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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 26868/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE/CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3709/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 158 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],8 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] ABRUZZO n.480/2024 depositata il 08/07/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3709/2025 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 26868/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 339,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 06/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3709/2025 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 26868/2025 Data pubblicazione 07/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE/CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3709/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 158 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],8 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] ABRUZZO n.480/2024 depositata il 08/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3709/2025 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 26868/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 339,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%. Così deciso in Roma, il 06/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3709/2025 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 26868/2025 Data pubblicazione 07/10/2025