CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 29000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 14/01/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo, con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 23 maggio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di lesioni e di resistenza apubblico ufficiale, ha ridotto la pena alla misura di anni 1 e mesi 1 di reclusione, confermando le ulteriori statuizioni. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, deducendo i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo, la difesa lamenta erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 385 cod. pen., quanto all'elemento psicologico del reato. [OSCURATO:PERSONA] si è allontanato dall'appartamento ove era ristretto agli arresti domiciliari solo per recarsi nel sottoscala dello stabile, ove erano collocati i contatori elettrici. Tale allontanamento, di pochi minuti e di pochi metri, non era sorretto dalla volontà di violare il titolo custodiale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. per non essere stata esclusa la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale. La Corte d'appello ha reso una pronuncia meramente adesiva alle ragioni del Tribunale, che ha ritenuto integrata l'aggravante per una sorta di automatismo, sulla base dei precedenti penali da cui l'imputato risulta aggravato, sebbene molto risalenti nel tempo. Ciò, senza tener conto degli indici descrittivi richiamati dalla sentenza della Corte cost. n. 185 del 2015 (quali la natura e la tipologia dei reati commessi, il lasso temporale intercorrente tra gli stessi e l'offensività delle condotte) ed in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, per cui il riconoscimento e l'applicazione della recidiva non postulano l'astratta pericolosità del soggetto, al pari di uno status personale svincolato dal fatto reato, essendo necessaria una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. 2.3. Con il terzo motivo si deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione, relativamente alla dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché in relazione al diniego di esclusione della recidiva. La sentenza non evidenzia l'iter logico giuridico che ha condotto alla conferma della decisione di primo grado, in quanto si limita ad un assertivo richiamo a quanto in essa affermato, senza vagliare le censure formulate con l'originario gravame. 3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza va annullata senza rinvio, per essere maturata la causa estintiva della prescrizione, 2. Avuto riguardo alla data del 14 aprile 2016, a cui risalgono i fatti, opera il regime prescrizionale, più favorevole, dettato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli). Essendo stata contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - ancorchè ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche - opera il principio, costantemente affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui la recidiva qualificata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (tra le molte, v. Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214). Deve poi considerarsi che, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con pena inferiore a sei anni di reclusione - come, nella specie, l'evasione e le contestate lesioni, il cui massimo edittale è pari a tre anni di reclusione - ove sia contestata una circostanza aggravante ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Cliente, Rv. 276016 - 01). Ne consegue che, nel caso in esame, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere opera il disposto di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen., in forza del quale la prescrizione estingue il reato decorso "comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto". 3. In applicazione degli esposti principi, va rilevato che, dopo la sentenza di condanna di primo grado del 23 maggio 2019, che ha avuto effetto interruttivo del corso della prescrizione a mente dell'art. 160, comma primo, cod. pen, il termine prescrizionale è spirato in data 23 maggio 2025, prima del decreto di citazione per il giudizio di appello, risalente al 26 ottobre 2025 e, ovviamente, ben prima della sentenza impugnata. Ed invero «... in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. 3pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen.» (Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583, con riferimento a fattispecie nella quale tra la sentenza di primo grado e quella di appello, pur eliminandosi dal comparto i periodi di sospensione del corso della prescrizione, era decorso un tempo superiore a quello ordinario; Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, Pinelli, Rv. 277853). 4. Conclusivamente, non emergendo più favorevoli ragioni di proscioglimento nel merito che abbiano carattere di evidenza, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01), la sentenza va dunque annullata senza rinvio. P.Q.M