CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 39945/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizionedel reato; lette le conclusioni con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Giuffrè,difensore di [OSCURATO:PERSONA],si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe che,in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di truffa (capo 2) per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per il residuo reato di indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito di cui all’art. 493-ter cod. pen. (capo 1) , articolando i seguenti motivi di ricorso : 1) violazi o ne di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato avuto riguardo ad un causa oggettiva sopravvenuta (il suo arresto) che le avrebbe impedito di adempiere alla prestazionedi p agam e nto della crociera del cliente; 2) v iolazione di legge in relazionein relazione al trattamento sanzionatorio atteso che l’entità della p ena irrogata ed il din i ego delle circostanze atten uant i gen e riche quantomeno in regime di equivalenza con le aggravanti, sarebbero sforniti di motivazione e sarebbe illegittimo anche il diniego della sospensione condizionale della pena; 3) vio lazione di legge in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per il delitto di cui al capo 1),analogamente a quanto dichiarato per la truffa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2.I primi due motivi sono non consentiti perchè aspecifici. La ricorrente non si confronta con la diffusa motivazione della sentenza di appello che, alle p agg. 7 e segg. , ha dato compiuta risposta alle doglianze difensive già proposte in appello , argomentando in maniera giuridicamente corretta ed in coerenza con i dati processuali circa la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo ed in merito al trattamento sanzionatorio. 3.Il terzo ed assorbente motivo , con cui si lamenta la mancata rilevazione della prescrizione, invece , è fondato avuto riguardo al termine di prescrizione massimo del delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen.e della ritenuta recidiva ex art. 99, secondo comma, n. 2 cod. pen., sino ad arrivare ad anni nove , cui dev e aggiungersi ilperiodo di sospensione dal 0 3/12/2019 al 18/05/2020 (complessivi 167 giorni) per rinvio dell’udienza in ragione dell’ astension e dall a relativa partecipazione da parte dei difensori conseguente a ll’agitazione indetta dalla categoria di appartenenza(non potendo invece essere calcolato l’ulteriore periodo di rinvio del processo per l’epidemia Covid-19dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 11/02/2021). La Corte di appello, omettendo di pronunciarsi sull'eccepita prescrizione, non ha rilevato che il termine massimo, alla data della propria pronuncia, risultava già spirato, come correttamente indicato dalla difesa. Invero, rispetto al computo del termine non rileva, ai fini della sospensione della prescrizione, il rinvio disposto in data 18 maggio 2020 (con differimento all'11 febbraio 2021) ai sensi della normativa emergenziale dettata dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 che, al comma 9, prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il periodo intercorrente tra il 12 maggio e il 20 giugno 2020, qualora il differimento delle udienze fosse stato disposto con provvedimento presidenziale. Come è noto, si tratta del cosiddetto "secondo periodo" emergenziale che, a differenza di quello intercorrente tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 (primo periodo), non prevedeva la necessaria sospensione delle attività processuali, bensì rimetteva ad un provvedimento di natura organizzativa, demandato alla valutazione dei singoli capi degli uffici giudiziari, di prevedere o meno la necessità di prorogare il regime emergenziale. Con sentenza n. 140 del 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Per effetto di tale pronuncia, pertanto, il rinvio dell'udienza disposto dopo il termine del "primo periodo emergenziale" non ha determinato la sospensione del termine di prescrizione (cfr., in fattispecie del tutto assimilabile, Sez. 6, n. 25842 del 16/05/2024, Baccaglini, n.m.). Conseguentemente il termine di prescrizione, sospeso – come detto – per complessivi 167 giorni, avuto riguardo alla data di commissione del fatto (28/03/2014), risulta scaduto il giorno 11 /09/202 3 , in epoca antecedente a lla sentenza di appello (22/05/2025) che , per tale causa, va annullata senza rinvio (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 –01, secondo cui èammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di meritoove la stessa questione era stata proposta, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnataperché il reato è estinto per prescrizione. Così decisoil 30/10/2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]