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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 02026/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 6 maggio 2023, con la quale il medesimo, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, veniva dichiarato responsabile del reato di furto con strappo e, previa esclusione della recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche, con la diminuente del rito, veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 420 di multa.

La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, con cui si lamentava l'omessa concessione della circostanza di cui all'articolo 62 n.4 cod.pen., osservando che il motivo posto a fondamento della richiesta era formulato in termini assolutamente generici; infatti, a fronte di una motivazione specifica e puntuale da parte del primo giudice circa il diniego dell'attenuante in questione, l'appellante non aveva indicato gli elementi di fatto idonei a giustificare tale richiesta.

2. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.

In primo luogo, osserva che l'imputato, in epoca precedente al giudizio di appello, era stato ristretto in carcere per altra causa, dovendosi perciò ritenere che lo stato di detenzione fosse prevalente sulla precedente dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore.

Lo stesso difensore evidenzia di aver dichiarato lo stato di detenzione del suo assistito; tuttavia la Corte di appello non ne ha tenuto conto, invitando le parti a concludere.

Tanto premesso, osserva che la sentenza è da ritenersi nulla per omesso avviso del giudizio di appello all'imputato detenuto in carcere per altra causa.

Inoltre, ulteriori nullità sono ravvisabili nella omessa traduzione dell'imputato detenuto e nella dichiarazione di assenza dell'imputato, in carenza dei presupposti di legge.

Infine, deduce che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello si è basata su una motivazione illogica e contraddittoria, poiché il difensore aveva motivato la propria richiesta di concessione della attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen..

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Fondato è il motivo attinente alla omessa notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto.

Dall'esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) risulta che, nel processo verbale di udienza del 5 aprile 2024, tenutasi dinanzi alla 6" Sezione Penale della Corte di appello di Napoli è stato formalmente attestato che l'imputato era già detenuto ad altro titolo ("det.per altro"); ciò nonostante, la notifica del decreto di citazione risulta esser stata effettuata presso lo studio del difensore dove il medesimo imputato era elettivamente domiciliato.

Le Sezioni Unite ( sent. N. 12778 del 27 febbraio 2020 - RV 278869) hanno affermato che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa").

Nella stessa decisione, si è pure affermato che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen..

Nel caso in esame, come si ricava dalla intestazione della sentenza impugnata, il giudizio è stato celebrato "in assenza", dovendosi perciò escludere che si sia verificata la sanatoria della comparizione della parte interessata o della sua rinuncia a comparire, prevista dalla disposizione suindicata.

La deduzione difensiva, riproposta in ricorso, sul fatto che sia stato rappresentato alla Corte di appello il preesistente stato detentivo dell'imputato non comparso, trova conferma nella attestazione contenuta nel verbale in cui la Corte distrettuale ha preso atto che il Troise fosse già detenuto per altro.

La notifica mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, appariva essenziale, anche al fine di consentire all'imputato di poter esercitare la facoltà di richiedere di comparire in udienza.

Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (introdotto in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e vigente al momento della proposizione dell'appello ex art. 94, comma 2, digs. 10 ottobre 2022, n. 150), «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale», la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado ha luogo, in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che - per quel che qui importa - l'imputato manifesti la volontà di comparire, per iscritto e con atto da trasmettersi (nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza) «a mezzo del difensore» (art. 23-bis, comma 4, cit.).

La giurisprudenza ha chiarito che l'omessa traduzione dell'imputato detenuto, che - in ossequio alla disciplina sopra richiamata - abbia richiesto di comparire all'udienza per il tramite del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza (cfr. Sez. 3, n. 3958/2021, cit.).

Tanto premesso, è evidente che il difetto di notifica del decreto di citazione presso il luogo di detenzione, ha altresì insanabilmente impedito all'imputato di esercitare la suddetta facoltà.

La decisione assunta dalla Corte d'appello risulta quindi non corretta, imponendosi, di conseguenza, l'annullamento della sentenza d'appello.

2. I residui motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 6 maggio 2023, con la quale il medesimo, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, veniva dichiarato responsabile del reato di furto con strappo e, previa esclusione della recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche, con la diminuente del rito, veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 420 di multa. La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, con cui si lamentava l'omessa concessione della circostanza di cui all'articolo 62 n.4 cod.pen., osservando che il motivo posto a fondamento della richiesta era formulato in termini assolutamente generici; infatti, a fronte di una motivazione specifica e puntuale da parte del primo giudice circa il diniego dell'attenuante in questione, l'appellante non aveva indicato gli elementi di fatto idonei a giustificare tale richiesta. 2. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. In primo luogo, osserva che l'imputato, in epoca precedente al giudizio di appello, era stato ristretto in carcere per altra causa, dovendosi perciò ritenere che lo stato di detenzione fosse prevalente sulla precedente dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore. Lo stesso difensore evidenzia di aver dichiarato lo stato di detenzione del suo assistito; tuttavia la Corte di appello non ne ha tenuto conto, invitando le parti a concludere. Tanto premesso, osserva che la sentenza è da ritenersi nulla per omesso avviso del giudizio di appello all'imputato detenuto in carcere per altra causa. Inoltre, ulteriori nullità sono ravvisabili nella omessa traduzione dell'imputato detenuto e nella dichiarazione di assenza dell'imputato, in carenza dei presupposti di legge. Infine, deduce che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello si è basata su una motivazione illogica e contraddittoria, poiché il difensore aveva motivato la propria richiesta di concessione della attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen.. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Fondato è il motivo attinente alla omessa notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto. Dall'esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) risulta che, nel processo verbale di udienza del 5 aprile 2024, tenutasi dinanzi alla 6" Sezione Penale della Corte di appello di Napoli è stato formalmente attestato che l'imputato era già detenuto ad altro titolo ("det.per altro"); ciò nonostante, la notifica del decreto di citazione risulta esser stata effettuata presso lo studio del difensore dove il medesimo imputato era elettivamente domiciliato. Le Sezioni Unite ( sent. N. 12778 del 27 febbraio 2020 - RV 278869) hanno affermato che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"). Nella stessa decisione, si è pure affermato che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.. Nel caso in esame, come si ricava dalla intestazione della sentenza impugnata, il giudizio è stato celebrato "in assenza", dovendosi perciò escludere che si sia verificata la sanatoria della comparizione della parte interessata o della sua rinuncia a comparire, prevista dalla disposizione suindicata. La deduzione difensiva, riproposta in ricorso, sul fatto che sia stato rappresentato alla Corte di appello il preesistente stato detentivo dell'imputato non comparso, trova conferma nella attestazione contenuta nel verbale in cui la Corte distrettuale ha preso atto che il Troise fosse già detenuto per altro. La notifica mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, appariva essenziale, anche al fine di consentire all'imputato di poter esercitare la facoltà di richiedere di comparire in udienza. Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (introdotto in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e vigente al momento della proposizione dell'appello ex art. 94, comma 2, digs. 10 ottobre 2022, n. 150), «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale», la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado ha luogo, in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che - per quel che qui importa - l'imputato manifesti la volontà di comparire, per iscritto e con atto da trasmettersi (nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza) «a mezzo del difensore» (art. 23-bis, comma 4, cit.). La giurisprudenza ha chiarito che l'omessa traduzione dell'imputato detenuto, che - in ossequio alla disciplina sopra richiamata - abbia richiesto di comparire all'udienza per il tramite del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza (cfr. Sez. 3, n. 3958/2021, cit.). Tanto premesso, è evidente che il difetto di notifica del decreto di citazione presso il luogo di detenzione, ha altresì insanabilmente impedito all'imputato di esercitare la suddetta facoltà. La decisione assunta dalla Corte d'appello risulta quindi non corretta, imponendosi, di conseguenza, l'annullamento della sentenza d'appello. 2. I residui motivi restano assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi
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