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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 25564/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/12/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 11/11/2021 dal Tribunale di Benevento con la quale è stata applicata a Giuseppe della Pietra la misura degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordirle ai reati di cui ai capi 4(artt. 81, 110, 112, 319, 319-bis, 321 cod. pen.), 5(artt. 110, 353 n. 2 cod. pen.), 6)(artt. 110 cod. pen., 8, commi 1, 2-bis, d. leg.vo n. 74/2000, 61 n.2 cod. pen.), 7) (artt. 81, 110, 112, 319, 319-bis, 321 cod. pen.), 9)(artt. 110, 353 n. 2 cod. pen.).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Della Pietra deducendo:

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle captazioni mediante trojan - che fondano la gravità indiziaria - con riferimento ai reati di cui ai capi 5, 6 e 9 per i quali non erano ammissibili le intercettazioni, trattandosi di reati per i quali - in relazione alla formulazione vigente all'epoca dell'art. 270 cod. proc. pen. - non era previsto arresto obbligatorio, essendo diversi i reati per i quali era stata autorizzata la stessa intercettazione.

2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati di cui ai capi 4) e 7), dovendosi ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 346-bis cod. pen. in relazione all'omessa individuazione del pubblico ufficiale e all'assenza di contatti tra il ricorrente e pubblici ufficiali, COME pure all'assenza in capo allo stesso ricorrente di ruoli imprenditoriali o assimilati a questi.

2.3. Con il terzo motivo, mancanza delle esigenze cautelari essendosi ravvisate questa sulla base di un accordo stabile e duraturo per commettere reati privo di fondamento indiziario e senza alcuna emergenza successiva ai fatti per i quali si procede.

2.4. Con il quarto motivo, vizio della motivazione sull'adeguatezza della misura adottata anch'essa fondata su un inesistente vincolo associativo.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.2.

Il primo motivo è fondato limitatamente al reato tributario sub capo 6) in quanto la pena prevista per il reato di cui previsione di cui all'art. 8, comma 1, 2-bis, d.leg.vo 10 marzo 2000 n. 74 è stata aumentata da quattro a otto anni dall'art. 39, comma 1, lett.

I), D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, ovvero successivamente ai fatti per i quali si procede, collocati alla data del 24 ottobre 2019.

Cosicchè non risultano ammissibili per i limiti edittali vigenti all'epoca dei fatti - e trattandosi di captazioni svolte per reati diversi - le captazioni che hanno sostanziato il pertinente compendio indiziario.

Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del reato di cui al capo 6).

In relazione agli altri reati, il motivo è generico rispetto alla puntuale risposta data alla analoga eccezione difensiva che l'ha rigettata sul rilievo della connessione tra i reati ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. - per i quali sussistevano i limiti di ammissibilità ex art. 266 cod. proc. pen. - (v. pg. 11 della ordinanza impugnata) in conformità all'orientamento, in tema di intercettazioni, secondo il quale il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art.12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019 (dep. 2020) Rv. 277395).

2. Il secondo motivo è generico rispetto alle ragioni che hanno portato a giustificare l'effettiva esistenza del pubblico ufficiale, ancorchè non individuato ed individuare il ruolo di intermediario tra i corruttori ed il corrotto (v. pg. 14 e SS. della ordinanza impugnata) in relazione al reato di cui al capo 4) ed il coinvolgimento del ricorrente quale privato corruttore in quanto coinvolto nella impresa "[OSCURATO:SOCIETA]" alla quale era stato attribuito l'appalto quale sorta di contropartita rispetto alla aggiudicazione della gara di cui al capo 4) (v. pg. 18 e sg., ibidem).

3. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti dalle necessità di rivalutare le esigenze cautelari alla luce della esclusione della ipotesi di cui al capo 6), secondo una prova c.d. di resistenza in base ad una valutazione di merito sottratta alla Corte di legittimità.

4. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/12/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 11/11/2021 dal Tribunale di Benevento con la quale è stata applicata a Giuseppe della Pietra la misura degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordirle ai reati di cui ai capi 4(artt. 81, 110, 112, 319, 319-bis, 321 cod. pen.), 5(artt. 110, 353 n. 2 cod. pen.), 6)(artt. 110 cod. pen., 8, commi 1, 2-bis, d. leg.vo n. 74/2000, 61 n.2 cod. pen.), 7) (artt. 81, 110, 112, 319, 319-bis, 321 cod. pen.), 9)(artt. 110, 353 n. 2 cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Della Pietra deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle captazioni mediante trojan - che fondano la gravità indiziaria - con riferimento ai reati di cui ai capi 5, 6 e 9 per i quali non erano ammissibili le intercettazioni, trattandosi di reati per i quali - in relazione alla formulazione vigente all'epoca dell'art. 270 cod. proc. pen. - non era previsto arresto obbligatorio, essendo diversi i reati per i quali era stata autorizzata la stessa intercettazione. 2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati di cui ai capi 4) e 7), dovendosi ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 346-bis cod. pen. in relazione all'omessa individuazione del pubblico ufficiale e all'assenza di contatti tra il ricorrente e pubblici ufficiali, COME pure all'assenza in capo allo stesso ricorrente di ruoli imprenditoriali o assimilati a questi. 2.3. Con il terzo motivo, mancanza delle esigenze cautelari essendosi ravvisate questa sulla base di un accordo stabile e duraturo per commettere reati privo di fondamento indiziario e senza alcuna emergenza successiva ai fatti per i quali si procede. 2.4. Con il quarto motivo, vizio della motivazione sull'adeguatezza della misura adottata anch'essa fondata su un inesistente vincolo associativo. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.2. Il primo motivo è fondato limitatamente al reato tributario sub capo 6) in quanto la pena prevista per il reato di cui previsione di cui all'art. 8, comma 1, 2-bis, d.leg.vo 10 marzo 2000 n. 74 è stata aumentata da quattro a otto anni dall'art. 39, comma 1, lett. I), D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, ovvero successivamente ai fatti per i quali si procede, collocati alla data del 24 ottobre 2019. Cosicchè non risultano ammissibili per i limiti edittali vigenti all'epoca dei fatti - e trattandosi di captazioni svolte per reati diversi - le captazioni che hanno sostanziato il pertinente compendio indiziario. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del reato di cui al capo 6). In relazione agli altri reati, il motivo è generico rispetto alla puntuale risposta data alla analoga eccezione difensiva che l'ha rigettata sul rilievo della connessione tra i reati ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. - per i quali sussistevano i limiti di ammissibilità ex art. 266 cod. proc. pen. - (v. pg. 11 della ordinanza impugnata) in conformità all'orientamento, in tema di intercettazioni, secondo il quale il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art.12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (dep. 2020) Rv. 277395). 2. Il secondo motivo è generico rispetto alle ragioni che hanno portato a giustificare l'effettiva esistenza del pubblico ufficiale, ancorchè non individuato ed individuare il ruolo di intermediario tra i corruttori ed il corrotto (v. pg. 14 e SS. della ordinanza impugnata) in relazione al reato di cui al capo 4) ed il coinvolgimento del ricorrente quale privato corruttore in quanto coinvolto nella impresa "[OSCURATO:SOCIETA]" alla quale era stato attribuito l'appalto quale sorta di contropartita rispetto alla aggiudicazione della gara di cui al capo 4) (v. pg. 18 e sg., ibidem). 3. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti dalle necessità di rivalutare le esigenze cautelari alla luce della esclusione della ipotesi di cui al capo 6), secondo una prova c.d. di resistenza in base ad una valutazione di merito sottratta alla Corte di legittimità. 4. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art
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