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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06653/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, benché già diffidata al rispetto delle prescrizioni impostile in sede di ammissione alla misura alternativa, le ha reiteratamente violate; il ricorso lamenta vizio di motivazione per non essere stata compiuta una valutazione complessiva dei fatti; ritenuto che: la censura appare genericamente articolata atteso che la stessa si atteggia in termini meramente confutativi e assertivi, mancando l'indicazione specifica di quali profili il giudice di merito abbia trascurato ai fini della decisione assunta; infatti, il motivo si articola nella mera censura della omessa valutazione globale della vicenda finendo per sollecitare a questa Corte, nella seconda parte dell'atto introduttivo, una rinnovata valutazione delle circostanze di fatto e omettendo di confrontarsi con la parte della motivazione relativa al pregresso ammonimento della ricorrente al rispetto delle prescrizioni imposte; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, benché già diffidata al rispetto delle prescrizioni impostile in sede di ammissione alla misura alternativa, le ha reiteratamente violate; il ricorso lamenta vizio di motivazione per non essere stata compiuta una valutazione complessiva dei fatti; ritenuto che: la censura appare genericamente articolata atteso che la stessa si atteggia in termini meramente confutativi e assertivi, mancando l'indicazione specifica di quali profili il giudice di merito abbia trascurato ai fini della decisione assunta; infatti, il motivo si articola nella mera censura della omessa valutazione globale della vicenda finendo per sollecitare a questa Corte, nella seconda parte dell'atto introduttivo, una rinnovata valutazione delle circostanze di fatto e omettendo di confrontarsi con la parte della motivazione relativa al pregresso ammonimento della ricorrente al rispetto delle prescrizioni imposte; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 06653/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris