CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 37257/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], nel procedimento nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza della Corte di appello de l’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19/11/2024, la Corte di appello de l’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano 24/03/2022, appellata dalla parte civile ai soli effetti civili, che aveva assolto XXXXXXXXXXXXXin ordine al reato di cui all’articolo 609-bis cod. pen. ai sensi dell’articolo 530, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Avverso tale sentenza la parte civile propone ricorso per cassazione limitatamente agli effetti civili della sentenza, in cui lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto per cui si sono ritenute inattendibili le prove a carico. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di non colpevolezza, la ricorrente si limita a proporre una personale rilettura del quadro istruttorio concordemente valutato dai giudici del merito. La sentenza gravata chiarisce infatti, non illogicamente, che il ragionevole dubbio sulla sussistenza del consenso al rapporto sessuale (determinato dalle dichiarazioni della teste XXXXXXXXXXXXXXX, che aveva incontrato l’imputato e la persona offesa assieme la sera del fatto, e dei sanitari del [OSCURATO:PERSONA], cui la p.o. nulla aveva riferito in ordine alla violenza), che ha determinato il primo giudice ad assolvere l’imputato, non poteva essere scalfito in sede di appello posta l’impossibilità di pervenire ad una opposta soluzione dotata di maggiore forza persuasiva, conformemente alla sedimentata giurisprudenza della Corte in tema di c.d. “motivazione rafforzata” (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). 4. Non può quindi che concludersi per la manifesta infondatezza della doglianza, che non si confronta con il consolidato orientamento di legittimità, cui consegue l’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.