Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 47419/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il 24/ .05/1990 avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di Appello di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 20 ottobre 2021 dal Tribunale di Bacau, relativo alla sentenza di condanna alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione emessa dal medesimo Tribunale in data 31 luglio 2020, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Bacau del 14 ottobre 2021, divenuta irrevocabile, per il reato di costituzione di un gruppo criminale finalizzato alla commissione di reati di falsificazione di strumenti di pagamento, ed altri reati per possesso di strumenti per la falsificazione e messa in circolazione di valori falsificati, commessi negli anni compresi tra il marzo 2014 ed il dicembre del 2017

2. Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 16, legge n. 69/2005, come modificato dal d.Igs. n.10/2021.

In particolare la Corte di appello di Venezia ha negato l'attivazione della procedura di riconoscimento della condanna ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, sebbene abbia valutato la documentazione prodotta dal ricorrente come idonea ad attestare il suo stabile radicamento in Italia da almeno due anni e sebbene sussistessero tutte le condizioni previste dall'art. 10 d.lgs. n.161/2010 per il riconoscimento della sentenza di condanna sia sotto il profilo della doppia incriminazione che dei limiti di pena previsti dalla normativa nazionale.

Secondo la ricorrente è, pertanto, illegittima la decisione con cui la Corte non ha disposto la sospensione della consegna al fine di richiedere allo Stato di emissione informazioni integrative ai sensi dell'art. 16

I. n. 69/2005, tra cui la trasmissione della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine e delle forme previste per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 18 del d.

Igs. n. 10 del 2 febbraio 2021.

2. Come è noto, nell'ottica di una complessiva accelerazione delle procedure interne di consegna nell'ambito del sistema del mandato di arresto europeo, il d.

Igs. n. 10 del 2021 ha stabilito una sensibile riduzione dei termini processuali originariamente previsti dalla legge n. 69 del 2005.

In particolare, l'art. 18, comma 1 del decreto ha disposto che "Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale".

Il comma 2 ha, inoltre, stabilito che "Il ricorso è presentato nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento.

La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1".

Ciò premesso, dal fascicolo processuale risulta che la sentenza è stata emessa in data 11 novembre 2021 e che del dispositivo e della motivazione è stata data lettura in udienza, alla presenza del ricorrente e del suo difensore.

Risulta, inoltre, che l'impugnazione è stata proposta con le forme dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen. a mezzo raccomandata postale spedita il giorno 16 novembre 2021, pervenendo alla cancelleria della Corte di appello il successivo 18 novembre, giusta attestazione apposta in calce alla sentenza impugnata.

3. Il ricorso è stato, dunque, proposto tardivamente rispetto al più ristretto termine di cinque giorni introdotto dalla riforma del febbraio 2021, né l'impugnante ha tenuto conto della chiara previsione riferita alle modalità di presentazione, che esclude la possibilità di ricorrere alle forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. in ossequio alle esigenze di speditezza che caratterizzano il procedimento di verifica dell'esecuzione in Italia di un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione europea.

La novella rappresenta, del resto, la formalizzazione normativa dell'interpretazione della disciplina previgente operata dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ancorché riferita all'ipotesi di cui all'art. 582, comma 2 cod. proc. pen.

È stato, infatti, già affermato il principio che 'in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto' (Sez. 6, n. 22819 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280147).

La ratio di quella decisione trova, dunque, oggi conferma nell'intervento di riforma che espressamente esclude la possibilità di modalità di presentazione dell'impugnazione diverse dal modello normativo sopra descritto.

4. All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] darà corso agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il 24/ .05/1990 avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di Appello di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 20 ottobre 2021 dal Tribunale di Bacau, relativo alla sentenza di condanna alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione emessa dal medesimo Tribunale in data 31 luglio 2020, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Bacau del 14 ottobre 2021, divenuta irrevocabile, per il reato di costituzione di un gruppo criminale finalizzato alla commissione di reati di falsificazione di strumenti di pagamento, ed altri reati per possesso di strumenti per la falsificazione e messa in circolazione di valori falsificati, commessi negli anni compresi tra il marzo 2014 ed il dicembre del 2017 2. Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 16, legge n. 69/2005, come modificato dal d.Igs. n.10/2021. In particolare la Corte di appello di Venezia ha negato l'attivazione della procedura di riconoscimento della condanna ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, sebbene abbia valutato la documentazione prodotta dal ricorrente come idonea ad attestare il suo stabile radicamento in Italia da almeno due anni e sebbene sussistessero tutte le condizioni previste dall'art. 10 d.lgs. n.161/2010 per il riconoscimento della sentenza di condanna sia sotto il profilo della doppia incriminazione che dei limiti di pena previsti dalla normativa nazionale. Secondo la ricorrente è, pertanto, illegittima la decisione con cui la Corte non ha disposto la sospensione della consegna al fine di richiedere allo Stato di emissione informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 I. n. 69/2005, tra cui la trasmissione della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine e delle forme previste per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 18 del d. Igs. n. 10 del 2 febbraio 2021. 2. Come è noto, nell'ottica di una complessiva accelerazione delle procedure interne di consegna nell'ambito del sistema del mandato di arresto europeo, il d. Igs. n. 10 del 2021 ha stabilito una sensibile riduzione dei termini processuali originariamente previsti dalla legge n. 69 del 2005. In particolare, l'art. 18, comma 1 del decreto ha disposto che "Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale". Il comma 2 ha, inoltre, stabilito che "Il ricorso è presentato nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1". Ciò premesso, dal fascicolo processuale risulta che la sentenza è stata emessa in data 11 novembre 2021 e che del dispositivo e della motivazione è stata data lettura in udienza, alla presenza del ricorrente e del suo difensore. Risulta, inoltre, che l'impugnazione è stata proposta con le forme dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen. a mezzo raccomandata postale spedita il giorno 16 novembre 2021, pervenendo alla cancelleria della Corte di appello il successivo 18 novembre, giusta attestazione apposta in calce alla sentenza impugnata. 3. Il ricorso è stato, dunque, proposto tardivamente rispetto al più ristretto termine di cinque giorni introdotto dalla riforma del febbraio 2021, né l'impugnante ha tenuto conto della chiara previsione riferita alle modalità di presentazione, che esclude la possibilità di ricorrere alle forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. in ossequio alle esigenze di speditezza che caratterizzano il procedimento di verifica dell'esecuzione in Italia di un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione europea. La novella rappresenta, del resto, la formalizzazione normativa dell'interpretazione della disciplina previgente operata dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ancorché riferita all'ipotesi di cui all'art. 582, comma 2 cod. proc. pen. È stato, infatti, già affermato il principio che 'in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto' (Sez. 6, n. 22819 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280147). La ratio di quella decisione trova, dunque, oggi conferma nell'intervento di riforma che espressamente esclude la possibilità di modalità di presentazione dell'impugnazione diverse dal modello normativo sopra descritto. 4. All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] darà corso agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 47419/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris