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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 02948/2026

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seguente ORDINANZA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza n. 21/2026 del 16 dicembre 2025 questa Corte di cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 9 luglio 2025.

Per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza è stato disposto il rinvio per nuovo giudizio «al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], persona fisica diversa».

Non v'è dubbio che il rinvio debba essere disposto al Tribunale di Castrovillari che ha pronunciato la sentenza annullata sicché l'errore non comporta modificazione essenziale dell'atto.

Pertanto, deve procedersi a correzione dell'errore materiale nel senso che, là dove è scritto «con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], persona fisica diversa», deve intendersi invece: «con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari, persona fisica diversa».

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 21/2026 di questa Corte pronunciata in data 16 dicembre 2025 nel procedimento n. 31741/2025 a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, là dove è scritto «con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], persona fisica diversa», deve invece intendersi «con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari, persona fisica diversa».

Manda la cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deciso il 16 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza n. 21/2026 del 16 dicembre 2025 questa Corte di cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 9 luglio 2025. Per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza è stato disposto il rinvio per nuovo giudizio «al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], persona fisica diversa». Non v'è dubbio che il rinvio debba essere disposto al Tribunale di Castrovillari che ha pronunciato la sentenza annullata sicché l'errore non comporta modificazione essenziale dell'atto. Pertanto, deve procedersi a correzione dell'errore materiale nel senso che, là dove è scritto «con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], persona fisica diversa», deve intendersi invece: «con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari, persona fisica diversa». P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 21/2026 di questa Corte pronunciata in data 16 dicembre 2025 nel procedimento n. 31741/2025 a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, là dove è scritto «con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], persona fisica diversa», deve invece intendersi «con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari, persona fisica diversa». Manda la cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso il 16 gennaio 20