] chiede di valutare la sussistenza di errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 56/2022 emessa da questa Corte il 13 gennaio 2022 nel proc. n. 25296/2021 nella indicazione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice del rinvio evidenziando che dal gennaio 2022 è stata istituita ed è operativa la seconda sezione penale della Corte di appello di Messina.

2. Rilevato che nel dispositivo, e nel relativo ruolo, della sopraindicata sentenza è stato erroneamente indicato quale Giudice del rinvio la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] anziché altra Sezione della Corte di appello di Messina (presso la quale è stata istituita, a decorrere dal 10 gennaio 2022, la Seconda Sezione Penale).

3. Ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., deve esserne disposta, pertanto, la correzione nel senso di sostituire alle parole "alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]", le parole "ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina".

P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo e nel relativo ruolo della sentenza di questa Corte del 13 gennaio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri nel senso che, ove indicato quale giudice del rinvio "la corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]", si intenda "altra sezione della Corte di appello di Messina.

Manda alla cancelleria per la relative annotazioni.

Così deciso, in Roma 22 aprile 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LAGANA' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" COMITATO "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LAGANA' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1.969 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" COMITATO "[OSCURATO:PERSONA]" avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] chiede di valutare la sussistenza di errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 56/2022 emessa da questa Corte il 13 gennaio 2022 nel proc. n. 25296/2021 nella indicazione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice del rinvio evidenziando che dal gennaio 2022 è stata istituita ed è operativa la seconda sezione penale della Corte di appello di Messina. 2. Rilevato che nel dispositivo, e nel relativo ruolo, della sopraindicata sentenza è stato erroneamente indicato quale Giudice del rinvio la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] anziché altra Sezione della Corte di appello di Messina (presso la quale è stata istituita, a decorrere dal 10 gennaio 2022, la Seconda Sezione Penale). 3. Ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., deve esserne disposta, pertanto, la correzione nel senso di sostituire alle parole "alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]", le parole "ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina". P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo e nel relativo ruolo della sentenza di questa Corte del 13 gennaio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri nel senso che, ove indicato quale giudice del rinvio "la corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]", si intenda "altra sezione della Corte di appello di Messina. Manda alla cancelleria per la relative annotazioni. Così deciso, in Roma 22 aprile 2022.
Sentenza Cassazione n. 17536/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris