Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21310/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6727/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] 48 - Controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale di Venezia-Mestre, sezione 18, n. 8/18/13, depositata in data 28 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento dei motivi primo e terzo del ricorso principale, peraltro anteriormente al deposito del provvedimento di annullamento in autotutela [OSCURATO:PERSONA]:

1. L’Agenzia delle Entrate, con avvisi di accertamento 848030600330 e 848030601067 del 2008, aveva contestato l’elusività di un contratto d’affitto d’azienda stipulato tra la società controllante e la controllata.

L’adìta CTP accoglieva i ricorsi.

La decisione, impugnata dall’Agenzia, veniva confermata dalla CTR con la sentenza oggetto del presente ricorso in cassazione, affidato dall’Agenzia a quattro motivi.

Avverso tale ricorso si costituiva con controricorso la società contribuente, spiegando peraltro contestuale ricorso incidentale condizionato fondato a sua volta su quattro motivi;

2. Con memoria 27.04.2022 la contribuente chiedeva di disporre la definizione del giudizio per cessata materia del contendere, atteso che con provvedimenti n.21983 e 21991, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto all’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Effettivamente la ricorrente ha allegato all’istanza del 27 aprile 2022 i due provvedimenti con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’annullamento totale in autotutela dei provvedimenti oggetto del presente giudizio;

2. Circa la rilevanza dei documenti in esame, va osservato che l’ufficio non ha depositato memorie in relazione alla trattazione dell’udienza odierna e nulla ha osservato ed eccepito sulla mancata notificazione dei documenti stessi ai sensi dell’art.372 cod. proc. civ., dei quali dunque si deve tener conto (Cass. 02/05/2019);

2. Risulta così il venir meno dell’interesse a ricorrere sia con riferimento al ricorso principale che a quello (condizionato) incidentale, per cui la sentenza va cassata senza rinvio per cessata la materia del contendere ai sensi dell’art.100 cod. proc. civ.

Con specifico riferimento al processo di legittimità infatti , la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituita appunto dalla cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze già emesse e non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (in tal senso, Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533);

3. Le spese meritano per l’effetto integrale compensazione; 4.Essendo il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma damotivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782); P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e per l’effetto cassa la sentenza impugnata.

Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti Così deciso in Roma, in data 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6727/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] 48 - Controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale di Venezia-Mestre, sezione 18, n. 8/18/13, depositata in data 28 gennaio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento dei motivi primo e terzo del ricorso principale, peraltro anteriormente al deposito del provvedimento di annullamento in autotutela [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle Entrate, con avvisi di accertamento 848030600330 e 848030601067 del 2008, aveva contestato l’elusività di un contratto d’affitto d’azienda stipulato tra la società controllante e la controllata. L’adìta CTP accoglieva i ricorsi. La decisione, impugnata dall’Agenzia, veniva confermata dalla CTR con la sentenza oggetto del presente ricorso in cassazione, affidato dall’Agenzia a quattro motivi. Avverso tale ricorso si costituiva con controricorso la società contribuente, spiegando peraltro contestuale ricorso incidentale condizionato fondato a sua volta su quattro motivi; 2. Con memoria 27.04.2022 la contribuente chiedeva di disporre la definizione del giudizio per cessata materia del contendere, atteso che con provvedimenti n.21983 e 21991, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto all’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Effettivamente la ricorrente ha allegato all’istanza del 27 aprile 2022 i due provvedimenti con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’annullamento totale in autotutela dei provvedimenti oggetto del presente giudizio; 2. Circa la rilevanza dei documenti in esame, va osservato che l’ufficio non ha depositato memorie in relazione alla trattazione dell’udienza odierna e nulla ha osservato ed eccepito sulla mancata notificazione dei documenti stessi ai sensi dell’art.372 cod. proc. civ., dei quali dunque si deve tener conto (Cass. 02/05/2019); 2. Risulta così il venir meno dell’interesse a ricorrere sia con riferimento al ricorso principale che a quello (condizionato) incidentale, per cui la sentenza va cassata senza rinvio per cessata la materia del contendere ai sensi dell’art.100 cod. proc. civ. Con specifico riferimento al processo di legittimità infatti , la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituita appunto dalla cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze già emesse e non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (in tal senso, Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533); 3. Le spese meritano per l’effetto integrale compensazione; 4.Essendo il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma damotivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782); P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e per l’effetto cassa la sentenza impugnata. Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti Così deciso in Roma, in data 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] est