Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 04755/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa (anche) nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.per un furto commesso, in concorso con altri, l’11 marzo 2024; Considerato che il motivo proposto,che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen.,è intrinsecamente generico, poiché non indica quale, tra le molteplici cause di proscioglimento indicate nella norma asseritamente violata, opererebbe nel caso di specie;Rilevato, pertanto, che ilricorso dev e essere dichiarat o inammissibil e , che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa (anche) nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.per un furto commesso, in concorso con altri, l’11 marzo 2024; Considerato che il motivo proposto,che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen.,è intrinsecamente generico, poiché non indica quale, tra le molteplici cause di proscioglimento indicate nella norma asseritamente violata, opererebbe nel caso di specie;Rilevato, pertanto, che ilricorso dev e essere dichiarat o inammissibil e , che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04755/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris