CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scicolone-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.690/2023 depositata il 13/02/2023.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;ritenuto che deve provvedersi sulle spese giudiziali;Numero registro generale 7273/2023Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 15306/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio allaparte controricorrente che liquida in euro 1.400,00, oltre 200,00 euro peresborsi, rimborso forfettario ed accessori come legge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026Il Consigliere delegatoMilena Balsamo