CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08497/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e alla dosimetria della pena inflitta in esito alla ritenuta continuazione - risultano inammissibili perché aspecifici e comunque manifestamente infondati; Rilevato che è principio pacifico che esula dai poteri di questa Corte di legittimità operare, come vorrebbe il ricorrente, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601); Ritenuto che la sentenza impugnata ha, con motivazione adeguata e non illogica e quindi insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940 - 01), rigettato la doglianza formulata dall'imputato in merito alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. evidenziando che in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità dovevano considerarsi, da un lato, la pervicace reiterazione di condotte di resistenza (poste in essere a danno di due pubblici ufficiali) e, dall'altro lato, la gravità delle stesse che avevano cagionato a uno degli operanti lesioni personali; Rilevato che inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che la pena base per il delitto di resistenza è stata determinata nel minimo edittale di mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 81 cod. pen. di un mese per le lesioni e questa Corte ha precisato che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de