CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22106/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO-[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta altresì la memoria depositata nell'interesse dello stesso; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, reiterati nella memoria, che contestano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod.pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagg. 4-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, individuando il ricorrente quale soggetto che dopo avere ricevuto i beni oggetto del contratto di leasing ometteva la restituzione; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. condizionale non è deducibile in cassazione non avendo la parte proposto specifico motivo di appello; che il quarto e quinto motivo sono manifestamente infondati posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 259142 - 01); che inoltre la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di appello su argomenti privi di manifesta illogicità esposti a p. 5 e pertanto non censurabili nella presente sede; \\ che infine l'ultimo motivo è puramente reiterativo di questioni già dedotte dinanzi al giudice di appello che con argomenti privi di qualsiasi vizio ha già esposto le ragioni della mancata rinnovazione istruttoria non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 603 cod.proc.pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 23 aprile 2024 I consigliere e Il sidente L no Imperi