CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 33738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2917-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2924/2021 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 08/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza 8 ottobre 2021 n. 2924/2021, resa dal Tribunale di Salerno. Non hanno svolto attività difensive gli intimati [OSCURATO:PERSONA], Ma- rilena Lucia e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Salerno ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], e quindi revocato il decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di pace di Sant’Angelo a Fasanella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su do- manda di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa indi- viduale. Il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto la somma di € 4.925,77, oltre interessi legali, richiesta a titolo di corrispettivo dei lavori di realizzazione di un impianto elettrico, effettuati nel 2008 in un locale adibito ad attività commerciale di bar. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di non aver mai commissionato tali lavori, anche perché il bar a lui intestato era rimasto chiuso per tutto il 2008. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva rigettato l’opposizione. Il Tribunale di Salerno ha invece premesso che spettava al Bab- baro dimostrare di aver concluso con [OSCURATO:PERSONA] il contratto d’opera inerente ai lavori di realizzazione dell’impianto elettrico di cui alla fattura azionata in giudizio e concluso che tale prova non poteva dirsi raggiunta. Committente dei lavori risultava in realtà, secondo il giudice d’appello, [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’opponente, come emergeva da un documento emesso dallo stesso Babbaro in data 5 novembre 2008, avente ad oggetto la “specifica dei lavori eseguiti e del materiale utilizzato per la rea- lizzazione di un impianto elettrico per un locale adibito ad uso commerciale”. Tale documento, non disconosciuto dal Babbaro (che, anzi, lo aveva prodotto in giudizio fin dalla fase monitoria), era indirizzato non a [OSCURATO:PERSONA], bensì al figlio di questi Do- menico Lucia, e nello stesso si precisava espressamente che i la- vori ivi indicati erano stati commissionati da Domenico in rela- zione ad un immobile di proprietà di Lorenzo. Secondo lasenten- za impugnata, l’intestazione del consuntivo dei lavori a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di committente degli stessi, faceva ritenere che il rapporto contrattuale d’opera fosse intercorso tra quest’ultimo ed il Babbaro, sebbene l’immobile adibito a bar fosse, all’epoca, ancora intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione non appariva smentita dal rilievo per cui la “dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte”, datata 29 ottobre 2008, risulta- va invece sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], apparendo verosimile che la dichiarazione di conformità dei lavori fosse stata firmata da Lorenzo in quanto questi risultava ancora titolare dell’immobile interessato dai lavori. D’altra parte, avvertiva il Tribunale, il Babbaro non aveva saputo fornire alcuna plausibile giustificazione del perché avesse indicato, nella “specifica dei la- vori”, [OSCURATO:PERSONA] quale committente degli stessi. Per di più, i testi Verlotta, Vincenzo e Poto avevano tutti dichiarato che i la- vori e i preventivi erano stati loro commissionati da [OSCURATO:PERSONA], e non da [OSCURATO:PERSONA], a conferma del fatto che era il fi- glio dell’opponente ad occuparsi della gestione del bar e dei lavo- ri necessari per la riapertura dell’attività commerciale dopo la chiusura avvenuta nel febbraio del 2008. Il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. La censura allega che “la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte risulta sottoscritta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ossia dal proprietario dell’immobile, oltre che titolare della [OSCURATO:PERSONA] Lorenzo. È palese, quindi, che il sig. [OSCURATO:PERSONA]- renzo con la sottoscrizione della predetta certificazione abbia ac- cettato le opere eseguite dal sig. [OSCURATO:PERSONA], conferman- do, inoltre, di aver commissionato esso stesso la realizzazione dell’impianto elettrico. Difatti, dalla disamina della richiamata di- chiarazione di conformità si evince in modo inconfutabile che le opere eseguite dall’odierno ricorrente, ossiala realizzazione di un nuovo impianto elettrico per un locale adibito ad uso commercio, erano state commissionate proprio dal [OSCURATO:PERSONA], tant’è vero che sulla stessa risulta apposto finanche il timbro della Ditta in- dividuale facente capo al predetto”. D’altro canto, aggiunge il ri- corrente, “non vi è dubbio che l’unico soggetto che ha beneficiato dei lavori eseguiti dall’odierno ricorrente sia stato proprio il com- pianto sig. [OSCURATO:PERSONA] (proprietario dell’immobile oltre che dell’attività commerciale ivi esercitata), il quale, tra l’altro, non ha mai negato di aver supervisionato personalmente l’esecuzione dei lavori, confermando, semmai ve ne fosse ancora bisogno (vi- sto quanto provato dalla certificazione di conformità), di aver commissionato personalmente i lavori eseguiti dall’odierno ricor- rente”. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse es- sere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nel- le forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. Sono inammissibili le doglianze del ricorrente che censurano la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal Tribunale di Salerno sulla base dell'apprezzamento delle emergenze istrutto- rie, ricostruzione che è sindacabile soltanto nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Lo stesso parametro dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, contempla unica- mente il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Tale ultimo attributo deve, nella specie, comunque negarsi, perché è da intendere in tal senso de- cisivo solo un fatto che, se esaminato dal giudice, avrebbe ex se portato ad una diversa soluzione della controversia, laddove l'o- messo esame di elementi istruttori non si risolve nella corretta prospettazione di un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove i fatti storici (nella specie, le modalità di conclusione del contrat- to di appalto per l’esecuzione dei lavori di ins tallazione dell’impianto elettrico presso il locale adibito ad attività commer- ciale di bar) siano stati comunque presi in considerazione nella sentenza impugnata, che ha fatto riferimento essenzialmente al documento emesso dallo stesso Babbaro in data 5 novembre 2008, avente ad oggetto la “specifica dei lavori eseguiti e del materiale utilizzato per la realizzazione di un impianto elettrico per un locale adibito ad uso commerciale”, indirizzata a Domeni- co Lucia, nonché alle prove testimoniali assunte. La valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giu- dice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convinci- mento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quan- to determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostra- tiva della fonte-mezzo di prova. Anche la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. è priva di consistenza, in quanto tale norma sancisce, piuttosto, il principio della libera valutazione delle pro- ve, salva diversa previsione legale, mentre le critiche rivolte dal ricorrente consistono, in realtà, quanto nell'allegazione di un'er- ronea ricognizione della fattispecie concreta dovuta alla inesatta valutazione del materiale istruttorio, operazione che, come detto, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 30/09/2020, n. 20867). Così pure laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si con- figura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in appli- cazione di detta norma, non anche quando si assuma che il giu- dice stesso, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisi- zioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onera- ta non avesse assolto tale onere. Il Tribunale di Salerno ha, comunque, deciso la questione di dirit- to in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte, sic- ché il ricorso neppure supera lo scrutinio ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., atteso che la stipulazione di un contratto d'appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudi- zio, possono assumere rilevanza altresì le prove testimoniali o le presunzioni; tuttavia, l'appaltatore che agisce in giudizio per ot- tenere il pagamento del corrispettivo ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. [OSCURATO:PERSONA]- squale Babbaro avrebbe dovuto fare dimostrando di aver ricevu- to direttamente da [OSCURATO:PERSONA] l'incarico per il compimento delle opere di installazione dell’impianto elettrico azionate in questo giudizio. La titolarità della posizione soggettiva passiva di committente delle opere appaltate, perciò tenuto al pagamento del corrispettivo, è, invero, un elemento costitutivo della doman- da di adempimento proposta dall'appaltatore ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Non è risultato accertato, da parte del Tribunale, che le opere per cui è causa furono commis- sionate da [OSCURATO:PERSONA] al Babbaro , il che esclude la configura- bilità di un'obbligazione diretta e personale della società per il pagamento del corrispettivo in favore del ricorrente per i lavori in questione. Nel contratto di appalto, la qualità di committente può, del resto, anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affin- ché questi compia le opere a favore di un terzo, con la conse- guenza che il contratto si conclude tra il committente e l'appalta- tore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso (cfr. Cass. Sez. 2, 22/06/2017, n. 15508; conformi: Cass. Sez. 6 - 2 , n. 35274 del 2021; Cass. Sez. 6 - 2 , n. 18792 del 2020; Cas. Sez. 6 - 2 , n. 22011 del 2018). Ancora nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, com- ma 2, c.p.c., il ricorrente osserva che è non è stata data prova che “i lavori fossero stati commissionati da un soggetto diverso dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”, avendo il Tribunale accolto l’appello sulla base di une mera ipotesi (“è verosimile ritenere che la dichiara- zione di conformità dei lavori sia stata firmata da [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi risultava ancora titolare dell’immobile interessa- to dai lavori”). In tal modo, le allegazioni difensive di [OSCURATO:PERSONA] rivelano di partire dall’errato presupposto interpretativo secondo cui era [OSCURATO:PERSONA] a dover dimostrare di essere “ca- rente di legittimazione passiva”, avendo comunque egli “benefi- ciato dei lavori”. Esattamente al contrario, come già precisato, è l'appaltatore che ha l’onere di provare di aver ricevuto l’incarico di compiere le opere da colui nei cui confronti agisce per ottenere il pagamento del prezzo (senza che a tal fine rilevi chi abbia al- trimenti tratto vantaggio dai lavori eseguiti), sicché sullo stesso appaltatore ricadono le conseguenze della eventuale incertezza probatoria, in applicazione della regola desumibile dall'art. 2697 c.c., che distribuisce fra le parti il rischio della prova mancata. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non deve provve- dersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se do- vuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di