CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22941/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, in per- sona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia Giorgianni e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaSistina, n.42; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., avente causa della [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L., rappresentata e difesadagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza della Marina, n.1; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA];–intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 2175/18, depositata il 3 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], intestatario di un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l., in qualità di subagente dell'I.N.A. per la zona di Bisuschio e dei Comuni limitrofi, pose all'incasso sul predetto conto numerosi assegni bancari e circolari muniti di clausola d'intrasferibilità, emessi dai clienti all'ordine dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e dell'[OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento dei premi di polizze assicurative. A seguito della scoperta di gravissime irregolarità e della conse guente formulazione di richieste di risarcimento da parte dei clienti, l'agente generale [OSCURATO:PERSONA], responsabile per i danni subìti dagli stessi,provvide a denunciare il sinistro all'AIG [OSCURATO:PERSONA], presso la quale era assicurato per la responsabilità civile, chiedendo di essere tenuto indenne da qualsiasi somma dovuta a terzi. 2. Assunta la gestione del sinistro, e provveduto a rimborsare le somme dovute ai clienti, nonché ad accollarsile relative controversie, l'AIG convenne in giudizio la Banca, surrogandosi nel diritto di regresso spettante al proprio assicurato, per sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni ca- gionati dall'illegittima negoziazione dei titoli. Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. Spiegò intervento nel giudizio il Lucifero, chiedendo la condanna della Banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. 2.1. Con sentenza del 4 luglio 2016, il Tribunale di Milano accolse par- zialmente la domanda, condannando la Banca al pagamento della somma di Euro 265.367,95, pari al 50% dell'importo degli assegni illegittimamente in- cassati dal Ferrante, oltre interessi e rivalutazione. 3. L'impugnazione proposta dalla Banca è stataaccolta dalla Corte d'ap- pello di Milano, che con sentenza del 3 maggio 2018 ha rigettatola domanda. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto legittime le operazioni compiute dal Ferrante sul conto corrente a lui intestato, in quanto riconducibili ai poteri espressamente previsti dalmandato conferitogli in qualità di suba- gente: premesso infatti che gl'incarichi attribuiti al Ferrante avevano ad og- getto la ricerca e l'acquisizione di affari di assicurazione per conto dell'INA, nonché l'incasso, la sorveglianza, la conservazione, lo sviluppo e l'ammini- strazione del portafoglio, e precisato che al mandatario era fatto divieto di accettare somme a qualsiasi titolo senza l'autorizzazione scritta dell'agenzia generale, fatta eccezione per gl'incassi effettuati in base agl'incarichi ricevuti, ha ritenuto che egli fosse titolare di un potere d'incasso generale per gli affari gestiti nell'ambito del mandato assicurativo, e di un potere d'incasso speciale, sottoposto all'autorizzazione dell'agenzia generale, per gli affari non rientranti nel mandato. Rilevato inoltre che il conto corrente risultava intestato al Fer- rante in qualità di agente dell'INA Assicurazioni, ha ritenuto che tale indica- zione evidenziasse la destinazione del rapporto alle operazioni compiute in ragione dell'attività professionale da lui specificamente svolta, aggiungendo che contestualmente all'instaurazione del rapporto era stata depositata pres- so la stessa Banca una delega ad operare sul conto conferita all'agente gene- rale da cui il Ferrante aveva ricevuto il mandato. Ha ritenuto irrilevante la circostanza che i titoli posti all'incasso fossero assegni non trasferibili intestati alla compagnia di assicurazioni, osservando che il Ferrante era legittimato alla negoziazione degli stessi, in quanto, essendo munito di specifica procura all'incasso, operava sul conto corrente proprio in qualità di agente della com- pagnia. 3. Avverso la predetta sentenza l'AIG ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con con- troricorsoil [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandatario della [OSCURATO:PERSONA] di MilanoS.p.a., conferitaria del ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] di Mi- lano Soc. coop. a r.l.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 1387, 1744, 1753 e 1903 cod. civ., sostenendo che, nel ritenere il Ferrante legittimato alla negoziazione degli assegni, la sentenza impugnata non ha consideratoche il mandato a lui at- tribuito non comprendeva alcun potere di rappresentanza negoziale, avendo l'incarico ad oggetto il compimento di atti soltanto per conto, e non anche in nome delle compagnie preponenti, ed essendo gli stessi sottoposti all'appro- vazione di queste ultime. Aggiunge che dalla lettera d'incarico non risultava affatto il conferimento di una procura generale all'incasso delle somme rice- vute nell'esecuzione di affari gestiti nell'ambito del mandato, ma solo l'attri- buzione di una limitata facoltà di riscuotere somme di denaro per conto del preponente, che non lo autorizzava ad accettare titoli di credito intestati allo INA, né a stipulare un contratto di conto corrente bancario a proprio nome. Rileva infine che l'incarico non avrebbe potuto comprendere l'attribuzione di un potere di rappresentanza, dal momento che all'epoca del conferimento lo INA era ancora un ente pubblico, il cui statuto escludeva tale possibilità, au- torizzando gli agenti soltanto a trasmettere le proposte alla direzione gene- rale. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1387, 1834 e 1852 cod. civ. e degli artt. 43 e 86 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nonché l'omesso esame di un fatto contro- verso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la destinazione del conto corrente all'attività professio- nale specificamente svolta dal Ferrante comportasse la legittimità della ne- goziazione degli assegni intestati all'INA. Premesso che il conto poteva essere utilizzato per il deposito delle somme che il Ferrante era autorizzato ad ac- cettare dai clienti, in qualità di agente a gestione libera, per conto della com- pagnia, sostiene che tale circostanza risultava irrilevante ai fini dell'individua- zione dell'intestatario del conto, il quale, in difetto di valida procura, doveva essere individuato unicamente nel subagente che aveva concluso il relativo contratto.Nega infine che l'autorizzazione ad accettare somme di denaro dai clienti comportasse l'implicito conferimento di un mandato extracartolare alla riscossione di assegni muniti di clausola d'intrasferibilità, osservando che lo stesso avrebbe consentito di eludere facilmente il disposto dell'art. 43 cit.3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni strettamente connesse, sono infondati. La sentenza impugnata ha infatti accertato che l'incarico di subagente conferito al Ferrante dall'agente generale dell'INA (all'epoca, tale [OSCURATO:PERSONA]) aveva ad oggetto non solo la ricerca e l'acquisizione di affari per conto dell'agenzia, ma anche l'incasso, la sorveglianza, la conservazione, lo svi- luppo e l'amministrazione del portafoglio, e comprendeva pertanto anche un potere d'incasso delle somme ricevute nell'esecuzione degli affari da lui gestiti nell'ambito del mandato ricevuto, che incontrava però un limite nel divieto, previsto dal contratto, di accettare somme a qualsiasi titolo senza la preven- tiva autorizzazione scritta dell'agenzia generale, fatta eccezione soltanto per gl'incassi effettuati in base agl'incarichi a lui affidati: in virtù di tale constata- zione, la Corte territoriale ha concluso che il Ferrante era munito di un potere d'incasso generale, per gli affari gestiti nell'ambito del mandato assicurativo, e di un potere d'incasso speciale, subordinato all'autorizzazione dell'agenzia generale, per gli affari non rientranti nel predetto mandato. In quanto avente ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti, il predetto accertamento si configura come un giudizio di fatto, riservato al giu- dice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per viola- zione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 26/05/2016, n. 10891; 10/02/2015, n. 2465; Cass., Sez. lav., 9/10/2012, n. 17168): tali vizi nella specie non sono stati neppure dedotti, essendosi la ricorrente limitata a sostenere che l'attribuzione del potere di riscuotere somme di denaro per conto del preponente non comportava anche l'autorizzazione ad accettare as- segni intestati all'Istituto né a stipulare contratti di conto corrente a proprio nome, senza indicare i canoni interpretativi rimasti eventualmente inosservati ed il modo e le considerazioni con cui la sentenza impugnata se ne sarebbe discostata, né le lacune argomentative o le contraddizioni in cui la stessa sarebbe incorsa; in sostanza, essa ha proposto una lettura alternativa del contratto di subagenzia,senza considerare che, per andare esente da cen- sure, l'interpretazione accolta dal giudice di merito non dev'essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra(cfr. Cass., Sez. I, 27/06/2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319; 20/11/2009, n. 24539). 3.1. A sostegno delle proprie censure, la ricorrente ha invocato la disci- plina speciale dell'agente di assicurazioni, osservando correttamente che il potere rappresentativo previsto dall'art. 1903 cod. civ. spetta ai soli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione in nome e per conto del preponente, e non si estende quindi al subagente, il cui incarico, consistendo esclusivamente nel promuovere la conclusione di contratti di assicurazione solo per conto dell'agente, resta soggetto alla disciplina comune del rapporto di agenzia, dettata dagli artt. 1742 e ss. cod. civ., la quale esclude in linea di principio l'attribuzione del predetto potere (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2017, n. 15645). Nel richiamare tale disciplina, essa non tiene peraltro conto della derogabilità del principio stabilito dall'art. 1744 cod. civ., il quale, nel disporre in linea generale che l'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del prepo- nente, prevede espressamente, al secondo periodo, la possibilità di attribuir- gli tale facoltà, escludendo, in tal caso, soltanto il potere di concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione. Nella specie, la volontà delle parti di derogare al predetto principio è stata positivamente accertata dalla sen- tenza impugnata, non validamente censurata sul punto, la quale, come si è detto, ha ritenuto che al Ferrante fosse stato espressamente attribuito un potere generale di incassare le somme da riscuotere in esecuzione degli affari da lui gestiti nell'ambito del mandato assicurativo, restando l'esercizio di tale potere subordinato a specifica autorizzazione soltanto nel caso in cui la ri- scossione dovesse aver luogo in esecuzione di affari non rientranti nel pre- detto mandato. Non merita pertanto censura la conclusione cui è pervenuta la Corte ter- ritoriale, secondo cui il mandato di agenzia conferito al Ferrante comportava anche l'autorizzazione dello stesso ad aprire un conto corrente destinato al compimento delle operazioni collegate allo svolgimento dell'attività professio- nale specificamente esercitata, nonché la legittimazione al versamento delle somme riscosseed alla negoziazione degli assegni ricevuti in pagamento dei premi, la cui illecita distrazione da parte dell'intestatario non poteva dunque essere addebitata alla Banca: è stato d'altronde accertato che l'intestazione del conto corrente al Ferrante recava l'espressa indicazione della qualità di agente dell'INA Assicurazioni, cui si accompagnava il rilascio di una delega ad operare in favore dell'agente generale che gli aveva conferito il mandato di agenzia, sottoscritta e depositata lo stesso giorno dell'apertura del conto. Non risulta peraltro dedotto né provato che le somme depositate sul conto cor- rente comprendessero importi riscossi dal Ferrante senza l'autorizzazione prescritta dal mandato ricevuto, in quanto relativi ad affari conclusi da altri subagenti o comunque non rientranti nel mandato conferitogli dall'agente ge- nerale, sicché deve escludersiche la Banca abbia consentito al subagente il versamento di somme di cui non era legittimato a disporre. 3.2. La legittimità del modus operandi adottato dalla Banca nei rapporti con il subagente, almeno per quanto riguarda il deposito delle somme rice- vute dagli assicurati,trova inoltre conferma nella disciplina primaria e secon- daria di settore, la quale impone, nel caso di riscossione di somme per conto dell'impresa di assicurazioni, una rigorosa separazione delle stesse dal patri- monio personale dell'agente, proprio al fine di evitarne la distrazione, e quindi di garantirne la destinazione alla copertura dei rischi assicurati: l'art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209prevede infatti che i premi pagati all'inter- mediario, così come le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, devono essere versati in un conto separato, del quale può essere titolare an- che l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un pa- trimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo, sul quale non sono ammessi azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori di- versi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. La legittimità della ne- goziazione da parte della Banca degli assegni ricevuti dal subagente in paga- mento dei premi emerge a sua volta dall'art. 47, comma terzo, del regola- mento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 1996 (vigente all'epoca dei fatti e successi- vamente sostituito dal regolamento IVASS n. 40del 2 agosto 2018), il quale prevede che gl'intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di paga- mento dei premi assicurativi, assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola d'intrasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità: non merita dunque consenso la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la riscossione e la negoziazione degli assegni da parte del Ferrante avrebbe richiesto il conferimento di un apposito mandato extracartolare da parte dell'INA, in mancanza del quale il subagente non sa- rebbe stato legittimato a procedere al versamento in conto corrente dell'im- porto dei titoli ricevuti dalla clientela. 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 2