CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 06089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNicola Lettieri che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 385 cod. pen . decritto nel capo di imputazione. 2. Nelricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenzaper violazione degli artt. 178 lett C) e 179 cod. proc. pen. per aver e proceduto senza rispondere al l a istanza di rinvio presentata dal difensore che adduceva di essere impegnatonello stesso giorno (17/05/204) davanti al la Co r te di cassazioneper un processo a carico di plurimi ricorrenti detenuti in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza impugnata non si dà conto della istanza alla quale si riferisce il ricorso e, del resto, n el verbale dell’udienza del 17 aprile davanti allaCorte di appello non vi è menzion e de l l a richiesta del difensoredi fiducia, mentre risulta che egli, non presente, fu sostituito exart. 97, comma 4, cod. proc pen. dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 42792 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Policastro, Rv. 220092). Inoltre, vale comunque ribadir e che l'impegno professionale del difensore in altro procedimentocostituisce legittimo impedimento, per assoluta impossibilità a comparire, exart. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione cheil difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e indichi specificamente le ragioni della necessità di espletare la sua funzione nel diverso processo,rappresentando l'assenza di un codifensore che possa validamente difendere l'imputatoe l’ impossibilità di avvalersi di un sostituto exart. 102 cod. proc. pen. , sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede ilrinvio (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 19082; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). Invece, nel caso in esame non risulta che queste condizioni siano state rappresentate. 2. Pertanto,il ricorso è manifestamente infondato e dalla sua inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/01/2026 Il C