CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 47719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOserrtite le conclusioni del PG 6o-r\ Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha confermato l'ordinanza dello stesso Tribunale del 25 marzo 2021, con la quale aveva rigettato le istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione alle misure alternative alla detenzione e della quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revoca perché asseritamente emessa all'esito di udienza camerale che si sarebbe dovuta tenere in forma virtuale, dalla quale era stato escluso il difensore del condannato che, per un guasto tecnico, era rimasto in attesa di collegamento col suddetto Tribunale per ore. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancata valutazione dell'impossibilità del difensore, che pure ne aveva fatto istanza, di partecipare all'udienza del 25 marzo 2021, all'esito della quale era stato emesso il provvedimento che aveva rigettato le istanze di misure alternative. Nello specifico il difensore lamenta di avere provato a collegarsi da remoto al link che gli era stato comunicato dalla cancelleria, ma di essere rimasto nella stanza virtuale in attesa di essere ammesso, di avere provato più volte a contattare l'utenza telefonica indicata nel provvedimento di fissazione ma di non avere ottenuto risposta (per un accertato guasto tecnico) e pertanto di essere stato messo nell'impossibilità, non dipendente dalla sua volontà, di partecipare alla suddetta udienza. Rileva il difensore che, al fine di vedere garantito il principio di effettività del diritto di difesa, depositava istanza di rimessione sul ruolo del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e che a seguito di detta istanza il Tribunale di sorveglianza fissava nuova udienza per il giorno 15 aprile 2021, conclusasi con il provvedimento impugnato, che pur dando atto del guasto tecnico nella linea telefonica indicata dal Tribunale quale contatto necessario per qualunque comunicazione attinente all'udienza del 25 marzo 2021 che, proprio per questa difficoltà di comunicazione, si svolgeva con un difensore di ufficio in presenza e non con quello di fiducia da remoto, si è limitato a confermare nel merito il provvedimento emesso in violazione del diritto di difesa. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ì/( E' evidente, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato a p. 2, l'impossibilità di una rimessione sul ruolo di una procedura conclusasi con un'ordinanza immediatamente esecutiva quale quella di rigetto della richiesta di misure alternative del 25 marzo 2021. Il difensore, invece di presentare istanza di rimessione sul ruolo del procedimento ed insistere su una revoca per vizio processuale di un'ordinanza già esecutiva, avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso detta ordinanza per violazione del contraddittorio. Le ragioni che avrebbero giustificato l'impugnazione del primo provvedimento vengono ora aspecificamente esposte nel ricorso avverso il secondo provvedimento. In detto provvedimento il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, premessji l'avvenuta stabilizzazione del primo provvedimento e l'impossibilità di una revoca dello stesso per vizio processuale, deducibile, invece, con ricorso per cassazione, ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato nel merito in ragione della mancata deduzione di circostanze ulteriori e più favorevoli per il condannato rispetto a quelle già valutate dal Tribunale. Profilo, col quale in nessun modo si confronta il ricorso insistendo su un vizio processuale non deducibile in questa sede. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così