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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21687/2025

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21664/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona della legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78A06 L452 R). - RICORRENTE – CONTRO R.T.I. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, - INTIMATO- F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 per la cassazione della sentenza n. 466/22/2021 della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3985/2025Numero di raccolta generale 21687/2025 tributaria regionale della Campania, depositata in data 18 gennaio Data pubblicazione 28/07/2025 2021, non notificata.

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 30 maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti con cui il [OSCURATO:PERSONA] di Impresa tra l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]. aveva recuperato a tassazione la maggiore somma, a titolo di TARSU per gli anni di imposta 2010/2012, in ragione di una più ampia superficie ritenuta tassabile adibita a ristorante, come accertata in sede di sopralluogo.

2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal concessionario della riscossione e dichiarava inammissibile il ricorso originario avanzato dalla contribuente, ritenendo l’atto opposto non oggetto di autonoma impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] premetteva che: - con un primo atto notificato in data 20 dicembre 2016 (avviso di accertamento n. 22660/5 del 3 ottobre 2016), non oggetto di impugnazione, era stata rettificata la superficie dell'area ristorante (comprensiva del terrazzo) dalla misura di mq 203 (dichiarata) a quella di mq 516 (accertata); - in data 2 febbraio 2017 la contribuente aveva presentato istanza di autotutela con cui richiedeva la riduzione del 20% per uso stagionale del terrazzo scoperto" in quanto utilizzato solo nel periodo estivo;F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 - detta richiesta veniva accolta dal concessionario, proprio con Numero sezionale 3985/2025Numero di raccolta generale 21687/2025 la motivazione dell'utilizzo stagionale, riducendo la superficie Data pubblicazione 28/07/2025 accertata del terrazzo scoperto di mq. 49 (il 20% in meno di mq. 245); - in data 19 aprile 2018 veniva così notificato il secondo atto, denominato «"Versione 2 rettifica del prot. n. 22660/5 del 03.10.2016'” (e cioè rettifica dell'accertamento notificato in data 20 dicembre 2016) […]» (v. pagina n. 8 della sentenza impugnata) ed oggetto del presente contenzioso, con cui il concessionario contestava, con riferimento alla predetta area ristorante, la nuova superficie, corretta in autotutela, di mq 467 in luogo dell'originaria superficie accertata di mq

516. Sulla base di tale ricostruzione il Giudice d’appello ha ritenuto che: - l’atto impugnato del 19 aprile 2018 andasse qualificato come revoca parziale, rappresentando una mera rettifica in sede di autotutela ed in riduzione della pretesa iniziale del 3 ottobre 2016 e non di una maggiore pretesa basata su di un nuovo atto impositivo, comportante il venir meno dell'atto originario, con la conseguenza che il computo dei termini di impugnazione andavano calcolati dalla notifica del primo atto parzialmente revocato; - sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione la revoca parziale dell'accertamento tributario non determinasse affatto la cessazione della materia del contendere, né travolgesse del tutto l'atto impugnato, per cui, non trattandosi di un nuovo accertamento tributario, il provvedimento di rettifica non fosse autonomamente impugnabile; - la rettifica parziale, in difetto di impugnazione del provvedimento originario (quello notificato in data 20 dicembre F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 Numero sezionale 3985/2025 2016), non potesse, dunque, essere oggetto di autonoma Numero di raccolta generale 21687/2025Data pubblicazione 28/07/2025 impugnazione.

3. Avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 19 luglio 2021 (lunedì), formulando tre motivi d’impugnazione.

4. Il citato [OSCURATO:PERSONA] di Imprese è restato intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-quater d.l. n. 564/1994, conv. con legge n. 656/1994 e succ.mod., in relazione all’art. 63 d.lgs. 507/1993, nonché all’art. 19 d.lgs. n. 504/1992, oltre che con riferimento all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 ed al Regolamento comunale per l’applicazione della Tarsu di Napoli, in combinato disposto con l’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, nonché con gli artt. 24 e 111 Cost., con subordinata eccezione d’incostituzionalità delle predette disposizioni.

Ciò, per aver erroneamente considerato la sentenza impugnata l’atto impugnato come mera rettifica quantitativa in diminuzione di altro avviso precedentemente notificato, anziché dotato di propria autonomia e pertanto impugnabile, con grave violazione delle norme sul procedimento tributario nonché sul processo, che consentono l’impugnazione di ogni atto emesso dall’Amministrazione che contenga in sé una pretesa impositiva autonoma.

2. Con la seconda censura la contribuente ha dedotto, con riguardo al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 546/1992, per avere la sentenza impugnata della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3985/2025Numero di raccolta generale 21687/2025 dichiarato inammissibile il ricorso, senza aver considerato che Data pubblicazione 28/07/2025 l’avviso di accertamento impugnato contiene una pretesa impositiva e, come tale, integra l’elemento fondante l’impugnabilità dell’atto tributario.

3. Con la terza ragione di contestazione, la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile il ricorso considerando circostanze e fatti non sollevati dall’appellante.

4. I motivi di ricorso vanno trattati unitariamente, in quanto coinvolgono temi connessi.

5. La prima censura muove dalla contestazione della ricostruzione operata dal Giudice regionale circa il rapporto tra i due menzionati atti, ritenendo la contribuente che quello impugnato, benchè fondato sul medesimo sopralluogo dell’anno 2016, fosse diverso ed autonomo da quello precedente, innanzitutto perchè non conteneva alcun riferimento al primo, si presentava, anche graficamente, completo dei suoi elementi essenziali ed aveva considerato altre circostanze, come la compensazione applicata con riferimento a somma pagate in eccesso su altro locale (rimessa).

La ricorrente seguita su tale presupposto a contestare l’applicazione concreta del principio diritto affermato dal Giudice regionale, che pure reputa, in punto di diritto, non essere errato (v. pagina n. 6 del ricorso).

6. Ebbene, la suindicata doglianza si presta a più censure.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 Numero sezionale 3985/2025

6.1. Intanto, perché difetta di autosufficienza, non avendo Numero di raccolta generale 21687/2025Data pubblicazione 28/07/2025 illustrato nel loro contenuti rilevanti il primo avviso di accertamento, né l’istanza di autotutela e tantomeno l’atto impugnato.

6.2. In secondo luogo, perché il motivo non si articola nella deduzione concernente la violazione dei criteri esegetici del contenuto di tali atti, limitandosi solo a fornire una diversa interpretazione degli stessi, così intercettando un ulteriore profilo di inammissibilità.

6.3. Ancora, perché - a tutto volere concedere – non può non osservarsi come l’atto impugnato si sia basato sul medesimo sopralluogo (come riconosciuto dalla contribuente) effettuato in occasione dell’adozione del primo avviso di accertamento e che sia stato, non a caso, denominato «”Versione 2 rettifica del prot. 22660/5 del 03/10/2016”», come accertato dal Giudice regionale.

Il quale ha, sul punto, aggiunto, con verifica fattuale non sindacabile nella sede che occupa, che si trattava della «[…] (… rettifica dell’accertamento notificato in data 20.12.2016), in cui il concessionario contesta puntualmente, con riferimento sempre alla predetta area ristorante, la nuova superficie, corretta in autotutela, di mq. 467 in luogo dell'originaria superficie accertata di mq. 516» (v. pagine nn. 8 e 9 della sentenza impugnata) e, dunque, al netto del 20% di superfice accertata con il primo avviso (non impugnato), come da richiesta avanzata in sede di autotutela.

Correttamente, dunque, il Giudice d’appello ha ritenuto che l’atto impugnato avesse comportato solo una riduzione quantitativa dell’originaria pretesa.

7. Ricorrono, allora, in tale contesto, i principi anche da ultimo ribaditi da questa Corte, con riferimento all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, nella sua versione ratione temporis applicabile F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 Numero sezionale 3985/2025 (anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 220/2023 valevole dal 4 Numero di raccolta generale 21687/2025Data pubblicazione 28/07/2025 gennaio 2024) secondo cui la modifica in diminuzione di un precedente avviso, non integra una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, che è riconducibile all’autotutela avente natura conservativa e non sostitutiva, in quanto non esprime una nuova pretesa tributaria, ma si limita a ridurre quella originaria: esso non costituisce un atto nuovo, ma solo la revoca parziale di quello precedente (così Cass., Sez. 6 - 5, 8 giugno 2016, n. 11699).

L'annullamento parziale adottato dall'amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi non rientra nella previsione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e non è, quindi, impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., Sez. 5, 15 aprile 2016, n. 7511 e Cass., Sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29595).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi non rientra nella previsione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e non è, quindi, impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 Numero sezionale 3985/2025 ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., Sez. 5, 15 aprile Numero di raccolta generale 21687/2025Data pubblicazione 28/07/2025 2016, n. 7511 e Cass., Sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29595).

Da tali riflessioni deriva l’inammissibilità di un autonomo ricorso avverso l’atto di autotutela meramente conservativa, rectius in diminuzione, laddove il contribuente abbia lasciato scadere il termine per l’impugnazione del provvedimento originario, ma anche laddove abbia tempestivamente e diligentemente impugnato tale provvedimento (cfr., su tali principi, Cass., Sez.

T., 6 agosto 2024, n. 22171 e Cass., Sez.

T., 28 agosto 2024, n. 23278).

8. Detti principi sono stati applicati dal Giudice d’appello e valgono a respingere anche il secondo motivo (sulla violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992) ed il terzo (sul dedotto vizio di extrapetizione), giacchè il profilo dell’impugnazione dell’atto è questione esaminabile di ufficio.

9. Non vi sono ragioni per sollevare l’incidente di costituzionalità sommariamente avanzato dalla società con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 Cost., giacchè l’impugnazione del primo atto impositivo assicura il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.

10. Alla stregua delle riflessioni sopra svolte il ricorso va respinto.

11. Non vi è ragione di liquidare le spese, non avendo la controparte svolto difese.

12. Nondimeno, sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 Numero sezionale 3985/2025 la Corte rigetta il ricorso.

Numero di raccolta generale 21687/2025Data pubblicazione 28/07/2025 Dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella even

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21664/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona della legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78A06 L452 R). - RICORRENTE – CONTRO R.T.I. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, - INTIMATO- F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 per la cassazione della sentenza n. 466/22/2021 della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3985/2025Numero di raccolta generale 21687/2025 tributaria regionale della Campania, depositata in data 18 gennaio Data pubblicazione 28/07/2025 2021, non notificata. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 30 maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti con cui il [OSCURATO:PERSONA] di Impresa tra l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]. aveva recuperato a tassazione la maggiore somma, a titolo di TARSU per gli anni di imposta 2010/2012, in ragione di una più ampia superficie ritenuta tassabile adibita a ristorante, come accertata in sede di sopralluogo. 2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal concessionario della riscossione e dichiarava inammissibile il ricorso originario avanzato dalla contribuente, ritenendo l’atto opposto non oggetto di autonoma impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] premetteva che: - con un primo atto notificato in data 20 dicembre 2016 (avviso di accertamento n. 22660/5 del 3 ottobre 2016), non oggetto di impugnazione, era stata rettificata la superficie dell'area ristorante (comprensiva del terrazzo) dalla misura di mq 203 (dichiarata) a quella di mq 516 (accertata); - in data 2 febbraio 2017 la contribuente aveva presentato istanza di autotutela con cui richiedeva la riduzione del 20% per uso stagionale del terrazzo scoperto" in quanto utilizzato solo nel periodo estivo;F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 - detta richiesta veniva accolta dal concessionario, proprio con Numero sezionale 3985/2025Numero di raccolta generale 21687/2025 la motivazione dell'utilizzo stagionale, riducendo la superficie Data pubblicazione 28/07/2025 accertata del terrazzo scoperto di mq. 49 (il 20% in meno di mq. 245); - in data 19 aprile 2018 veniva così notificato il secondo atto, denominato «"Versione 2 rettifica del prot. n. 22660/5 del 03.10.2016'” (e cioè rettifica dell'accertamento notificato in data 20 dicembre 2016) […]» (v. pagina n. 8 della sentenza impugnata) ed oggetto del presente contenzioso, con cui il concessionario contestava, con riferimento alla predetta area ristorante, la nuova superficie, corretta in autotutela, di mq 467 in luogo dell'originaria superficie accertata di mq 516. Sulla base di tale ricostruzione il Giudice d’appello ha ritenuto che: - l’atto impugnato del 19 aprile 2018 andasse qualificato come revoca parziale, rappresentando una mera rettifica in sede di autotutela ed in riduzione della pretesa iniziale del 3 ottobre 2016 e non di una maggiore pretesa basata su di un nuovo atto impositivo, comportante il venir meno dell'atto originario, con la conseguenza che il computo dei termini di impugnazione andavano calcolati dalla notifica del primo atto parzialmente revocato; - sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione la revoca parziale dell'accertamento tributario non determinasse affatto la cessazione della materia del contendere, né travolgesse del tutto l'atto impugnato, per cui, non trattandosi di un nuovo accertamento tributario, il provvedimento di rettifica non fosse autonomamente impugnabile; - la rettifica parziale, in difetto di impugnazione del provvedimento originario (quello notificato in data 20 dicembre F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 Numero sezionale 3985/2025 2016), non potesse, dunque, essere oggetto di autonoma Numero di raccolta generale 21687/2025Data pubblicazione 28/07/2025 impugnazione. 3. Avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 19 luglio 2021 (lunedì), formulando tre motivi d’impugnazione. 4. Il citato [OSCURATO:PERSONA] di Imprese è restato intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-quater d.l. n. 564/1994, conv. con legge n. 656/1994 e succ.mod., in relazione all’art. 63 d.lgs. 507/1993, nonché all’art. 19 d.lgs. n. 504/1992, oltre che con riferimento all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 ed al Regolamento comunale per l’applicazione della Tarsu di Napoli, in combinato disposto con l’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, nonché con gli artt. 24 e 111 Cost., con subordinata eccezione d’incostituzionalità delle predette disposizioni. Ciò, per aver erroneamente considerato la sentenza impugnata l’atto impugnato come mera rettifica quantitativa in diminuzione di altro avviso precedentemente notificato, anziché dotato di propria autonomia e pertanto impugnabile, con grave violazione delle norme sul procedimento tributario nonché sul processo, che consentono l’impugnazione di ogni atto emesso dall’Amministrazione che contenga in sé una pretesa impositiva autonoma. 2. Con la seconda censura la contribuente ha dedotto, con riguardo al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 546/1992, per avere la sentenza impugnata della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3985/2025Numero di raccolta generale 21687/2025 dichiarato inammissibile il ricorso, senza aver considerato che Data pubblicazione 28/07/2025 l’avviso di accertamento impugnato contiene una pretesa impositiva e, come tale, integra l’elemento fondante l’impugnabilità dell’atto tributario. 3. Con la terza ragione di contestazione, la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile il ricorso considerando circostanze e fatti non sollevati dall’appellante. 4. I motivi di ricorso vanno trattati unitariamente, in quanto coinvolgono temi connessi. 5. La prima censura muove dalla contestazione della ricostruzione operata dal Giudice regionale circa il rapporto tra i due menzionati atti, ritenendo la contribuente che quello impugnato, benchè fondato sul medesimo sopralluogo dell’anno 2016, fosse diverso ed autonomo da quello precedente, innanzitutto perchè non conteneva alcun riferimento al primo, si presentava, anche graficamente, completo dei suoi elementi essenziali ed aveva considerato altre circostanze, come la compensazione applicata con riferimento a somma pagate in eccesso su altro locale (rimessa). La ricorrente seguita su tale presupposto a contestare l’applicazione concreta del principio diritto affermato dal Giudice regionale, che pure reputa, in punto di diritto, non essere errato (v. pagina n. 6 del ricorso). 6. Ebbene, la suindicata doglianza si presta a più censure.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 Numero sezionale 3985/2025 6.1. Intanto, perché difetta di autosufficienza, non avendo Numero di raccolta generale 21687/2025Data pubblicazione 28/07/2025 illustrato nel loro contenuti rilevanti il primo avviso di accertamento, né l’istanza di autotutela e tantomeno l’atto impugnato. 6.2. In secondo luogo, perché il motivo non si articola nella deduzione concernente la violazione dei criteri esegetici del contenuto di tali atti, limitandosi solo a fornire una diversa interpretazione degli stessi, così intercettando un ulteriore profilo di inammissibilità. 6.3. Ancora, perché - a tutto volere concedere – non può non osservarsi come l’atto impugnato si sia basato sul medesimo sopralluogo (come riconosciuto dalla contribuente) effettuato in occasione dell’adozione del primo avviso di accertamento e che sia stato, non a caso, denominato «”Versione 2 rettifica del prot. 22660/5 del 03/10/2016”», come accertato dal Giudice regionale. Il quale ha, sul punto, aggiunto, con verifica fattuale non sindacabile nella sede che occupa, che si trattava della «[…] (… rettifica dell’accertamento notificato in data 20.12.2016), in cui il concessionario contesta puntualmente, con riferimento sempre alla predetta area ristorante, la nuova superficie, corretta in autotutela, di mq. 467 in luogo dell'originaria superficie accertata di mq. 516» (v. pagine nn. 8 e 9 della sentenza impugnata) e, dunque, al netto del 20% di superfice accertata con il primo avviso (non impugnato), come da richiesta avanzata in sede di autotutela. Correttamente, dunque, il Giudice d’appello ha ritenuto che l’atto impugnato avesse comportato solo una riduzione quantitativa dell’originaria pretesa. 7. Ricorrono, allora, in tale contesto, i principi anche da ultimo ribaditi da questa Corte, con riferimento all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, nella sua versione ratione temporis applicabile F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 Numero sezionale 3985/2025 (anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 220/2023 valevole dal 4 Numero di raccolta generale 21687/2025Data pubblicazione 28/07/2025 gennaio 2024) secondo cui la modifica in diminuzione di un precedente avviso, non integra una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, che è riconducibile all’autotutela avente natura conservativa e non sostitutiva, in quanto non esprime una nuova pretesa tributaria, ma si limita a ridurre quella originaria: esso non costituisce un atto nuovo, ma solo la revoca parziale di quello precedente (così Cass., Sez. 6 - 5, 8 giugno 2016, n. 11699). L'annullamento parziale adottato dall'amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi non rientra nella previsione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e non è, quindi, impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., Sez. 5, 15 aprile 2016, n. 7511 e Cass., Sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29595). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi non rientra nella previsione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e non è, quindi, impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 Numero sezionale 3985/2025 ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., Sez. 5, 15 aprile Numero di raccolta generale 21687/2025Data pubblicazione 28/07/2025 2016, n. 7511 e Cass., Sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29595). Da tali riflessioni deriva l’inammissibilità di un autonomo ricorso avverso l’atto di autotutela meramente conservativa, rectius in diminuzione, laddove il contribuente abbia lasciato scadere il termine per l’impugnazione del provvedimento originario, ma anche laddove abbia tempestivamente e diligentemente impugnato tale provvedimento (cfr., su tali principi, Cass., Sez. T., 6 agosto 2024, n. 22171 e Cass., Sez. T., 28 agosto 2024, n. 23278). 8. Detti principi sono stati applicati dal Giudice d’appello e valgono a respingere anche il secondo motivo (sulla violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992) ed il terzo (sul dedotto vizio di extrapetizione), giacchè il profilo dell’impugnazione dell’atto è questione esaminabile di ufficio. 9. Non vi sono ragioni per sollevare l’incidente di costituzionalità sommariamente avanzato dalla società con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 Cost., giacchè l’impugnazione del primo atto impositivo assicura il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. 10. Alla stregua delle riflessioni sopra svolte il ricorso va respinto. 11. Non vi è ragione di liquidare le spese, non avendo la controparte svolto difese. 12. Nondimeno, sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.M. F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21664/2021 Numero sezionale 3985/2025 la Corte rigetta il ricorso. Numero di raccolta generale 21687/2025Data pubblicazione 28/07/2025 Dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella even
Sentenza Cassazione n. 21687/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris