CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 36235/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in preambolo, resa in data 16 febbraio 2022, il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti illeciti di cui alle seguenti condanne: a. sentenza della Corte di appello di Salerno, in data 2 ottobre 2014, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 624 e 625, comma 1 n. 2, cod. pen., commesso in Salerno il 15 giugno 2010; b. sentenza della Corte di appello di Salerno, in data 3 marzo 2017, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 624 e 625, comma 1 n. 2 e 7, cod. pen., commesso in Eboli il 13 agosto 2016; c. sentenza della Corte di appello di Potenza, in data 7 febbraio 2019, di condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 206,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1 n. 4, 5 e 7, cod. pen., commesso in Teggiano il 2 febbraio 2012; d. sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 28 settembre 2020, di condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 3000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1 n. 4 e 7, cod. pen., commesso in Agropoli il 20 aprile 2017. A ragione della decisione il Tribunale ha valorizzato la genericità dell'istanza che, al di là dell'asserita contiguità temporale tra gli illeciti e la omogeneità delle norme violate, non aveva indicato specifici elementi sulla scorta dei quali inferire l'anticipata deliberazione unitaria, ritenendo piuttosto le condotte espressione di un'inclinazione dell'istante a commettere reati della stessa indole. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e, con unico motivo di ricorso, deduce l'inosservanza degli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 666, comma 2, e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione è pervenuto al rigetto della richiesta di concessione del beneficio de quo nonostante fossero stati offerti una serie di indici rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso e, segnatamente, le «modalità della condotta, non dissimili e nello stesso contesto spaziale, la tipologia dei reati, il bene protetto, la causale delle azioni criminose, le condizioni di tempo e di luogo», tutti elementi fattuali che - giusta la tesi del ricorrente - il Giudice dell'esecuzione non avrebbe scrutinato ed avrebbe viepiù omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta, formulata in via subordinata, di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub b), c) e d). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuta con requisitoria scritta in data 9 giugno 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è aspecifico e, come tale, inammissibile. 2. Com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle criginarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e - a fronte della stigmatizzata genericità dell'istanza - ha dato articolato conto della loro applicazione; pur rilevando che si trattava di condanne tutte inerenti reati di furto, consumato ovvero tentato, aggravati, ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, come il ricorrente non avesse in alcun modo assolto al doveroso onere di allegazione degli elementi decisivi per ritenere l'unicità di disegno criminoso, non essendo a tal fine sufficiente indicarne la omogeneità e la relativa contiguità temporale. Il ricorso, lungi dal confrontarsi con tale congrua motivazione, replica il medesimo vizio di aspecificità, anche in punto di richiesta subordinata, non indicando alcun concreto elemento sulla scorta del quale il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ritenere sussistente il vincolo della continuazione quam minime tra le condanne sub b), c) e d). A tale ultimo riguardo non è superfluo ricordare che, se è vero che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, n epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, è altrettanto innegabile che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli e allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387); ciò che il ricorrente non ha fatto. 4. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna deír -ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'i-ritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,bricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende