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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35131/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ASTI avverso la sentenza del 18/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 18/02/2020 con cui la Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza in data 11/04/2019 del G.i.p. del Tribunale di Asti, rideterminando la pena inflittagli per i reati di rapina aggravata e di usurpazione di funzione pubblica.

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per inosservanza del disposto di cui all'art. 640 comma II c.p. ed erronea applicazione dell'art. 628 L'unico motivo di ricorso si rivolge alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

In tal senso muove dal contenuto della querela di [OSCURATO:PERSONA], che espressamente si dichiara vittima di una truffa, tanto che anche i Carabinieri di Canelli qualificavano il fatto come truffa.

Fatta questa premessa, il ricorrente sostiene che il fatto andava più correttamente qualificato come truffa vessatoria, di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2, cod.pen. e non già in quello di rapina.

A sostegno dell'assunto ripercorre l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema relativo alla individuazione del criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario.

Sostiene, dunque, l'invalidità della concezione soggettiva e psicologica, secondo cui "sarebbe configurabile il reato di estorsione e non quello di truffa c.d. vessatoria quando -pur in presenza di artifizi e raggiri- il soggetto passivo si determini all'atto di disposizione patrimoniale a causa della coartazione della sua volontà, mentre nella truffa vessatoria si determinerebbe a compiere il medesimo atto attraverso l'eccitazione di un timore; dall'altra parte, il male minacciato verrebbe ventilato come una possibilità concreta che dipende, direttamente o indirettamente, dalla volontà dell'agente, mentre nella truffa per ingenerato timore il pericolo prospettato non dipende, nemmeno indirettamente, dalla volontà dell'agente, ma da forze esterne.

Il ricorrente -infatti- sposa l'indirizzo ermeneutico c.d. oggettivo, secondo il quale "dal punto di vista soggettivo e psicologico della vittima del reato, ovvero dal punto di vista della coazione psicologica in cui versa la stessa, è del tutto indifferente che il pericolo venga prospettato come proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, o da forze esterne alla volontà del soggetto attivo del reato", giacchè, "la persona offesa, infatti, nell'uno e nell'altro caso si determina all'atto di disposizione patrimoniale perché teme che, in caso contrario, possa realizzarsi il pericolo prospettato, a prescindere da chi sia il soggetto o la forza che possa mettere effettivamente in atto detto pericolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1.1. La ricostruzione del fatto è pacifica ed è nel senso che Conti e il suo complice si sono presentati in casa della vittima spacciandosi per appartenenti alla Guardia di Finanza e a tal fine esibendo dei tesserini; che riferivano alla donna che erano stati incaricati di svolgere indagini nei suoiWché c'erano fondati motivi di ritenere che stesse occultando nell'abitazione soldi falsi e droga; che rappresentavano alla vittima (0 che la figlia Monica era già stata prelevata presso il bar (esattamente indicato) dove quella lavorava e condotta nei loro uffici; che i due effettuavano una perquisizione nel corso della quale rinvenivano una banconota da cinquecento euro che trattenevano dichiarando alla donna che era falsa; che trattenevano anche il cellulare della donna, spiegando alla vittima che avrebbero dovuto fare accertamenti sul suo traffico telefonico.

Va precisato che i due non erano finanzieri, che non c'erano indagini a carico della donna, che la figlia della vittima non era stata prelevata e condotta presso gli uffici, che la banconota trattenuta non era falsa e che -infine e ovviamente- nessun accertamento andava fatto sul telefono cellulare.

Va segnalato, ancora, che la vittima del reato aveva effettivamente una figlia di nome Monica che lavorava nel bar esattamente indicato dai due correi.

1.2. Così riassunto il fatto, al fine di risolvere la questione sollevata con il ricorso, va richiamato il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, là dove ha precisato che «il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato», (Sez. 2, Sentenza n. 22756 del 03/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279483 - 01).

Il principio risulta ancor di più precisato con riguardo a un caso affatto sovrapponibile a quello in esame, rispetto al quale è stato spiegato che «integra la minaccia costitutiva del reato di rapina la condotta del soggetto che, falsamente presentandosi come operatore di polizia, effettui una fittizia perquisizione domiciliare - con ciò comprimendo la libertà psichica della vittima - per impossessarsi dei beni di questa, perché la minaccia può essere esercitata mediante qualsiasi comportamento che, prospettando un male, limiti la libertà di autodeterminazione», (Sez. 2, Sentenza n. 948 del 16/12/2009 Ud., dep. il 2010, Orefice, Rv. 246265 - 01; più di recente, Sez. 2, Sentenza n. 20216 del 06/05/2016, Rezaei, Rv. 266751 - 01).

Sulla scorta di tali principi, la condotta contestata è stata correttamente sussunta nel reato di rapina giacché l'apprensione del denaro e del cellulare all'esito della falsa perquisizione, anche nel caso in cui questi fossero stati consegnati direttamente dalla persona offesa (ma siffatta modalità non risulta punto dimostrata in questa sede), non è stata la conseguenza di un errore ingenerato nella vittima.

L'apprensione del denaro e del cellullare, invero, è stata resa possibile dalla coartazione della volontà subita dalla vittima, cui è stata imposta autoritativamente la perquisizione domiciliare e lo spossessamento, attraverso l'esercizio dell'imperio correlato alla funzione pubblica falsamente rappresentata e delle conseguenze dannose che esse evocano in caso di opposizione.

Coartazione ancor più pregnante nel caso in esame, ove si consideri che alla donna era stato rappresentato che la figlia era già stata prelevata e condotta presso gli uffici della Guardia di Finanza.

Una condotta siffatta, invero, è finalizzata a piegare la volontà della vittima, al fine di eliminare un'eventuale resistenza od opposizione allo spossessamento, mentre non ha l'obiettivo di interferire nel procedimento di formazione del consenso, al fine di provocare la consegna dei beni in forza di una libera manifestazione della volontà, per come richiesto per la configurazione della truffa.

Da qui l'infondatezza del ricorso e il suo rigetto, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ASTI avverso la sentenza del 18/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 18/02/2020 con cui la Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza in data 11/04/2019 del G.i.p. del Tribunale di Asti, rideterminando la pena inflittagli per i reati di rapina aggravata e di usurpazione di funzione pubblica. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per inosservanza del disposto di cui all'art. 640 comma II c.p. ed erronea applicazione dell'art. 628 L'unico motivo di ricorso si rivolge alla corretta qualificazione giuridica del fatto. In tal senso muove dal contenuto della querela di [OSCURATO:PERSONA], che espressamente si dichiara vittima di una truffa, tanto che anche i Carabinieri di Canelli qualificavano il fatto come truffa. Fatta questa premessa, il ricorrente sostiene che il fatto andava più correttamente qualificato come truffa vessatoria, di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2, cod.pen. e non già in quello di rapina. A sostegno dell'assunto ripercorre l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema relativo alla individuazione del criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario. Sostiene, dunque, l'invalidità della concezione soggettiva e psicologica, secondo cui "sarebbe configurabile il reato di estorsione e non quello di truffa c.d. vessatoria quando -pur in presenza di artifizi e raggiri- il soggetto passivo si determini all'atto di disposizione patrimoniale a causa della coartazione della sua volontà, mentre nella truffa vessatoria si determinerebbe a compiere il medesimo atto attraverso l'eccitazione di un timore; dall'altra parte, il male minacciato verrebbe ventilato come una possibilità concreta che dipende, direttamente o indirettamente, dalla volontà dell'agente, mentre nella truffa per ingenerato timore il pericolo prospettato non dipende, nemmeno indirettamente, dalla volontà dell'agente, ma da forze esterne. Il ricorrente -infatti- sposa l'indirizzo ermeneutico c.d. oggettivo, secondo il quale "dal punto di vista soggettivo e psicologico della vittima del reato, ovvero dal punto di vista della coazione psicologica in cui versa la stessa, è del tutto indifferente che il pericolo venga prospettato come proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, o da forze esterne alla volontà del soggetto attivo del reato", giacchè, "la persona offesa, infatti, nell'uno e nell'altro caso si determina all'atto di disposizione patrimoniale perché teme che, in caso contrario, possa realizzarsi il pericolo prospettato, a prescindere da chi sia il soggetto o la forza che possa mettere effettivamente in atto detto pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 1.1. La ricostruzione del fatto è pacifica ed è nel senso che Conti e il suo complice si sono presentati in casa della vittima spacciandosi per appartenenti alla Guardia di Finanza e a tal fine esibendo dei tesserini; che riferivano alla donna che erano stati incaricati di svolgere indagini nei suoiWché c'erano fondati motivi di ritenere che stesse occultando nell'abitazione soldi falsi e droga; che rappresentavano alla vittima (0 che la figlia Monica era già stata prelevata presso il bar (esattamente indicato) dove quella lavorava e condotta nei loro uffici; che i due effettuavano una perquisizione nel corso della quale rinvenivano una banconota da cinquecento euro che trattenevano dichiarando alla donna che era falsa; che trattenevano anche il cellulare della donna, spiegando alla vittima che avrebbero dovuto fare accertamenti sul suo traffico telefonico. Va precisato che i due non erano finanzieri, che non c'erano indagini a carico della donna, che la figlia della vittima non era stata prelevata e condotta presso gli uffici, che la banconota trattenuta non era falsa e che -infine e ovviamente- nessun accertamento andava fatto sul telefono cellulare. Va segnalato, ancora, che la vittima del reato aveva effettivamente una figlia di nome Monica che lavorava nel bar esattamente indicato dai due correi. 1.2. Così riassunto il fatto, al fine di risolvere la questione sollevata con il ricorso, va richiamato il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, là dove ha precisato che «il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato», (Sez. 2, Sentenza n. 22756 del 03/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279483 - 01). Il principio risulta ancor di più precisato con riguardo a un caso affatto sovrapponibile a quello in esame, rispetto al quale è stato spiegato che «integra la minaccia costitutiva del reato di rapina la condotta del soggetto che, falsamente presentandosi come operatore di polizia, effettui una fittizia perquisizione domiciliare - con ciò comprimendo la libertà psichica della vittima - per impossessarsi dei beni di questa, perché la minaccia può essere esercitata mediante qualsiasi comportamento che, prospettando un male, limiti la libertà di autodeterminazione», (Sez. 2, Sentenza n. 948 del 16/12/2009 Ud., dep. il 2010, Orefice, Rv. 246265 - 01; più di recente, Sez. 2, Sentenza n. 20216 del 06/05/2016, Rezaei, Rv. 266751 - 01). Sulla scorta di tali principi, la condotta contestata è stata correttamente sussunta nel reato di rapina giacché l'apprensione del denaro e del cellulare all'esito della falsa perquisizione, anche nel caso in cui questi fossero stati consegnati direttamente dalla persona offesa (ma siffatta modalità non risulta punto dimostrata in questa sede), non è stata la conseguenza di un errore ingenerato nella vittima. L'apprensione del denaro e del cellullare, invero, è stata resa possibile dalla coartazione della volontà subita dalla vittima, cui è stata imposta autoritativamente la perquisizione domiciliare e lo spossessamento, attraverso l'esercizio dell'imperio correlato alla funzione pubblica falsamente rappresentata e delle conseguenze dannose che esse evocano in caso di opposizione. Coartazione ancor più pregnante nel caso in esame, ove si consideri che alla donna era stato rappresentato che la figlia era già stata prelevata e condotta presso gli uffici della Guardia di Finanza. Una condotta siffatta, invero, è finalizzata a piegare la volontà della vittima, al fine di eliminare un'eventuale resistenza od opposizione allo spossessamento, mentre non ha l'obiettivo di interferire nel procedimento di formazione del consenso, al fine di provocare la consegna dei beni in forza di una libera manifestazione della volontà, per come richiesto per la configurazione della truffa. Da qui l'infondatezza del ricorso e il suo rigetto, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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