CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17774/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1164/2021depositata il 20/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].immobile in Melilli, località Villasmundo, di cui era proprietaria solo per laquota di metà. [OSCURATO:PERSONA], proprietario della restante quota del 50%-ex coniuge della venditrice e padre dell’acquirente-, aveva chiesto eottenuto dal Tribunale di Siracusa un decreto ingiuntivo nei confronti diNumero registro generale 21378/2021Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 17774/2026Data pubblicazione 04/06/2026aveva ricevuto dalla vendita, affermando di volerla ratificare: già primadella vendita aveva comunicato a tutte le parti interessate la volontà diapprovare la cessione anche della sua quota, pur richiedendo la ricezionedella metà del prezzo.Siracusa, che l’aveva accolta.La Corte d’Appello di Catania, adita da [OSCURATO:PERSONA], avevariformato la sentenza di primo grado accogliendo la domandadell’appellante per le seguenti considerazioni:-la vendita effettuata da [OSCURATO:PERSONA] anche per la quota dicomproprietà che non le apparteneva era suscettibile di ratifica da parte diGaetano [OSCURATO:PERSONA], con obbligo della comproprietaria venditrice di versargli lametà del prezzo riscosso, pari a € 36.000,00 oltre interessi; la vicendarientrava infatti nell’ambito di operatività dell’art.1480 c.c. e GaetanoCastro aveva più volte espresso per iscritto, con raccomandate AR, allavenditrice e all’acquirente la volontà di ratificare la vendita per la suaquota, facendo espresso riferimento nelle lettere al contratto dicompravendita e alla propria comproprietà sull’immobile e chiedendo lacorresponsione del 50% del prezzo pattuito; ulteriore esplicitazione dellaeffettiva ratifica sarebbe stata anche l’introduzione del ricorso monitorioper la parte di prezzo spettantegli;-la praticabilità della ratifica si correla al fatto che il venditore di cosaparzialmente altrui è obbligato a far conseguire al compratore la proprietàdel bene, acquistandolo egli stesso o procurando, appunto, la ratifica delsuo operato da parte del dominus.motivi.Numero registro generale 21378/2021Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 17774/2026Data pubblicazione 04/06/2026Gaetano [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso e poi, prima dell’adunanzafissata per la discussione del ricorso in camera di consiglio, memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la Violazione e falsa applicazione degli art.1480, 1398 e 1399 c.c. inrelazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Secondo la ricorrente non sarebbe stata possibile, nel caso di specie,la ratifica da parte del comproprietario pretermesso , perché ella siera qualificata nell’atto di compravendita immobiliare unica proprietariadel bene: si era trattato pertanto di vendita di cosa parzialmente altrui,senza spendita alcuna del nome del comproprietario [OSCURATO:PERSONA] esenza alcuna possibilità di ratifica. Nemmeno si poteva configurare, inconcreto, una ipotesi di gestione di affari altrui ratificabile.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la Violazione e falsaapplicazione degli art.1480 e 1399 c.c. e 633 c.p.c. in relazione all’art.360comma 1 n.3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] che le norme richiamate in rubrica tutelanol’acquirente, non il comproprietario, il quale non ha perso il proprio dirittoessendo rimasto titolare della sua quota di comproprietà.I motivi, che si esaminano congiuntamente perché presuppongono lasoluzione delle stesse questioni giuridiche, non sono fondati.La Corte di merito ha effettivamente considerato la vendita effettuatada [OSCURATO:PERSONA] come vendita di cosa parzialmente altrui, rispetto allaquale per la parte di cui non era proprietaria la venditrice ha assuntol’obbligo di acquistare il bene dall’altro comproprietario, al fine diconsentire il passaggio della restante quota di proprietà. In quest’ottica,ha inteso riconoscere al comproprietario non venditore la possibilità di ratificare la vendita, facendo riferimento all’istituto disciplinato perl’ipotesi di rappresentanza senza potere dagli art.1398-1399 c.c., nonNumero registro generale 21378/2021Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 17774/2026Data pubblicazione 04/06/2026perché direttamente applicabili sul presupposto di una -non effettuata-spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA], ma per analogia, essendo la ratificagiustificabile appunto come equivalente idoneo all’acquisto che lavenditrice avrebbe dovuto fare.Appare, in particolare, corretto il richiamo operato dalla Corte dimerito alla sentenza di questa Corte n.24144/2015 che, in motivazione,evidenzia come l'ipotesi di vendita di cosa solo parzialmente altrui siconfigura esclusivamente sulla base della situazione oggettiva della resalienata al momento della stipula del relativo negozio, indipendentementedagli elementi soggettivi (come la scienza o l'ignoranza della parti alriguardo), che possono riflettersi unicamente sulle conseguenze: Per essa,ancorché la cosa venduta appartenga per quote indivise al venditore e adun terzo, trova applicazione l'art. 1478 c.c., alla cui stregua il venditore èobbligato a far conseguire al compratore la proprietà del bene,acquistandolo egli stesso dal dominus o procurando, nelle forme previste,direttamente la ratifica del suo operato da parte del dominus stesso (v.Cass. 29-3-1996 n. 2892; Cass. 26-6-1984 n. 3736; Cass. 10-3- 1981 n.1341; Cass. 24-10-1978 n. 4801) . La precisazione operata dalla Cortedi legittimità alle modalità attraverso le quali il venditore debba adoperarsiper procurare all’acquirente la proprietà anche della quota immobiliarenon sua pertiene ai rapporti tra venditore e comproprietario nonvenditore: ove quest’ultimo sia disposto a prestare adesione alla vendita,appunto ratificandola -con le opportune integrazioni documentali volte arendere effettiva la vendita e a rendere possibile la continuità delletrascrizioni: ma di questo non si discute in questa sede; viene ad esseresostanzialmente adempiuto l’obbligo di acquisizione del bene in capo alvenditore non proprietario, obbligo al quale è correlato quello di sosteneregli esborsi a tal fine necessari -nel caso di specie, la corresponsione del50% del prezzo ricevuto per l’intero bene-.Numero registro generale 21378/2021Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 17774/2026Data pubblicazione 04/06/2026La presente controversia è tra venditore e comproprietario pretermesso dalla vendita, che con la ratifica della vendita stessa -accertata come idonea dalla Corte d’Appello di Catania tenendo inconsiderazione la necessità di forma scritta ad substantiam- ha realizzatol’equivalente dell’acquisizione del bene che era a carico di FrancaPrinciotta ex art.1480, 1479 c.c.Nel contesto delineato, non appaiono riscontrabili nell’operato dellaCorte d’Appello violazioni delle disposizioni normative richiamate ed è anzidifficile comprendere l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a contrastarel’iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e la stessa pronuncia della Corte d’Appello diCatania, che le permettono l’attuazione del suo preciso obbligo neiconfronti dell’acquirente, ex art.1479-1480 c.c.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo e comprendenti anche l’attività svolta nell’ambito dell’istanzaproposta ex art.373 c.p.c., seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Numero registro generale 21378/2021Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 17774/2026Data pubblicazione 04/06/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso